Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23534 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 09/10/2017, (ud. 28/04/2017, dep.09/10/2017),  n. 23534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3612-2016 proposto da:

D.M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA STANISCIA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– c/ricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

26/06/2015, procedimento R.G.V.G. n. 60853/2009, Rep. n. 5766/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO

Con ricorso del 19.1.2009 D.M.M., in proprio e quale erede di D.A., adiva la Corte d’appello di Roma per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, per l’eccessiva durata di una causa civile instaurata dal proprio dante causa innanzi al Tribunale di Napoli il 19.12.1988, e proseguita poi da lei fino alla definizione, avvenuta in sede di rinvio il 29.1.2009.

Resistendo il Ministero, la Corte territoriale, con decreto del 26.6.2015 riconosceva in favore della ricorrente il solo indennizzo iure proprio, nella misura di 7.250,00 Euro, per la durata complessivamente eccedente del secondo grado, del giudizio di cassazione e di quello di rinvio, nei quali la ricorrente si era costituita quale erede di D.A.. Escludeva, invece, l’indennizzo vantato iure ereditario non avendo quest’ultima allegato e provato in quale data era mancato il de cuius.

Per la cassazione di tale decreto D.M.M. propone ricorso affidato ad un solo motivo.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, anch’esso basato su di un motivo.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c., inserito, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal D.L.31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. f), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo del ricorso principale è allegata la violazione o falsa applicazione degli artt. 115,116,302 e 303 c.p.c. e art. 2697 c.c., in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c. Sostiene parte ricorrente che il giudizio di primo grado si è svolto integralmente nei confronti di D.A., senza alcuna dichiarazione d’interruzione, giudizio che la D.M. proseguì solo a partire dal grado d’appello.

2. – Il solo motivo del ricorso incidentale, invece, deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c. e L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. In base al principio per cui è inesistente la notifica effettuata nei confronti della parte deceduta, il dante causa dell’odierna ricorrente si sarebbe dovuto considerare sfornito della qualità di parte dopo l’esaurimento della relativa fase di giudizio. Di qui, la tardività della richiesta indennitaria, a titolo ereditario, formulata dalla parte ricorrente.

3. – Il ricorso principale è infondato.

Parte ricorrente mostra di non considerare i principi espressi da questa Corte in materia di L. n. 89 del 2001, ed in particolare l’irrilevanza della continuità della posizione processuale dell’erede rispetto a quella del suo dante causa, prevista dall’art. 110 c.p.c., in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001 non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto paterna subito, il quale presuppone la conoscenza del processo e l’interesse alla sua rapida conclusione (cfr. ex multis, Cass. nn. 13803/11, 23416/09 e 2983/08). Di riflesso, come l’erede ha diritto all’indennizzo iure proprio solo per l’irragionevole durata del giudizio successiva alla propria costituzione, la quale – come confermato dalla CEDU, con sentenza del 18 giugno 2013, “Fazio ed altri c. Italia” – è condizione essenziale per far valere la sofferenza morale da ingiustificata durata del processo (Cass. n. 4003/14), così (ed ovviamente) anche l’indennizzo iure hereditario compete a lui per la sola frazione di durata irragionevole verificatasi nel giudizio presupposto fino alla morte del de cuius, indipendentemente dal fatto che tale evento interruttivo sia stato o non dichiarato o notificato.

Ne deriva che per verificare se il termine di durata ragionevole del processo sia stato superato a danno del de cuius, è indispensabile che l’erede, il quale agisca per l’equa riparazione anche o solo iure hereditario, alleghi e dimostri non solo la data d’instaurazione della lite, ma anche e soprattutto quella della morte del suo dante causa.

Nella specie, non avendo la D.M. dedotto e provato la data della morte di D.A., la Corte territoriale ha del tutto correttamente respinto la domanda di indennizzo proposta iure successionis.

4. – Il ricorso principale va dunque respinto, con assorbimento di quello incidentale, logicamente e dunque implicitamente condizionato all’accoglimento di quello principale.

5. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente.

6. – Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in Euro 800,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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