Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23531 del 18/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 18/11/2016, (ud. 27/09/2016, dep. 18/11/2016), n.23531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27397/2011 proposto da:

T.M., nato a (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BUCCARI 3, presso la sig.ra MARIA TERESA ACONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati MODESTINO ACONE, FRANCESCO DE SANTIS, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

nonchè da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURO

RICCI, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

T.M. nato a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 181/2011 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 31/03/2011 R.G.N. 353/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 31.3.2011, la Corte d’appello di Perugia, in riforma della statuizione di primo grado, dichiarava decaduto T.M. dalla domanda volta al ripristino della pensione non reversibile ex L. n. 66 del 1962, revocatagli a seguito del superamento del limite reddituale.

La Corte, in particolare, riteneva che, pur essendo il provvedimento di revoca intervenuto in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, art. 42 (conv. con L. n. 326 del 2003), nondimeno fosse necessario che anche i provvedimenti intervenuti fino al 31.12.2004 venissero impugnati giudizialmente entro i sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della disposizione citata.

Ricorre contro questa decisione T.M. con un unico motivo. Resiste l’INPS con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, anch’esso fondato su un unico motivo, illustrato con memoria.

Diritto

Con l’unico motivo del ricorso principale, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 42 (conv. con L. n. 326 del 2003), anche in relazione al D.L. n. 355 del 2003, art. 23, comma 2 (conv. con L. n. 47 del 2004), per avere la Corte di merito ritenuto che l’istituto della decadenza si applicasse anche ai provvedimenti comunicati anteriormente al 1.1.2005.

A sua volta, con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, l’INPS si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 443 c.p.c., della L. n. 533 del 1973, art. 7 e della L. n. 382 del 1970, artt. 1, 14 e 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3-4, nonchè di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per non avere la Corte di merito rilevato l’improponibilità della domanda giudiziale nonostante che il ricorrente principale, successivamente al provvedimento di revoca della prestazione, avesse adito l’autorità giudiziaria senza prima esperire le procedure per la composizione in sede amministrativa.

Ritenuto che il ricorso incidentale con il quale la parte totalmente vittoriosa nel merito riproponga una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito rilevabile d’ufficio, che l’abbia vista soccombente, può essere esaminato e deciso con priorità senza tener conto della sua subordinazione all’accoglimento del ricorso principale (e dunque indipendentemente dalla verifica di un interesse concreto della parte, considerato invece imprescindibile da Cass. n. 1161 del 2008) quando sia fondato su una ragione più liquida, che cioè, essendo di più agevole soluzione, consenta di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio costituzionalizzate dagli artt. 24 e 111 Cost. (giusta l’insegnamento di Cass. S.U. n. 9936 del 2014), deve rilevarsi la fondatezza del ricorso incidentale proposto dall’INPS, essendo ormai consolidato l’orientamento secondo cui, in materia di invalidità civile, la revoca della prestazione comporta per l’assistito la necessità di instaurazione di un nuovo procedimento amministrativo, ai fini della verifica dei requisiti sanitari e, ove previsti, reddituali, con la conseguenza che, in caso di mancata presentazione della domanda amministrativa, il giudice deve dichiarare, in ogni stato e grado del giudizio, l’improponibilità della domanda giudiziale (Cass. n. 6590 del 2014).

Non essendosi la Corte di merito attenuta a tale principio, il ricorso incidentale va accolto, rimanendo assorbito il ricorso principale. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito con la declaratoria d’improponibilità della domanda di T.M.. Tenuto conto che non è imputabile alla parte il vizio in cui è incorsa la sentenza impugnata, si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese dell’intero processo (cfr. in termini Cass. n. 6590 del 2014, cit.).

PQM

La Corte accoglie il ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara improponibile la domanda di T.M.. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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