Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23535 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 09/10/2017, (ud. 28/04/2017, dep.09/10/2017),  n. 23535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANA Felice – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2419/2016 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

I.C., (+ Altri), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato MICHELE SANDULLI,

rappresentati e difesi dall’avvocato BRUNO FANTIN;

– controricorrenti –

e contro

P.R.;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

18/06/2015, procedimento R.G.V.G.n. 61628/2010, Cron.n. 8846/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO

Con ricorso depositato il 2.12.2010 gli odierni controricorrenti adivano la Corte d’appello di Roma per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, per la durata irragionevole d’una procedura fallimentare aperta innanzi al Tribunale di Avellino il 17.1.1995 ed ancora pendente, nel cui stato passivo essi si erano insinuati per il recupero di crediti di natura retributiva.

Resistendo il Ministero, la Corte territoriale, con decreto del 18.6.2015, stimato un ritardo di nove anni rispetto ad una durata complessive di circa sedici, calcolata dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ((OMISSIS)) a quella di proposizione della domanda di equa riparazione (2.12.2010), riconosceva in favore di ciascuno dei ricorrenti che avevano agito in proprio Euro 8.250,00, e somme di importo variabile ed inferiore per i ricorrenti che avevano agito iure hereditario, applicando in ogni caso il criterio d’indennizzo annuo di Euro 750,00 per i primi tre anni di eccedenza e di Euro 1.000,00 per ogni anno successivo.

La cassazione di tale decreto è chiesta dal Ministero della Giustizia con ricorso affidato a sei motivi.

Gli intimati meglio specificati in epigrafe resistono con controricorso.

Avviato il ricorso alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, inserito, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal D.L.31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. f), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, i controricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente va rilevata l’inammissibilità della memoria dei controricorrenti, pervenuta tramite il servizio postale il 24.4.2017 e dunque oltre il termine di 10 gg. previsto dall’art. 380 bis c.p.c., comma 1.

1-bis. – Il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, la perplessità della motivazione del decreto impugnato sulla durata complessiva della procedura presupposta. A fronte di una data d’insinuazione non specificata, di successive istanze integrative presentate nell’aprile del 1996 e del decreto di esecutività dello stato passivo, emesso nel maggio del 1997, la durata complessiva valutabile ai fini della L. n. 89 del 2001, avrebbe dovuto essere di anni 14 e mesi 6 ovvero di anni 13.

1-bis.1. – Il motivo è fondato, nei termini che seguono.

Poichè in tema di equa riparazione per irragionevole durata del procedimento fallimentare, il dies a quo in relazione al quale valutare la durata del processo decorre dalla domanda di ammissione al passivo in quanto il singolo creditore diventa parte solo da tale momento, sicchè non assume rilevanza il precedente periodo di svolgimento della procedura concorsuale cui il creditore stesso sia rimasto estraneo (cfr. Cass. nn. 5502/15, 20732/11 e 2207/10), va da sè che costituisce fatto decisivo (e nella specie anche discusso, data la contestazione del Ministero) il momento a partire dal quale ciascun creditore è divenuto parte, attraverso la proposizione della relativa domanda di insinuazione allo stato passivo.

Accertamento che è mancato nel decreto della Corte territoriale.

2. – Il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, e artt. 112 e 175 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il decreto impugnato sarebbe incorso nel vizio di extrapetizione lì dove, a fronte di una domanda limitata alla sola procedura concorsuale per la durata di 13 anni (come si evincerebbe dal petitum), ha esteso la valutazione di durata complessiva anche alla fase prefallimentare, senza tener conto della complessa fase di accertamento dello stato passivo e delle relative opposizioni. Pertanto, partendo da una durata complessiva di 13 anni, l’eccedenza avrebbe dovuto essere stimata in sei (e non in nove) anni.

2.1. – Il motivo è infondato.

La censura qualifica come fase “prefallimentare” quella di accertamento dello stato passivo, quasi la procedura esecutiva concorsuale si esaurisse, propriamente, nella sola fase di liquidazione dell’attivo e di riparto del ricavato. Il che non è, fermo restando che il decreto impugnato non ha considerato per nulla la fase prefallimentare, per tale dovendosi rettamente intendere quella che precede l’emissione della sentenza dichiarativa di fallimento.

3. – Il terzo motivo espone la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte territoriale avrebbe addebitato all’Amministrazione della Giustizia il periodo di durata irragionevole secondo un astratto automatismo, prescindendo dall’esame delle circostanze concrete del caso, quali l’incendio del capannone industriale della società fallita e la conseguente complessa controversia risarcitoria che ne è derivata.

3.1. – Il motivo è infondato, sia perchè sette anni di durata costituiscono comunque il massimo compatibile con la giurisprudenza della Corte EDU e di questa Corte di cassazione (cfr. Cass. nn. 9254/12 e 8468/12), sia perchè si tratta di un apprezzamento di merito non sindacabile neppure ai sensi del (non richiamato nel motivo) art. 360 c.p.c., n. 5.

4. – Il quarto motivo riproduce la medesima doglianza di cui sopra (cui aggiunge la non considerazione di una serie di giudizi contenziosi svoltisi nella pendenza della procedura), ma sotto il diverso profilo della “motivazione omessa”, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

4.1. – E, pertanto, valgono in senso reiettivo le considerazioni appena svolte nel paragrafo 3.1.

5. – Il quinto motivo espone la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, e art. 75 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per la sopravvenuta carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, per effetto dell’intervento in surroga del Fondo di garanzia dell’INPS, sia relativamente al T.F.R. sia con riguardo alle ultime tre mensilità.

6. – Il sesto motivo deduce il vizio di “motivazione omessa” sul fatto, decisivo e discusso dalle parti, del livello di complessità, superiore alla media, della procedura fallimentare, e della circostanza per cui i crediti ammessi siano stati soddisfatti integralmente o parzialmente in esito alla surroga dell’INPS, tant’è che quest’ultimo prese parte al piano di riparto parziale del 2008.

7. – Entrambi i suddetti motivi sono inammissibili per difetto di specificità, atteso che non chiariscono con quale decorrenza si sarebbe verificata la dedotta surrogazione legale per ciascuno dei creditori.

8. – Il decreto impugnato deve essere dunque cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinti gli altri, e cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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