Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23532 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/09/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 20/09/2019), n.23532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13428-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

ZARA PURE FLOW SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 860/24/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata

il 20/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO

GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 860/4/18 depositata in data 20 febbraio 2018 e notificata il 7.3.2018 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 2489/2/14 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa, relativa ad avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2004 emesso nei confronti di Zara Pure Flow Srl, con cui venivano rettificati gli imponibili dichiarati dalla società per l’anno di imposta;

– La CTR condivideva la decisione dei giudici di prime cure, non essendo stato l’avviso sottoscritto dal capo dell’ufficio o da persona da questi delegata, appartenente alla carriera direttiva;

– Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo;

– La contribuente non si è difesa, restando intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con l’unico motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – si deduce l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, del Reg. dell’Amministrazione, art. 24, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3 e del D.P.R. n. 266 del 1987, art. 20, comma 1, lett. a) e b), per aver la CTR ritenuto che l’Amministrazione non avesse prodotto in giudizio idonea delega di firma in capo al soggetto sottoscrittore dell’atto di accertamento impugnato;

– La censura è fondata. Premesso che, per autorevole interpretazione giurisprudenziale, è necessario prendere le mosse dalla “prescrizione contenuta nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, secondo cui “gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”. La norma non contiene alcuna specificazione in ordine alle modalità di rilascio della delega, alla sua funzione e ai requisiti di validità, dovendosi per altro rilevare che al successivo comma 3 è prevista la nullità dell’avviso qualora non rechi, tra l’altro, la “sottoscrizione” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 8814 del 29/3/2019, Rv. 650804 – 01);

– Inoltre, va ribadito che, a proposito della delega di firma “in tal caso il “delegato” non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante – che pertanto rimane l’unico soggetto al quale è riferibile l’atto e del quale si assume in via esclusiva la responsabilità -, venendo ad operare quale “longa manus” del delegante e cioè come mero sostituto nella esecuzione della operazione materiale della sottoscrizione” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20628 del 14/10/2015);

– Nel caso di specie, l’Agenzia sin dalle sue controdeduzioni in primo grado, riprodotte in ricorso per autosufficienza, ha dato evidenza del deposito della richiesta di ferie, pacificamente autorizzata, del capo dell’Amministrazione di Augusta, M.R., per il periodo dal 20 al 31.7.2009 con la espressa indicazione del sostituto: “durante l’assenza sarà sostituito da Capo Area Controllo S.S.” delle deleghe di firma”, che poi ha sottoscritto l’avviso di accertamento impugnato, notificato il 30.7.2009, sostituzione in senso tecnico ai fini del D.P.R. n. 266 del 1987, art. 20, comma 1, lett. a), secondo cui “Il personale appartenente alla nona qualifica funzionale (…) espleta le seguenti funzioni: a) sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento”. Sempre per autosufficienza, l’Agenzia ha anche riprodotto la parte delle controdeduzioni in primo grado in cui veniva data evidenza della qualifica dello S., appartenente alla carriera direttiva dell’Agenzia in posizione idonea alla sostituzione e ad essere delegato alla firma, nè la contribuente non costituita ha controdedotto alcunchè. Pertanto gli atti riprodotti nel loro contenuto in ricorso, che identificano nominativamente il soggetto delegato e poi sottoscrittore dell’avviso, appartenente alla carriera direttiva, su delega del capo dell’ufficio sono pienamente efficaci;

– Da quanto precede consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla CTR, per ulteriore esame in relazione al profilo e a quelli rimasti assorbiti, oltre che per il regolamento delle spese di lite del presente giudizio.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Sicilia, sez. staccata di Catania, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto e a quelli rimasti assorbiti, oltre che per il regolamento delle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

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