Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23534 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 10/11/2011), n.23534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26450-2009 proposto da:

JUTE SPORT SRL (OMISSIS), in persona del Presidente del Consiglio

di Amministrazione e legale rappresentante, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA 785, presso lo studio dell’avvocato

ADORNATO VALENTINA, rappresentata e difesa dall’avvocato TESAURO

FRANCESCO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 81/8/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 24/09/08, depositata il 10/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Con sentenza del 10 ottobre 2008, la CTR-Lombardia ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate nei confronti della soc. Jute Sport, attesa l’inammissibilità del ricorso della contribuente avverso cartella di pagamento per sanzioni amministrative (2003) riguardo a una lavoratrice non risultante dalle scritture aziendali. Ha motivato la decisione affermando che l’Ufficio, con la documentazione prodotta, non aveva dimostrato di avere notificato avviso d’irrogazione di sanzioni, avverso cui la contribuente non aveva prodotto, in tempo utile, alcun ricorso, mentre ha presentato opposizione solo avverso la cartella esattoriale, impugnabile unicamente per vizi propri dell’atto e non per il merito dell’imposizione.

In data 24-25 novembre 2009 ha proposto ricorso per cassazione, affidato a unico motivo la soc. contribuente; l’Agenzia delle entrate (…) si è costituita. Con unico motivo e relativo quesito, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e dell’art. 345 c.p.c., per avere la CTR ritenuto ammissibile, in appello, la formulazione di nuove eccezioni e nuove domande e il deposito di nuovi documenti, con riferimento all’asserita notifica dell’avviso di irrogazione di sanzioni. Il motivo va disatteso. Va, infatti, data continuità la principio secondo cui il divieto di nuove eccezioni in appello (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 2) comporta esclusivamente la preclusione di quelle eccezioni “in senso stretto”, che si risolvono in “mutamento, in secondo grado, degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa” con conseguente ampliamento del “thema decidendum” (Sez. 5, 3.5.2002 n. 6347); mentre la limitazione non si applica alle semplici difese (cd.

eccezioni improprie) e, in tal senso, non incorre nel divieto l’affermazione dell’avvenuta notifica di atti presupposti, negata dal contribuente in primo grado (Sez. 5, 25.3.2011 n. 6921). Si è condivisibilmente ritenuto, infatti, che, avuto riguardo all’oggetto del contendere come definito dal ricorso in primo grado del contribuente – individuato nella mancata notifica di atti presupposti – le contrarie allegazioni dell’Ufficio volte ad affermare l’avvenuta notifica di essi si limitano alla mera indicazione di un fatto già acquisito al giudizio in quanto non inseriscono alcun elemento nuovo dell’indagine rispetto a quelli già introdotti nel giudizio con il ricorso iniziale (ult. cit.).

Nella fattispecie l’odierna ricorrente afferma che “… ha motivato il ricorso introduttivo deducendo … che l’avviso di irrogazione delle sanzioni, richiamato dalla cartella esattoriale, non è mai stato notificato”. Dunque, la questione della notifica di tale avviso è entrata nel giudizio di merito sin dal primo grado e l’amministrazione ha legittimamente eccepito, in appello, che la suddetta notificazione era stata effettuata e che l’avviso non era stato opposto nei termini. La ricorrente sostiene, inoltre, che “l’amministrazione … anche in appello non ha allegato la prova della notifica alla ricorrente” e di aver ribadito, anche in secondo grado, che l’avviso dell’irrogazione delle sanzioni, non è mai stato notificato. Il suo rilievo non osserva il principio dell’autosufficienza del ricorso, che impone di riassumere le questioni già prospettate – con specifica indicazione del dove, del come e del quando, prima della riproposizione delle stesse dinanzi alla Corte (Sez. 5, n. 15180 del 2010), e ciò anche in caso di error in procedendo, non essendo consentita al giudice di legittimità un’autonoma ricerca degli atti processuali ma solo una loro verifica (Sez. 2, n. 21226 del 2010). Si aggiunga che, sul punto specifico, anche il quesito è del tutto carente.

Infine, quanto al preteso divieto di depositare nuovi documenti in appello, cui la ricorrente accenna invece nel quesito di diritto, il motivo è egualmente manifestamente infondato alla stregua dell’uniforme orientamento – avvalorato dal dato testuale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 – in ordine alla specialità del rito tributario che non consente un automatico rinvio all’art. 345 c.p.c., non incontrando limiti nel processo tributario di appello la produzione di nuovi documenti, ancorchè preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado e indipendentemente dalla impossibilità dell’interessato di produrli in prima istanza per causa a lui non imputabile (Sez. 5, n. 6921 del 2011, cit.). Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite e che la controricorrente ha presentato memoria; osservato che, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, il Collegio ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta infondatezza del ricorso per cassazione;

considerato, infine, che le spese di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.500 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

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