Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23532 del 27/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 27/08/2021), n.23532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DI PAOLOANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28303-2019 proposto da:

KREBE – TIPPO DOO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso

lo studio dell’avvocato FABRIZIO IMBARDELLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARLO PRIMOSIG;

– ricorrente –

contro

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMILIANO BOCCIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 256/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 17/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

PONTERIO CARLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Genova ha respinto l’appello della società KREBE-TIPPO d.o.o., confermando la decisione di primo grado, di rigetto dell’opposizione dalla medesima proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso su ricorso di A.A. per differenze retributive;

2. la Corte territoriale, condividendo la valutazione dei documenti come eseguita dal tribunale, ha ritenuto dimostrato con chiarezza che il rapporto, svolto tra le parti dal 2004 al 30.11.2010, avesse natura di rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, per effetto del quale A. aveva prestato la propria attività aule dipendenze della società di nazionalità slovena, presso la filiale italiana della stessa, in qualità di direttore;

3. ha considerato le deposizioni dei testimoni D.M. e B.P. non idonee a smentire tale qualificazione del rapporto ed a dimostrare il ruolo dell’ A. quale amministratore della filiale; sia in ragione della teorica compatibilità tra le funzioni di lavoratore dipendente e di amministratore della società, sia perché i dati riferiti dai testimoni non apparivano determinanti data l’autonomia decisionale comunque spettante al direttore di filiale; ha aggiunto che la stessa società appellante aveva allegato che solo nel 2010 era stata costituita una vera e propria società italiana, la Krebe Tippo srl, di cui A. era stato legale rappresentante e amministratore;

4. la Corte di merito ha confermato le statuizioni di primo grado anche in ordine alla sussistenza di prova della intervenuta transazione tra le parti nel giugno del 2009 e al difetto di prova, di cui era onerata la società, di corresponsione al dipendente della somma di Euro 96.330,00 il cui effettivo pagamento, nei tempi concordati, era espressamente previsto come condizione sospensiva dell’efficacia dell’accordo medesimo;

5. facendo proprie le conclusioni del c.t.u. nominato in primo grado, recepite dal Tribunale, i giudici di appello hanno ribadito che le due note di credito emesse dalla società a favore della filiale italiana, rispettivamente in data 26.6.09 per l’importo di Euro 94.601,09 e in data 16.12.09 per l’importo di Euro 34.067,37, non risultavano collegate all’accordo transattivo, recando un importo differente, e che inoltre non era vi era traccia nella documentazione contabile di un bonifico della somma dovuta in favore del sig. A., modalità prevista dall’accordo transattivo, e neanche di un prelievo diretto della somma da parte del medesimo sul conto corrente della filiale; dovendosi concludere che la società onerata non avesse dato prova dell’avvenuta esecuzione, mediante effettivo pagamento, della transazione (non novativa);

6. avverso tale sentenza Krebe-Tippo d.o.o. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; A.A. ha resistito con controricorso;

7. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

8. con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per omessa e carente motivazione, per essersi la Corte d’appello limitata a riprodurre le motivazioni della sentenza di primo grado, senza esaminare le censure proposte dalla società appellante in ordine alla qualificazione del rapporto della stessa con A.A.;

9. col secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia: a) sulle censure mosse in ordine alla mancata valutazione da parte del Tribunale di elementi essenziali ai fini della qualificazione del rapporto tra le parti, oggetto del primo motivo di appello (si assume che il Tribunale si sia basato solo su dati documentali, desunti: dalla scheda contabile anagrafica del lavoratore, dall’accordo economico interno di lavoro concluso tra le parti, peraltro equivocando sulla traduzione, dai modelli unici per la dichiarazione dei redditi degli anni 2008 e 2009 e dalla relazione di c.t.u. contabile, senza valorizzare le circostanze relative al quadro fattuale); b) sui rilievi di mancato esame, da parte del primo giudice, di circostanze di fatto relative alla intervenuta transazione, desumibili dalla deposizione del teste Blaz Pate, oggetto del secondo motivo di appello; c) sulla dedotta insussistenza del credito del lavoratore per estinzione o per rinuncia dello stesso, oggetto del terzo motivo di appello, rispetto a cui non sono stati considerati i seguenti fatti pacifici e determinanti: la mail del 22.10.10 con cui A. negava di essere creditore, la prosecuzione dei rapporti tra le parti dopo i fatti controversi, con il sorgere di un sodalizio societario, il lasso di tempo intercorso, circa 9 anni, senza che A. sollecitasse alcun pagamento;

10. col terzo motivo si censura la sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa valutazione di fatti decisivi ai finii della natura del rapporto professionale dell’ A. e delle conseguenze della intervenuta transazione, con ampi riferimenti al comportamento delle parti e al contenuto di documenti e delle deposizioni testimoniali raccolte;

11. col quarto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1453,2697 c.c. nella parte in cui viene posto a carico della società l’onere di provare il fatto dell’avvenuta esecuzione della transazione; si sostiene che, in base all’accordo transattivo, la società avrebbe dovuto emettere le note di credito per l’importo concordato in favore della filiale e che quest’ultima, nella persona dell’ A., avrebbe dovuto procedere al bonifico; che la società aveva adempiuto all’onere di dimostrare l’emissione delle note di credito, con conseguente onere dell’ A. di provare l’impossibilità di eseguire il bonifico a se stesso, per causa a lui non imputabile;

12. il ricorso non può trovare accoglimento;

13. sul primo motivo di ricorso, deve richiamarsi l’orientamento di questa Corte secondo cui la sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero dellla identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (v. Cass. n. 20883 de 2019; n. 28139 del 2018); si è infatti considerata nulla la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (v. Cass. n. 22022 del 2017), dovendosi in tal caso escludere che la motivazione sia espressione di un autonomo processo deliberativo (v. Cass. n. 27112 del 2018);

14. la sentenza della Corte d’appello, sia pure esprimendo una completa condivisione degli argomenti utilizzati dal tribunale, ha tuttavia preso in esame e replicato alle censure oggetto dei motivi di impugnazione e del primo motivo in particolare (ampiamente riportato nella sentenza impugnata), attraverso proprie valutazioni delle prove raccolte (deposizioni dei testi D.M. e B.P.) e proprie considerazioni in diritto (possibile coesistenza delle qualifiche di lavoratore subordinato e amministratore di società);

15. deve pertanto escludersi che ricorra il vizio di motivazione omessa o apparente, come delineato dalle S.U. di questa Corte nella sentenza n. 8053 del 2014;

16 neppure il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento, dovendosi escludere la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. sotto il profilo dell’omessa pronuncia;

17. questa Corte ha chiarito che ad integrare il vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Non è configurabile la violazione dell’art. 112 c.p.c. ove il giudice di merito non abbia considerato i fatti secondari dedotti dalla parte (v. Cass. n. 7653 del 2012; n. 22799 del 2017);

18. nel caso di specie, le censure mosse investono il maggior peso attribuito ad alcuni elementi rispetto ad altri e quindi, nella sostanza la valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito, al di fuori del perimetro segnato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., S.U. n. 8053 del 2014), e risultano come tali inammissibili;

19. il terzo motivo di ricorso è inammissibile in ragione della disciplina di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, sulla c.d. doppia conforme; non solo la parte ricorrente non ha allegato la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo grado e della sentenza di appello (Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014), ma la totale condivisione da parte dei giudici di appello della motivazione di primo grado avvalora la ricorrenza dei presupposti di cui alla disposizione richiamata, una volta esclusa l’ipotesi di nullità ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4;

20. inammissibile è anche il quarto motivo di ricorso perché non risulta trascritto, se non in minima parte, né depositato l’accordo transattivo di cui si discute, in violazione degli oneri di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4; il motivo e’, comunque, infondato perché il rilievo che, secondo la transazione, il pagamento dovesse essere eseguito dalla società alla filiale italiana e da questa all’ A., ove anche dimostrato, non modificherebbe il criterio di distribuzione dell’onere probatorio correttamente applicato dai giudici di merito;

21. infatti, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l’adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (v. Cass. n. 826 del 2015);

22. non ricorrono i presupposti dell’art. 96 c.p.c., la cui applicazione è stata sollecitata dal controricorrente, non potendosi far coincidere la mala fede o la colpa grave della parte soccombente con la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (cfr. Cass., S.U. n. 9912 del 2018) e non risultando nel caso di specie elementi ulteriori significativi di un abuso dello strumento processuale;

23. per le considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto;

24. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

25. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2021

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