Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23534 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/10/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 27/10/2020), n.23534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Di NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA R.M. – Consigliere –

Dott. SAIJA S. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12036-2012 proposto da:

G.N., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO SOMALIA 67,

presso lo studio dell’avvocato RITA GRADARA, che lo rappresenta e

difendo unitamente all’avvocato AMEDEO GRASSOTTI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NOMOS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO CIMETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 294/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

BRESCIA, depositata il 22/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2020 dal Consigliere Dott. SAIJA SALVATORE;

lette le (7onclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa MASTROBERARDINO PAOLA che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 211/01/11, la C.T.P. di Mantova respinse il ricorso proposto da G.N. avverso l’iscrizione ipotecaria eseguita su propri immobili da Equitalia Nomos s.p.a. in relazione a debiti tributari della società ” G. 2G s.n.c. di G.N. e G.L.A. “, dell’importo di Euro 358.858,36, così disattendone le ragioni, fondate sul rilievo della non assoggettabilità alla garanzia ipotecaria dei beni stessi, in quanto costituiti in fondo patrimoniale. La C.T.R. della Lombardia, sez. st. di Brescia, con sentenza del 22.11.2011 respinse l’appello del contribuente, confermando la prima decisione. Osservò, in particolare, il giudice d’appello che i limiti dettati dall’art. 170 c.c. concernono la sola pignorabilità (relativa) dei beni, e non si estendono al vincolo ipotecario, di carattere cautelare e prodromico, sicchè le ragioni del coniuge contitolare del fondo patrimoniale, i cui beni siano stati aggrediti dal proprio creditore, potranno esser fatte valere solo in sede di opposizione all’esecuzione forzata. Evidenziò poi la C.T.R. che in ogni caso i debiti tributari in questione “erano tutt’altro che estranei ai bisogni della famiglia” e che la prova della estraneità del debito ai bisogni familiari e della consapevolezza di ciò da parte del creditore grava sul debitore stesso.

G.N. ricorre ora per cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste Equitalia Nord s.p.a. con controricorso. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 e art. 170 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Il ricorrente si duole del mancato rilievo, da parte del giudice d’appello, della inscindibilità tra ipoteca ed esecuzione forzata (nel senso, cioè, che la prima è propedeutica alla seconda, ai fini di quanto disposto dall’art. 170 c.c., e perciò è ad essa equiparabile), come anche evincibile dal parallelismo tra divieto di ipoteca e di esecuzione forzata disposto dal D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 3-ter, conv. in L. n. 73 del 2010, e dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76.

1.2 – Con il secondo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 170 c.c., nonchè degli artt. 53 e 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la C.T.R. preteso che le prove dell’estraneità dell’obbligazione tributaria ai bisogni della famiglia, e della stessa conoscenza di tale estraneità, siano ulteriormente fornite dal contribuente, e ancora per aver ritenuto che dette prove debbano essere fornite solo nella fase della opposizione all’esecuzione forzata.

1.3 – Con il terzo motivo, si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in tema di inscindibilità della correlazione tra garanzia ipotecaria ed esecuzione forzata, nonchè riguardo al già detto tema delle prove dell’estraneità dell’obbligazione tributaria ai bisogni della famiglia, e della stessa conoscenza di tale estraneità, nonchè del luogo processuale in cui esse debbano essere fornite.

1.4 – Con il quarto motivo, infine, si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la C.T.R. omesso di pronunciare sul quarto motivo d’appello, concernente la questione della estensione temporale ed oggettiva della preclusione derivante dal conferimento dei beni in fondo patrimoniale, ex art. 170 c.c., relativa ai debiti tanto anteriori, che posteriori, alla stessa costituzione del fondo.

2.1 – Il primo motivo – oltre che sufficientemente specifico, contrariamente a quanto eccepito dall’esattore – è fondato.

La giurisprudenza della S.C. è ormai consolidata nell’affermare che “In tema di riscossione coattiva, l’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicchè è legittima solo se l’obbligazione tributaria (nella specie, per sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e per omesso pagamento di tributi) sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l’onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa” (così, Cass. n. 20998/2018; v. anche Cass. n. 1652/2016, nonchè più recentemente, Cass. 15459/2019).

Pertanto, l’affermazione della C.T.R. secondo cui il tenore letterale dell’art. 170 c.c. non permette di estendere il divieto di aggressione dei beni conferiti nel fondo patrimoniale (previsto per le sole azioni esecutive), anche alle iscrizioni ipotecarie, è errata, ben potendo dolersi il contribuente – già in ambito tributario – della stessa iscrizione della garanzia su detti beni D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, seppur restando onerato di un particolare onere probatorio, come meglio si dirà tra breve.

3.1 – Il secondo motivo è inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi.

Come chiarito dal ricorrente nella memoria 380bis.1 c.p.c., con la complessa doglianza (che in parte reca una censura che attinge nel primo motivo) si lamenta, nella sostanza, non già una violazione della regola dell’onus probandi, ma il fatto che la C.T.R. abbia affermato il già visto principio della non estensione, senza però tener conto del fatto che esso ricorrente aveva già fornito tutte le prove inerenti l’estraneità dell’obbligazione tributaria ai bisogni della famiglia e la conoscenza di tale circostanza da parte del creditore pubblico.

L’art. 2697 c.c. e l’onere della prova, come denunciati, non sono dunque per nulla pertinenti, giacchè la censura attiene alla diversa questione del libero convincimento del giudice e quindi, eventualmente, alla violazione degli artt. 115 e/o 116 c.p.c., denunciabile però in sede di legittimità entro un ambito molto ristretto (v. Cass. n. 27000/2016, secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione”; conf. Cass. n. 1229/2019), assolutamente non attinto dalla censura medesima.

4.1 – Il terzo motivo è fondato, nei termini che seguono.

Essenzialmente, la C.T.R. (dopo aver erroneamente escluso l’applicabilità dell’art. 170 c.c. alla materia che occupa) ha rilevato che in ogni caso i debiti tributari in questione “erano tutt’altro che estranei ai bisogni della famiglia”.

Ritiene la Corte che effettivamente la motivazione sia sul punto apodittica o comunque insufficiente, perchè non si fa carico di spiegare per quale ragione i debiti in questione fossero tutt’altro che estranei ai bisogni della famiglia, fatta eccezione per il richiamo alla giurisprudenza sul relativo onere della prova, gravante sul debitore, ma senza minimamente collegare le due affermazioni, neanche sul piano logico. Tutto ciò, specialmente, a fronte delle pur lapidarie allegazioni (e anche a prescindere dalla effettiva consistenza delle prove offerte) del ricorrente, secondo il quale i debiti tributari, per definizione, non possono che essere estranei ai bisogni della famiglia, e ancora secondo il quale il creditore-esattore è da considerare in re ipsa a conoscenza di detta estraneità.

Manca effettivamente, sul punto, qualsiasi argomento da parte del giudice d’appello.

5.1 – Il quarto motivo resta conseguentemente assorbito.

6.1 – In definitiva, sono accolti il primo e il terzo motivo, mentre il secondo è inammissibile e il quarto resta assorbito. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, sez. st. di Brescia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità e procederà, in particolare, all’accertamento relativo alla riconducibilità del debito oggetto dell’iscrizione ipotecaria per cui è processo alle esigenze della famiglia e della sua conoscenza da parte del creditore pubblico, sulla base dei fatti già allegati e delle relative prove già offerte dall’odierno ricorrente. A tal fine, terrà conto della relazione esistente tra gli scopi per cui il debito è stato, in concreto, contratto ed i bisogni della famiglia stessa, considerando che nel novero di tali bisogni vanno ricomprese anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo del nucleo familiare, al potenziamento della sua capacità lavorativa nonchè a scongiurare pregiudizi a suo danno (v. Cass. n. 7880/2012, resa tra le stesse parti). Infine, terrà conto che sia la riconducibilità del debito alle esigenze della famiglia, sia la conoscenza da parte del creditore pubblico, sono circostanze che non possono ritenersi dimostrate, nè escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa (così, Cass. n. 23876/2015).

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo e il terzo motivo, dichiara inammissibile il secondo e assorbito il quarto. Cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, sez. st. di Brescia, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

 

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