Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23530 del 18/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 18/11/2016, (ud. 27/09/2016, dep. 18/11/2016), n.23530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26655/2010 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. CARTOLARIZZAZIONE

CREDITI INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA

29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e

difeso dagli Avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

DOMINGA S.R.L., EQUITALIA LECCE S.P.A., già SOBARIT S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1879/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 05/11/2009 R.G.N. 452/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 5.11.2009, la Corte d’appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da Dominga s.r.l. avverso la cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto di pagare all’INPS somme per sgravi ex L. n. 448 del 1998, indebitamente fruiti.

La Corte, in particolare, riteneva che il beneficio degli sgravi ex L. cit. fosse cumulabile con quello delle agevolazioni ex D.L. n. 510 del 1996 (conv. con L. n. 608 del 1996) in materia di riallineamento contributivo e, sul presupposto della equiparazione tra gli accordi di riallineamento contributivo e i contratti collettivi di categoria, concludeva per la sussistenza dei presupposti per l’accesso al beneficio in contestazione.

Contro tali statuizioni ricorre l’INPS con un motivo. Dominga s.r.l. ed Equitalia Lecce s.p.a. sono rimaste intimate.

Diritto

Con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 1998, art. 3, commi 5, 6 e 7 e art. 75, comma 4, nonchè del D.L. n. 510 del 1996, art. 5 (conv. con L. n. 608 del 1996), ed altresì degli artt. 87 e 88, Trattato CE, in relazione alle decisioni della Commissione europea nn. 701/1998 e 545/1998, per avere la Corte di merito ritenuto che il beneficio degli sgravi di cui alla L. n. 448 del 1998, fosse cumulabile con quello delle agevolazioni dettate in materia di riallineamento contributivo dal D.L. n. 510 del 1996, art. 5.

Il motivo è fondato. Questa Corte ha già fissato il principio secondo cui, in tema di sgravi contributivi, le agevolazioni previste dal D.L. n. 510 del 1996, art. 5 (conv. con L. n. 608 del 1996), in relazione al recepimento degli accordi provinciali di riallineamento retributivo, non sono cumulabili, con riferimento ai medesimi lavoratori, con i benefici stabiliti dalla L. n. 448 del 1998, art. 3, commi 5 e 6, per la creazione di nuova occupazione, attese le diverse finalità perseguite dalle due normative (rispettivamente, di favorire la regolarizzazione della manodopera esistente e di incrementare effettivamente l’occupazione), il carattere derogatorio della disciplina sui contratti di riallineamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonchè l’espressa subordinazione – prevista dalla L. n. 448 del 1998, art. 7, comma 4 e dal cit. D.L. n. 510 del 1996, art. 5, comma 1, per come modificato dalla L. n. 448 del 1998, art. 75 – dell’attribuzione dei suddetti benefici all’autorizzazione e ai vincoli posti dalla Commissione europea agli aiuti di Stato, le cui decisioni in materia hanno carattere vincolante (Cass. n. 20413 del 2013, il cui dictum è stato ribadito più recentemente da Cass. n. 13966 del 2015).

Pertanto, non essendosi la Corte di merito uniformata a tale principio, il ricorso va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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