Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23532 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 10/11/2011), n.23532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26215-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

G.G.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 13828/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di CALTANISSETTA del

4/10/08, depositata il 06/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Con sentenza del 6 ottobre 2008, la CTR-Sicilia (sez. Caltanissetta) ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate nel confronti di G.G. S., confermando l’annullamento degli avvisi di accertamento, relativi agli anni d’imposta 1998 e 1999, per maggiori IRPEF (Euro 3.398.671,67) , addizionale (Euro 37.409,04), IRAP (Euro 669.575,52) e IVA (Euro 83.202,76) , oltre a interessi e sanzioni, relativamente all’emissione di fatture per operazioni ritenute inesistenti con le società Eurodansal, Broker, Sicavi, Siberg e Boisson, a loro volta ritenute fittizie. Il giudici d’appello, premesso che la CTP aveva constatato l’insufficiente motivazione degli avvisi d’accertamento, hanno motivato la loro decisione confermativa ritenendo che nessun elemento probatorio è stato offerto dall’Ufficio al fine di contrastare l’assunto dell’assenza di ogni riscontro circa la denunciata fittizietà delle società in rapporto con la contribuente. Hanno aggiunto che quest’ultima ha ritualmente prodotto documentazione a discarico, senza incorrere in alcuna violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32 e 24.

Con atto consegnato all’ufficiale giudiziario il 19 novembre 2009 e notificato alla contribuente ex art. 140 c.p.c. con formalità eseguite il 20 novembre 2009; l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; la contribuente non si è costituita.

Preliminarmente, riguardo al secondo motivo di ricorso per vizi motivazionali, si rileva che il mezzo è manifestamente inammissibile. Trascura – infatti – la ricorrente che, nel vigore dell’art. 366-bis c.p.c., il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere accompagnato da un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità; il motivo, cioè, deve contenere – a pena d’inammissibilità – un’indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso Sez. U, n. 12339 del 2010). Nulla di tutto ciò è leggibile nel caso di specie, ma solo una serie di proposizioni dialogiche, genericamente descrittive e non rispondenti ai requisiti di legge.

Quanto al primo motivo di ricorso, denunciando plurime violazioni di legge (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54; D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39; art. 2697 c.c.) da parte dei giudici d’appello, la ricorrente interroga la Corte chiedendo testualmente: “Dica l’Ecc.ma Corte sulla base della scostamento dei dati in possesso previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 l’Ufficio sia legittimato a procedere alla determinazione del maggior credito presunto applicando ai quadri della dichiarazione dei redditi che tengono conto del settore di attività, della dimensione dell’esercizio, del movimento contabile in generale, dei servizi utilizzati. Dica inoltre se i valori di reddito cosi determinati, abbiano valore probatorio assoluto nel senso che il contribuente può solo contestare non già l’applicazione degli indici di calcolo ed il risultato conseguito, ma solo la loro intrinseca erroneità in riferimento ai dati esposti con la dichiarazione dei redditi, diversamente da quanto praticato dalla CTR, per come sopra descritto nella fattispecie”. Il quesito in esame, oggettivamente oscuro per scarso coordinamento interno, non assolve affatto la propria funzione, che è quella di far comprendere alla Corte, dalla sola lettura del quesito medesimo, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, quale sia l’errore concretamente compiuto dal giudice di merito, in relazione alla singola fattispecie, e quale sia, secondo la prospettazione della ricorrente, il principio di diritto da applicare, dovendo ritenersi inammissibile il quesito che, come nella specie, non contenga tutte le informazioni necessarie a una risposta utile alla definizione della controversia, non consentendo a questa Corte di comprendere, in base alla sola lettura di esso, il preteso errore compiuto dal giudice di merito nè di rispondere al quesito medesimo (cfr. Sez. 5 n. 2799 del 2011; v. , ex plurimis, Sez. U n. 2658 del 2008).

Si aggiunga che esso, non solo non può essere desunto dal contenuto del motivo (v., ex plurimis, Sez. 1 n. 20409 del 2008), ma non risulta neppure inerente alla ratio decidendi della sentenza impugnata, come sopra riassunta. Nell’esposizione del motivo si legge: “La CTR, con la sentenza che in questa sede si censura, rigetta l’appello dell’Ufficio ritenendo che le fatture parallele non costituiscono circostanza gravi precise e concordanti dalla quali presumere il reddito complessivo dell’azienda, trattandosi di elementi marginali e, come ha osservato la commissione di primo grado di non univoca valutazione, con conseguente inidoneità a rappresentare la reale attività dell’impresa. E’ palese, nel caso di specie, la descritta violazione di legge”. Orbene, se questo è il nucleo centrale della censura, essa non coglie affatto nel segno, poichè si tratta di passaggio motivazionale non riscontrabile nel testo della sentenza d’appello. Ne consegue l’assoluta inammissibilità del motivo prima e del quesito poi, tra i quali è arduo pure percepire la coerenza intrinseca, attesa l’assoluta carenza di autosufficienza del ricorso che, in più punti, parla di rilievi vari (es. mancata indicazione nelle fatture d’acquisto delle quantità di prodotto acquistate, rinvenimento di poche fatture d’acquisto, etc.), non solo non trascritti nelle parti salienti, ma addirittura privi della specifica indicazione del dove, del come e del quando, essi siano stati prospettati prima della loro riproposizione dinanzi alla Corte (Sez. 5, n. 15180 del 2010).

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 315 c.p.c., comma 1″.

Considerato, inoltre, che la relazione ha ulteriormente chiosato:

“Il tentativo di notifica alla contribuente è avvenuto presso lo studio del dott. Farad Rosario, ma nella sentenza d’appello non vi è menzione di elezione di domicilio pressi di lui in primo grado Sez. 5, n. 2882 del 2009, cosi come manca in atti l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa (Sez. 6-3, n. 4748 del 2011). La prova del regolare perfezionamento della notifica può essere data fino all’adunanza della Corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c. (Sez. U, n. 11429 del 2010)” (nota 1).

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte pubblica che, però, non ha prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata di cui all’art. 140 c.p.c.;

osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta inammissibilità del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione; che, inoltre, il mancato perfezionamento del procedimento notificatorio si traduce in ulteriore ragione d’inammissibilità del ricorso (Sez. 5, nn. 13950, 11993 e 14508 del 2011);

considerato che nulla va disposto sulle spese del presente giudizio di legittimità, mancando la costituzione della controparte pubblica.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA