Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23531 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 10/11/2011), n.23531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25973-2009 proposto da:

MOCERINO CARMINE SAS DI MOCERINO SALVATORE & C. (OMISSIS), in

persona del socio accomandatario e legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE RICCARDO GRAZIOLI LANTE 7 6,

presso lo studio dell’avvocato IASONNA STEFANIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato VISONE DOMENICO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di SOMMA VESUVIANA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 195/8/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 13/02/08, depositata il 07/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La soc. Mocerino opponeva l’avviso d’iscrizione nei ruoli TARSU per l’anno 2004, contestando il difetto di motivazione dell’atto impositivo e la illegittimità dello stesso, avendo stipulato due distinti contratti per lo smaltimento dei rifiuti tossici e per quelli derivanti dalla gestione degli imballaggi, assimilabili a quelli urbani e pertanto non era tenuta al pagamento della TARSU sull’intera area, cosi come invece richiesto dal Comune in contrasto con le determinazioni assunte negli anni precedenti.

La CTP di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando che la contribuente era “… tenuta al pagamento delle spese generali su tutta l’area limitatamente alle spese generali del servizio come quantificata dal Comune”.

La sentenza, impugnata dalla sola contribuente, è stata confermata dalla CTR-Campania il 7 ottobre 2008. Ha motivato la decisione ritenendo che: a) il Comune di Somma Vesuviana, essendo tenuto a organizzare lo smaltimento dei rifiuti per tutto il territorio comunale, apprestava un’organizzazione notevole per far fronte a detto impegno; b) la s.a.s. svolgeva la sua attività nel territorio comunale e, beneficiando di tale organizzazione, non poteva sottrarsi al ristoro almeno delle spese generali stabilito dal Comune in sede di consuntivo.

Il 13 novembre 2009, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a unico motivo, la contribuente; l’amministrazione municipale non si è costituita. Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia omessa motivazione e conseguente mancato esame di fatti controversi decisivi per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in merito alla contestazione del difetto assoluto di motivazione dell’atto impugnato, dedotta nel ricorso originario, asseritamente riproposta nel giudizio di appello e non delibata dalla CTR. Il motivo è inammissibile:

1. La violazione, da parte del giudice del merito, dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia deve essere fatta valere in sede di ricorso per cassazione, esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. E’, pertanto, inammissibile il ricorso con il quale, come nella specie, siffatta censura sia proposta quale vizio della motivazione ex n. 5 dello stesso art. 360 c.p.c. (Cassazione civile – sez. 3, 18 settembre 2007 n. 19356, in Guida al diritto 2007, 44, 81).

2. Il mezzo difetta, inoltre, di autosufficienza mancando la trascrizione dell’atto impositivo contestato, o quanto meno delle parti salienti di esso. Deve ribadirsi, in conformità del resto a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente prescinde la ricorrente, che è necessario che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso (correlato all’estraneità del giudizio di legittimità all’accertamento del fatto), riportando la situazione documentale della quale si chiede un’adeguata valutazione.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″.

Rilevato che vi è in atti prova della tempestiva notifica del ricorso e che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’unica parte costituita;

osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta inammissibilità del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione; considerato che nulla va disposta sulle spese del presente giudizio di legittimità, mancando la costituzione della controparte pubblica.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

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