Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23532 del 18/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 18/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 18/11/2016), n.23532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4665-2011 proposto da:

A.S. S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CAPPELLETTA DELLA GIUSTINIANA 65, presso lo studi dell’avvocato

GIANNI CECCARELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato ELIO

FRANCESCO FALCONE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

H.R.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LIMA 31, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

MACCARRONE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LOREDANA BASCHENIS, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 506/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 23/11/2010 r.g.n. 194/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/1016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 506/2010, depositata il 23 novembre 2010, la Corte di appello di Brescia, pronunciando sul gravame di A.S. S.p.A. nei confronti della sentenza di primo grado del Tribunale di Bergamo, osservava che l’apposizione del termine al contratto dalla medesima stipulato il 10/4/2007 con H.R.M. risultava priva di effetto e che, pertanto, il rapporto di lavoro intercorso fra le parti in virtù di tale contratto era da considerarsi ab origine a tempo indeterminato; che su tale premessa i contratti successivi di somministrazione a tempo determinato, sulla base dei quali, e delle relative proroghe, l’appellato aveva proseguito, senza soluzione di continuità, le proprie prestazioni a favore della società sino al 31/8/2008, dovevano ritenersi nulli per difetto di causa, in quanto conclusi in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; rilevava peraltro la Corte che i contratti di somministrazione, diversamente dal primo contratto che aveva fissato un orario di venti ore settimanali, avevano previsto una prestazione lavorativa a tempo pieno ed una retribuzione di Euro 1.485,65 mensili, con la conseguenza che era a quest’ultima che dovevano rapportarsi le conseguenze risarcitorie a carico del datore di lavoro. La Corte riteneva, tuttavia, che la rioccupazione del lavoratore a partire dal 6/6/2009 costituisse un fatto estintivo del precedente rapporto, così che, in riforma della sentenza di primo grado, conteneva la misura del risarcimento del danno nella somma di Euro 15.570,51 pari all’ammontare delle retribuzioni maturate sino al 5/6/2009 e del trattamento di fine rapporto.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società A.S. S.p.A. con due motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso A.S. S.p.A., deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello posto alla base del calcolo per il risarcimento del danno subito dal lavoratore la somma mensile di Euro 1.485,65, pur avendo in altro punto della motivazione accertato la nullità dei contratti di somministrazione a tempo determinato, che tale importo avevano previsto.

Con il secondo motivo, deducendo violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 2697 c.c., la società ricorrente censura la sentenza di secondo grado per avere la Corte di appello quantificato la retribuzione mensile percepita dal lavoratore sulla scorta delle mere asserzioni dello stesso e senza che venisse fornito al riguardo alcun supporto probatorio.

I motivi così proposti possono essere esaminati congiuntamente, risolvendosi, anche il secondo, in una censura relativa alla completezza e congruità dell’iter motivazionale seguito dalla Corte di appello.

Ciò premesso, il ricorso risulta fondato.

La sentenza impugnata, infatti, ha determinato l’ammontare del risarcimento del danno spettante al lavoratore prendendo a base del relativo computo una retribuzione mensile pari ad Euro 1.485,65, quale prevista dai contratti di somministrazione a termine (a tempo pieno) succedutisi a partire dal 10 ottobre 2007, alla scadenza del primo contratto (a tempo determinato) stipulato dalle parti.

Peraltro, in altro passaggio della motivazione la Corte territoriale ha ritenuto la nullità, per mancanza di causa, dei contratti successivi al primo, in quanto conclusi in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (a motivo della inefficacia del termine apposto al primo contratto), a cui conseguirebbe anche la nullità/inefficacia degli accordi presi dalle parti, con tali contratti successivi, relativamente al maggiore orario di lavoro e alla conseguente maggiore retribuzione mensile.

Ora, tale antinomia non trova alcuna composizione nel percorso logico e argomentativo adottato nella sentenza, la quale conseguentemente è da ritenere sia incorsa nel vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 (nella formulazione, ratione temporis applicabile, anteriore alla novella del 2012) denunciato con il primo motivo di ricorso e altresì nella carenza di motivazione, che forma l’oggetto sostanziale del secondo, per avere ritenuto provata una retribuzione (di Euro 1.485,65) superiore a quella risultante dal primo contratto inter partes (a tempo determinato) del 10/4/2007 e nell’assenza di richiami ad ulteriori e diversi elementi idonei a fondare le conclusioni raggiunte.

La sentenza deve conseguentemente essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione, la quale provvederà, alla stregua dei rilievi svolti, a nuova valutazione della questione relativa all’ammontare del risarcimento spettante al lavoratore.

PQM

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA