Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23530 del 10/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 10/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 10/11/2011), n.23530
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 23828-2009 proposto da:
ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO ARCIDIOCESI DI
CAPUA (OMISSIS), in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DELL’OCEANO ATLANTICO 25, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA
LEUCI, rappresentato e difeso dall’avvocato FIORILLO GIUSEPPE giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO GENERALE di BONIFICA del BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO
(OMISSIS), in persona del Commissario Straordinario Regionale,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANTA COSTANZA 46, presso lo
studio dell’avvocato LUIGI MANCINO, rappresentato e difeso
dall’avvocato SABBATINO EDOARDO giusta Delib. n. 23/ADN e giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 160/29/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI del 2/07/08, depositata il 24/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Il 24 settembre 2008 la CTR-Campania ha rigettato l’appello proposto dall’Istituto diocesano per il sostentamento del clero dell’arcidiocesi di Capua nei confronti del Consorzio di bonifica del bacino inferiore del Volturno, confermando le cartella di pagamento per quote consortili 2002 e 2003.
Ha così motivato la propria decisione: “Questa Commissione condivide pienamente la parte delle motivazione dalla sentenza impugnata, da sola sufficiente a giustificare la pronuncia di rigetto del ricorso ed il rigetto del presente appello, ed osserva preliminarmente, che essendo la proprietà dello immobile inserita nel perimetro consortile e che trae vantaggio dalle opere eseguite dal Consorzio, non può sottrarsi al pagamento dei contributi annuali in quanto, come già detto in precedenza, è inserita nel perimetro consortile traendo i vantaggi delle opere che il Consorzio dovrebbe apportare annualmente a vantaggio degli immobili esistenti nel citato perimetro”. Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi e idonei quesiti, l’Istituto opponente; il Consorzio resiste con controricorso.
In ordine alla denunciata violazione e falsa applicazione (l’motivo) del R.D. n. 215 del 1933 (artt. 10, 11, 21, 54 e 59) e degli artt. 860 e 864 c.c., nonchè (2 motivo) della L. n. 212 del 2000 (art. 7) e L. n. 241 del 1990 (art. 3), ascritte dal ricorrente ai giudici d’appello, si osserva che:
l’obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l’assoggettamento al potere impositivo di quest’ultimo, postulano, ai sensi dell’art. 860 cod. civ. e R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere;
detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una qualità del fondo (Cass. 1996/8960);
al fine in esame, non è sufficiente una generica “utilitas” che risulti in rapporto di derivazione causale con l’attività consortile e che si riverberi a favore del proprietario di uno di detti immobili, ma è necessario che tale “utilitas” si traduca in un vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull’immobile stesso (Cass. 1996/4144);
quando la cartella esattoriale per la riscossione dei contributi sia motivata con riferimento al piano di classifica, la contestazione del consorziato, in sede d’impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento dell’esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all’interno del perimetro di contribuenza (Sez. Un. 2010/11722);
Si rileva, in proposito, che il giudice di merito, sulla scorta delle produzioni parte ed esercitando (se del caso) i poteri officiosi d’indagine e di verifica tecnica previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992 (art. 1, commi 1 e 2), avrebbe dovuto:
individuare gli appezzamenti di proprietà dell’Istituto e le opere realizzate e/o programmate dal Consorzio nei territori ove sono ubicati gli appezzamenti dell’opponente;
esaminare nel dettaglio la posizione dei singoli appezzamenti degli appellati rispetto alle opere del consorzio stesso;
accertare in concreto la sussistenza o meno dei presupposti tecnici e fattuali per l’imposizione contributiva;
Si rileva, infine, che, accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la sentenza d’appello vada cassata con rinvio, avendo la CTR adottato la decisione sul gravame senza attenersi ai principi regolativi scaturenti dalla corretta interpretazione e applicazione della normativa sostanziale sopra richiamata (con i corollari sul riparto degli oneri probatori). Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite; osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione;
considerato che da ciò consegue la cassazione della sentenza d’appello con rinvio alla CTR (anche per le spese), affinchè la lite sia decisa sulla base dei principi innanzi affermati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR-Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011