Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23530 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/09/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 20/09/2019), n.23530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15817-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6901/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 28/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 6901/1/2017 depositata il 28.11.2017 la CTR del Lazio accoglieva l’appello di C.M. su controversia avente ad oggetto avviso di accertamento in relazione ad una plusvalenza sulla vendita di un terreno ritenuto edificabile per l’anno 2008, sul presupposto che il terreno avesse destinazione agricola.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Parte contribuente non ha spiegato difese.

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, per avere la CTR adottato la propria decisione sulla base di documentazione prodotta per la prima volta in giudizio in fase di appello e non consegnata a seguito dell’invito al contraddittorio.

2. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. B9 e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la CTR ritenuto che il terreno oggetto di compravendita, in base al certificato di destinazione urbanistica risultava suscettibile di utilizzazione edificatoria.

Le censure sono suscettibili di trattazione unitaria.

Esse non sono fondate.

La D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4, stabilisce che non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa, notizie e dati non addotti e documenti non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio. Il comma 5 precisa che le cause di inutilizzabilità non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile. Tale dichiarazione è necessaria ma non sufficiente al fine indicato, nel senso che la parte contribuente ha l’onere di dimostrarne la veridicità. Dinanzi alla preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa non trova applicazione l’art. 58, comma 2, proc. trib., che consente alle parti nuove produzioni documentali nel corso del giudizio tributario di appello, rispetto a documenti su cui si è già prodotta la decadenza per effetto della norma speciale (Sez. 5, Sentenza n. 10489 del 14/05/2014, Rv. 630815).

La D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4, (come l’omologo D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 5) comporta l’instaurazione di un peculiare iter procedimentale scandito in tre tappe: a) l’invio con fissazione di un termine minimo per l’adempimento degli inviti o delle richieste rivolte al contribuente; b) l’avvertimento delle conseguenze pregiudizievoli a seguito dall’inottemperanza a tali inviti o richieste; c) la risposta dell’interessato, che fornisce quanto richiesto, ovvero l’inadempimento del contribuente all’invito rivoltogli. La giurisprudenza di legittimità afferma che tale meccanismo conoscitivo e preclusivo mira al dialogo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni (Sez. 5, Sentenza n. 453 del 10/01/2013, Rv. 624728), sì da prevenire l’instaurazione del contenzioso giudiziario (Sez. 5, Sentenza n. 28049 del 30/12/2009), attesi quei canoni di lealtà, correttezza e collaborazione, da ritenersi doverosi “…quando siano in gioco obblighi di solidarietà come quello in materia tributaria” (Corte Cost. 351/2000). Perciò, il legislatore sanziona l’omissione del contribuente che si sottrae alla dialettica documentale con l’amministrazione, comminando il divieto di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa.

Si tratta di divieto ritenuto dalla Corte costituzionale tale da non menomare il principio di capacità contributiva (ordinanza 181/2007), mentre la “ratio” della preclusione è rinvenuto nell’ostacolo frapposto dalla condotta omissiva del contribuente all’immediata esecuzione di un accertamento analitico (Sez. 5, n. 20461 del 06/10/2011).

Nella specie, tuttavia, il contribuente non ha tenuto alcuna condotta omissiva e ha presentato all’amministrazione due certificati di destinazione urbanistica del terreno compravenduto; uno in data 21.11.2013 che indica che una parte del terreno medesimo ricade in zona edificabile e l’altro, del gennaio 2014 che ignora tale destinazione e certifica che le due particelle sono destinate ad usi agricoli. Il certificato prodotto in appello è di successiva formazione, essendo datato 19.7.2016 e conferma la natura agricola delle due particelle sin dal 2006, anno in cui la regione Lazio ha approvato il nuovo PRG del Comune di Fiumicino, ancora vigente, inserendo le aree all’interno della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano.

Il documento, era di formazione successiva all’invito, come evidenziato e la produzione, come ritenuto dalla CTR, era ammissibile in quanto la documentazione esibita nella fase endoprocedimentale e nel giudizio di primo grado aveva ingenerato confusione sulla effettiva natura dei terreni.

Che il certificato del Comune di Fiumicino, datato (OMISSIS) sia in contrasto con lo stesso piano regolatore Generale è circostanza meramente allegata ma non provata dall’amministrazione ricorrente.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Nulla sulle spese essendo parte resistente rimasta solo intimata.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1 – quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

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