Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23534 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/09/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 20/09/2019), n.23534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22021-2018 proposto da:

P.V.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato RENZO COLOMBARO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 732/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 18/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO

GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 732/3/18 depositata in data 18 aprile 2018 la Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 25/2/16 della Commissione tributaria provinciale di Asti, relativa ad avviso di accertamento per II.DD. 2008 emesso nei confronti di P.V.E., quale ex socio della cessata società GPO S.a.S. di P.D. & C. La CTR riformava la decisione dei giudici di prime cure ritenendo sussistente la responsabilità sussidiaria del socio anche in assenza di dimostrazione della percezione di utili in capo al socio nella fase di liquidazione della società;

– Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo un unico motivo;

– L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di mera costituzione, ai

fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con un unico motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3- il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2495,2312 e 2324 c.c., poichè là CTR, pur in presenza di società di persone cancellata dal registro delle imprese anteriormente alla notifica dell’avviso impugnato, ha ritenuto che operasse la responsabilità sussidiaria solidale del contribuente, già socio accomandante;

– La censura è infondata. Va ribadito che “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio ‘di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013, Rv. 625323 – 01). Inoltre: “L’atto impositivo emesso nei confronti di una società di persone è validamente notificato, dopo l’estinzione della stessa, ad uno dei soci, poichè, analogamente a quanto previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 4, per l’ipotesi di morte del debitore, ciò si correla al fenomeno successorio che si realizza rispetto alle situazioni debitorie gravanti sull’ente e realizza, peraltro, lo scopo della predetta disciplina di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 25487 del 12/10/2018, Rv. 650804 – 01);

– Nel caso di specie in ricorso non viene in concreto contestata l’assenza di responsabilità per mancata partecipazione del socio al riparto degli utili in sede di liquidazione della società, ma si deduce il fatto che, essendo la società di persone “estinta fin dal 22 settembre 2010” per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, gli atti alla società notificati in persona del socio accomandatario ed impugnati sarebbero nulli in quanto “emessi a carico di un soggetto inesistente”, come pure nulli sarebbero “gli atti notificati al socio (…) diretta conseguenza di altri atti nulli”, ossia l’avviso di accertamento notificato al contribuente, già socio, per le II.DD. imputategli per trasparenza in ragione della quota di partecipazione;

– La Corte osserva innanzitutto che, sebbene non venga riprodotto il pertinente passaggio dell’atto di appello e delle controdeduzioni in primo grado in cui la questione sarebbe stata posta all’attenzione del giudice del merito è la stessa sentenza impugnata a dar conto della doglianza nel corpo della motivazione.

Orbene, in applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati, in relazione all’avviso di accertamento (anno di imposta 2008) notificato al socio nel 2013 successivamente alla cancellazione della società di persone dal registro delle imprese, avvenuta nel 2010, questa Corte ha già affermato che, dopo la riforma del diritto societario, qualora all’estinzione della società, indifferente che sia di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societa-te, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (cfr. Cass., sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070);

– E’ stato inoltre affermato che deve ritenersi valida la notifica effettuata a mani dei soci della società di persone dopo la sua estinzione a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, in quanto – analogamente a quanto previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 6001, art. 65, comma 4, per il caso di morte del debitore e di notifica effettuata impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso, con effetti valevoli nei confronti degli eredi – essa trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, con ciò realizzandosi comunque lo scopo della citata disciplina, che è quello di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società (cfr. Cass. n. 31037 del 2017);

– In conclusione nella fattispecie l’avviso emesso nei confronti della società non è stato neppure impugnato in questa sede, e ciò impedisce di far valere qualsiasi invalidità derivata e, comunque, il presunto vizio di notifica denunciato in relazione al pregresso avviso notificato inutilmente alla società neppure determinerebbe la dedotta invalidità, a maggior ragione quella derivata. La Corte ritiene al proposito di esprimere il seguente principio di diritto: “In tema di imposte sui redditi, l’avviso di accertamento per redditi imputati per trasparenza al socio, a seguito di infruttuosa notifica di pregresso avviso di accertamento a società estinta, non è affetto da nullità derivata in conseguenza della asserita deduzione di nullità della notifica dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società (Nel caso di specie, il contribuente erroneamente contestava la validità della notifica dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, peraltro non oggetto del giudizio)”;

– Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso, e nessuna statuizione va adottata in punto di spese di lite, in presenza di mera costituzione dell’Agenzia.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso.

La Corte dà atto che, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), per effetto del presente provvedimento sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, testo unico spese di giustizia.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

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