Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2353 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 2353 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: OLIVIERI STEFANO

sopravvenuta

ORDINANZA

nuova e
diversa

sul ricorso 8955-2016 proposto da:

qualificazione
dellimmobile

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE in

come di
pregio –

persona dell’Avv. DANIELA BECCHINI nella qualità di

modificabilità
del

Direttore del Presidio Unificato per la gestione e

contratto

valorizzazione del Patrimonio Immobiliare da Reddito

Data pubblicazione: 31/01/2018

R.G.N. 8955/2016

MICHELE BOERI in proprio e nella qualità di successore
Cron.

,23

Rep.

g.

del soppresso INPDAI, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA C. BECCARIA 29, presso lo studio

Ud. 23/11/2017

2017
2276

dell’avvocato DARIO BOTTURA

(Avvocatura Centrale
CC

dell’Istituto), che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati GAETANO DE RUVO, DANIELA
ANZIANO, FRANCESCA FERRAZZOLI giusta procura speciale
a margine del ricorso;

- ricorrente contro

AGNETTI FEDERICO;
– intimato –

Nonché da:

VIALE LIEGI 28 presso lo studio dell’avvocato GIORGIO
TAMBURRINI, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANGELO MAMMOLITI giusta procura speciale in atti;
– ricorrente incidentale nonchè contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato-

avverso la sentenza n. 2095/2015 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 14/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;

2

AGNETTI FEDERICO elettivamente domiciliato in ROMA,

Fatti di causa
Il Tribunale di Milano con sentenza 15.12.2011 n. 15093, adito da Federico
Agnetti con domanda ex art. 2932 c.c. proposta nei confronti di INPS e di SCIP
s.p.a., pronunciava il trasferimento a favore dell’attou della proprietà
dell’immobile ad uso residenziale sito in Milano Corso di Porta Romana n. 51,
rilevando che tra le parti si era perfezionato il contratto preliminare di vendita

dell’art. 6 del Dlgs n. 104/1996, e della accettazione -da quello comunicata
all’INPS in data 10.10.2006- della proposta irrevocabile di promessa di vendita
formulata dall’ente pubblico previdenziale con lettera in data 8.9.2006, nella
quale il prezzo della cessione era stato determinato, con applicazione dei
benefici previsti dall’art. 3, commi 7 ed 8, DL n. 351/2001 conv. in legge n.
410/2001, in relazione alla qualifica del bene come immobile “non di pregio”
attribuita dal DM 16.9.2004. Assumeva il Giudice di primo grado che, una
volta concluso il preliminare, dovevano ritenersi irrilevanti le successive
vicende amministrative inerenti la riclassificazione del bene come immobile “di
pregio”, non potendo incidere sul prezzo già pattuito.
La decisione è stata integralmente confermata dalla Corte d’appello di
Milano con sentenza 14.5.2015 n. 2095.
Ha proposto ricorso per cassazione l’INPS deducendo quattro motivi.
Resiste con controricorso e memoria illustrativa ex art. 380.1 c.p.c.
Federico Agnetti
Ragioni della decisione
Il Collegio ha raccomandato la redazione di motivazione semplificata.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, non avendo assolto il
ricorrente all’onere prescritto dall’art. 369, comma 2, n.2) c.p.c.. Deve infatti
ribadrisi il principio secondo cui in tema di ricorso per cassazione, quando la
sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola
copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la
3
RG n. 8955/2016
ric. INPS c/ Agnetti Federico

*V

Con
Stefa I

livieri

a seguito dell’esercizio da parte dell’Agnetti del diritto di opzione ai sensi

sanzione dell’improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a nulla
rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla
data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica
preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (cfr. da ultimo Corte cass. Sez. 6
– 2, Ordinanza n. 21386 del 15/09/2017)
La giurisprudenza di questa Corte, modificando il più restrittivo orientamento

la norma processuale dell’art. 369 c.p.c. (che prescriveva a pena di
improcedibilità l’onere per il ricorrente del depositato della sentenza impugnata
in copia conforme e della relata di notifica ove eseguita) doveva interpretarsi
nel senso che

“nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od

implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata,
limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la
relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato
improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità
soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta
nel rispetto del secondo comma dell’art. 372 cod. proc. civ., applicabile
estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369
cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non
contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente”,
con la conseguenza che doveva escludersi qualsiasi rilevanza alla presenza dei
documenti in questione nel fascicolo del controricorrente e finanche nel
fascicolo di ufficio, ha statuito con il successivo intervento delle SS.UU. (Corte
cass. Sez. U-, Sentenza n. del 02/05/2017) che, in tema di giudizio di
cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della
improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una
sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al
ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella
disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero
acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio. Ma ha
ribadito, altresì, che “La mancata produzione, nei termini, della sentenza
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RG n. 8955/2016
ric. INPS c/ Agnetti Federico

Co
t.
Stefan6 Olivieri

espresso da Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. del 16/04/2009 secondo cui

impugnata o la mancata prova (mediante la relata di notifica) della
tempestività del ricorso per cassazione costituiscono negligenze difensive che,
per quanto frequenti, in linea di principio non sono giustificabili. Si tratta di
adempimenti agevoli, normativamente prescritti da sempre, di intuitiva utilità
per attivare il compito del giudice in modo non “trasandato” e conseguente con
il fine di pervenire sollecitamente alla formazione del giudicato. Consentire il

strumento di cui all’art. 372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice
adempimento nel meccanismo processuale. L’improcedibilità infatti, a
differenza di quanto previsto in altre “situazioni procedurali” trova la sua
ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo
che ostacola la sequenza di avvio di un determinato processo. E’ stato
insegnato anche che essa è compatibile con il diritto di accesso al giudice se
configurata nelle fasi di impugnazione, risolvendosi altrimenti in una non
ragionevole compressione del diritto di difesa (cfr., per una applicazione di
quest’ultimo principio SU n. 1238/05) La selezione delle impugnazioni da
scrutinare nel merito va perciò compiuta se i termini fissati dal legislatore per
la sequenza procedimentale siano stati rispettati, salvo che i termini stessi (e
gli adempimenti prescritti) risultino insignificanti…..” (sic in motivazione).
Tanto premesso, osserva il Collegio che la sentenza di appello, secondo
quanto dichiarato dallo stesso ente pubblico ricorrente (cfr. intestazione del
ricorso per cassazione), sarebbe stata infatti notificata, in data 3 febbraio
2016, all’indirizzo PEC dei difensori domiciliatari avv. Carla Maria Omodei Zorini
ed avv. Mirella Mogavero, in forma telematica, a cura dell’avv. Luisa Fortunati
difensore dell’appellato Federico Agnetti, ai sensi dell’art. 3 bis della legge 21
gennaio 1994 n. 53 (introdotto dall’art. 16 quater del DL18 ottobre 2012 n.
179, conv. con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221), norma che
autorizza gli avvocati ad eseguire la notifica di atti e documenti relativi al
processo con modalità telematica utilizzando gli indirizzi di posta elettronica
certificata.

5
RG n. 8955/2016
ric. INPS c/ Agnetti Federico

Con st.
Stefand Olivieri

recupero della omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo

Tale forma di procedimento notificatorio, che in applicazione delle norme di
legge che disciplinano il “processo telematico” trova obbligatoria applicazione,
peraltro secondo differenti scadenze temporali, negli uffici di merito, non è
stato ancora estesa al giudizio di cassazione per il quale non operano, tuttora,
le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali di cui ai commi da
1 a 4 dell’art. 16-bis del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, conv. con modificazioni in

giudizio dalle norme processuali che prevedono la notifica ed il deposito in
Cancelleria di atti e documenti in forma analogica i quali, ove richiesto, devono
essere sottoscritti con firma autografa. Ne segue che gli atti e documenti
elettronici, sebbene trasmessi dal difensore o pervenuti al suo indirizzo PEC in
forma telematica, per rispondere ai requisiti di procedibilità ed ammissibilità
prescritti dagli artt. 365, 369, 370, 371 e 372 c.p.c., debbono necessariamente
essere trasformati in documento cartaceo.
Con specifico riferimento al deposito presso la Cancelleria di questa Corte
della copia autentica della sentenza impugnata corredata della relata di notifica
(art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c.), adempimento funzionale alla necessaria
verifica della tempestività del ricorso che la Corte è chiamata a compiere di
ufficio, la copia della sentenza notificata -ai fini della decorrenza del termine
breve di impugnazione- all’indirizzo PEC del destinatario, e pervenuta quindi a
tale indirizzo in formato elettronico, deve essere riprodotta in formato
analogico conforme all’originale, atteso che la copia del provvedimento del
Giudice -tanto se generato e pubblicato, in originale, come documento
informatico, quanto se depositato, invece, presso la Cancelleria in forma
analogica- viene in ogni caso comunicata in via telematica dalla Cancelleria
(art. 45, comma 2, disp. att. c.p.c., modificato dall’art. 16 comma 3 lett. c) del
DL n. 179/2012: l’obbligo della comunicazione telematica dei provvedimenti
giurisdizionali è stato esteso a “decorrere dal 15 febbraio 2016, limitatamente
alle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle
sezioni civili, presso la Corte suprema di cassazione” dall’art. 2col del
Decreto 19 gennaio 2016) e dunque viene “estratta” dal difensore, sempre in
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RG n. 8955/2016
ric. INPS c/ Agnetti Federico

Con est.
vieri
Stefa

legge 17 dicembre 2012 n. 221 e succ. mod., essendo regolato, pertanto, tale

via telematica, dal fascicolo informatico (art. 16 bis, comma 9 bis, DL n.
179/2012).
Allo scopo di consentire le trasformazioni dei documenti elettronici in
analogici e viceversa, la legge attribuisce espressamente ai difensori, che
rivestono la qualità di pubblico ufficiale, il potere di attestazione della
conformità dell’atto processuale o del documento estratto e poi trasmesso, alla

dalla legge equivalente all’originale anche se priva della firma digitale del
cancelliere di attestazione di conformita’ all’originale (ibidem).
La “attestazione di conformità” del difensore attribuisce alla copia informatica
-estratta dal fascicolo informatico e trasmessa all’indirizzo PEC del destinatarioil requisito di autenticità, venendo essa considerata dalla legge equivalente
all’atto o documento originale: nel caso di trasmissione telematica da valere
quale notificazione dell’atto processuale, la attestazione di conformità deve
essere contenuta nella “relata di notifica”, sottoscritta con firma digitale, che
costituisce documento informatico separato da allegare, unitamente all’atto
processuale da notificare, al “messaggio di posta elettronica certificata” (art. 3
bis, comma 5, della legge n. 53/1994; art. 16 undecies, comma 3, DL n.
179/2012).
Perfezionatasi la notifica della sentenza (per il notificante con la “ricevuta di
accettazione” del messaggio, generata dal server del gestore del servizio di
posta elettronica, e per il destinatario con la ricevuta di “avvenuta consegna”
del messaggio, anch’essa generata dal medesimo server), il difensore
destinatario “vedrà” inserito nel proprio “fascicolo informatico” il messaggio di
posta elettronica cui è allegato il documento (la sentenza) e la relata di notifica
completa di attestazione di conformità sottoscritta con firma digitale dal
mittente. Conseguentemente, onde ottemperare al disposto dell’art. 369,
comma 2, n. 2) c.p.c., il

difensore destinatario

della notifica, dovrà

procedere ad estrarre il documento in forma digitale dal proprio fascicolo
informatico, riproducendolo in forma analogica, effettuando quindi un
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RG n. 8955/2016
ric. INPS c/ Agnetti Federico

Con est.
ivieri
Stefan

corrispondente copia “presente” nell’archivio informatico, che è considerata

procedimento inverso che richiede una “nuova attestazione di conformità” del
documento cartaceo a quello “presente” -in quanto pervenutovi a seguito della
notifica telematica- nell’archivio informatico del destinatario (art. 16 bis,
comma 9 bis, DL n. 179/20102: “Le copie analogiche ed informatiche, anche
per immagine,

estratte dal fascicolo informatico

e munite

dell’attestazione di conformita’ a norma del presente comma, equivalgono

in calce o a margine, o su foglio separato ma fisicamente congiunto alla copia
analogica della sentenza e della relata di notifica estratte dal fascicolo
informatico (art. 16 undecies DL n. 179/20102 : “Quando l’attestazione di
conformita’ prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di
procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia
analogica, l’attestazione stessa e’ apposta in calce o a margine della copia o
su foglio separato, che sia pero’ congiunto materialmente alla medesima”).
Tanto premesso, il mero deposito presso la Cancelleria della Corte, da parte
del difensore del ricorrente, della copia della sentenza di appello, in forma
cartacea, unitamente alla copia analogica della “relazione di notifica” inviata
dal mittente con il “messaggio di posta elettronica”, non assolve agli indicati
requisiti legali prescritti dall’art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c..
Indipendentemente, infatti, dalla attestazione di conformità della copia della
sentenza di appello all’originale, redatta e sottoscritta in forma autografa
dall’avv. Fortunati che è dato rinvenire nel fascicolo di parte resistente, nel
caso di specie difetta invece del tutto la attestazione, sottoscritta dal
destinatario della notifica (avv. Omodei Zorini e Mogavero) di conformità
all’originale digitale dei documenti estratti dal fascicolo informatico e prodotti
dall’ente ricorrente in formato analogico. Essendo appena il caso di rilevare
come non possa soccorrere, come adempimento “sostitutivo”, il deposito della
copia cartacea della

“relazione di notifica”

nella quale è contenuta la

attestazione di conformità che le legge impone di effettuare “al mittente” che
procede alla notifica telematica dell’atto processuale : tale attestazione, infatti,
8
RG n. 8955/2016
ric. INPS c/ Agnetti Federico

all’originale”), che deve essere apposta, con sottoscrizione in forma autografa,

concerne soltanto il documento informatico presente nel fascicolo del mittente,
sicchè una volta trasmesso tale documento dal fascicolo informatico del
mittente al fascicolo informatico del destinatario, appare del tutto evidente
come la originaria attestazione di conformità del documento, non possa
esplicare alcuna efficacia in ordine alla successiva operazione di estrazione del
documento elettronico -per la trasformazione in analogico- eseguita dal

del difensore mittente la successiva attività compiuta dal destinatario, il quale
viene pertanto a confezionare una “nuova” copia del documento, estraendolo
dal proprio fascicolo informatico, che necessita, pertanto, di una nuova
attestazione di conformità da parte del difensore-pubblico ufficiale.
In difetto di tale adempimento il ricorso per cassazione, consegnato all’Ufficio
postale per la notifica ex art. 149 c.p.c. in data 1 aprile 2016 (risultando
quindi negativa la prova cd. di resistenza nel termine di gg. 60 dalla
pubblicazione, essendo stata pubblicata la sentenza impugnata in data
14.5.2015) deve essere dichiarato improcedibile, dovendo essere confermato il
precedente di questa Corte cass. Sez. 3 – , Sentenza n. 1 del 14/07/2017
(seguito da numerosi altri: Corte cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 26613 del 2017;
Id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 26612 del 2017; id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 26606
del 2017; id. Sez. 3, Sentenza n. 26520 del 2017; id. Sez. 3, Ordinanza n.
25429 del 2017; id. Sez. 6-2, Ordinanza n. 24422 del 2017; id. Sez. 2,
Sentenza n. 24347 del 2017; id. Sez. 3, Ordinanza n. 24292 del 2017; id. Sez.
3, Sentenza n. 23668 del 2017) che ha affermato il principio secondo cui, in
tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza
impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l’onere
di deposito della copia autentica della relazione di notificazione, il difensore del
ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copie cartacee del
messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di
notificazione redatta dal mittente ex art. 3-bis, comma 5, della I. n. 53 del
1994, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali
9
RG n. 8955/2016
ric. INPS c/ Agnetti Federico

Cons. e t. /
Stefano Leri

difensore destinatario della notifica, sfuggendo del tutto alla sfera di controllo

digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini queste ultime
presso la cancelleria della Corte.
Per completezza deve aggiungersi che non è ostativa alla pronuncia di
improcedibilità del ricorso la istanza presentata alla Cancelleria del Giudice a
quo dall’ente ricorrente, ai sensi dell’art. 369 comma 3 c.p.c., di trasmissione
del fascicolo di ufficio, atteso che non ricorre nella fattispecie alcuna delle

sicchè essendo rimessa alla parte interessata a far decorre il termine breve ex
art. 325 c.p.c., la notifica della sentenza d’appello, tale attività notificatoria
viene documentata “ah externo” rispetto agli atti processuali compiuti alla
presenza del funzionario di Cancelleria o comunque da questi ricevuti, e
dunque alcun obbligo di legge è prescritto in ordine all’inserimento nel
“fascicolo di ufficio” (art. 168 c.p.c.; art. 36 disp. att. c.p.c.) dei documenti
attestanti l’attività notificatoria della sentenza, con la conseguenza della
inutilità della acquisizione di tale fascicolo ai fini della verifica di procedibilità
(conf. Corte cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21386 del 15/09/2017).
Attesa la rilevanza giuridica delle questioni sollevate dal ricorso la Corte
ritiene comunque ad abundantiam osservare che la tesi giuridica sostenuta
dall’ente pubblico previdenziale si palesava comunque infondata.
la tesi difensiva dell’ente ricorrente secondo cui l’INPS non dispone di
margini di discrezionalità nella determinazione del prezzo e nella qualificazione
dell’immobile offerto in vendita, è del tutto indifferente allo schema di diritto
civile, applicabile anche nella procedura di dismissione degli immobili degli enti
pubblici previdenziali (art. 1323 c.c. : in difetto di norme di legge derogative),
della conclusione dell’accordo produttivo di effetti giuridici reali ed obbligatori
mediante lo scambio del consenso delle parti (principio consensualistico: artt.
1321, 1326, 1372, 1376 c.c.), atteso che il dedotto vincolo imposto all’ente
pubblico si colloca in un momento cronologicamente anteriore al
perfezionamento del contratto, ed esattamente nella fase della formazione
“procedimentale” della volontà del soggetto pubblico, destinata poi a
lo
RG n. 8955/2016
ric. INPS c/ Agnetti Federico

Con
Stefan&U vieri

ipotesi di “notifica” ex offcio -a cura della Cancelleria- della sentenza di appello,

manifestarsi all’esterno attraverso il compimento dell’atto preparatorio del
contratto, costituito dalla proposta, la quale per il fatto di provenire dall’ente
pubblico non per questo diverge per struttura, funzione e contenuto da quella
che è una dichiarazione ricettizia diretta alla conclusione del negozio e
produttiva dei limitati effetti previsti dal codice civile.
Ferma la distinzione evidenziata da Corte cass. Sez. U, Sentenza n.

immobili appartenenti al patrimonio degli ente pubblici previdenziali (ai sensi
dell’art. 6 del Dlgs n. 104/1996 e dell’art. 3, commi 7 ed 8, DL n. 351/2001
conv. in legge n. 410/2001,) tra esercizio del diritto di opzione – parificata nel
regime normativo, ex artt. 1331 e 1329 alla proposta irrevocabile – ed
esercizio del diritto di prelazione, e considerato che nella specie alla offerta di
promessa di vendita formulata dall’ente era seguita la conforme accettazione
dell’opzionario-pronnissario, osserva il Collegio che la differente qualificazione
“di pregio” attribuita all’immobile oggetto del preliminare, nelle more della
stipula del rogito, dal DM 13.4.2007 (pubblicato in GU n. 108 dell’11.5.2007),
non poteva comunque incidere, modificandola, sulla determinazione del prezzo
indicato nella offerta, effettuata in base alla perizia estimativa della Agenzia
del Territorio ed al DM in data 19.9.2004 (che aveva invece qualificato “non di
pregio” detto immobile), con applicazione del doppio beneficio dello sconto del
30% sul valore corrente di mercato -in quanto immobile non di pregio- e della
ulteriore riduzione percentuale prevista per la vendita tramite mandato
collettivo all’acquisto.
Ed invero l’assunto difensivo secondo cui il DM del 2007 dovrebbe ricondursi
alla categoria dei provvedimenti autoritativi, determinativi del contenuto di
“clausole o prezzi”, che si impongono nei rapporti dei privati con effetto
sostitutivo delle eventuali disposizioni negoziali difformi (art. 1339 c.c.) non
tiene conto:
a) che il decreto di qualificazione dell’immobile si inserisce nel procedimento
“a monte” e non “a valle” della manifestazione di volontà negoziale
11
RG n. 8955/2016
ric. INPS c/ Agnetti Federico

Stefa ffr• livieri

del 22/04/2013, nell’ambito della disciplina normativa della dismissione degli

dell’ente pubblico: il provvedimento amministrativo interviene “ab
interno” a definire la sfera di azione del proponente, essendo rivolto a
condizionare la determinazione del prezzo di vendita che verrà ad
integrare gli elementi essenziali diretti alla conclusione dell’accordo: una
volta concluso l’accordo (e salvo che ricorrano vizi della volontà dell’ente
-per errore essenziale riconoscibile- tali da determinare l’annullabilità

determinazione del contenuto della proposta contrattuale
b) della

disciplina

della

efficacia

nel

tempo

dei

provvedimenti

amministrativi diretti ad incidere autoritativamente nella sfera giuridica
dei privati ex art. 1339 c.c. : il provvedimento sostitutivo della clausola
negoziale o del prezzo pattuito, non può che operare per l’avvenire (art.
11 disp. prel. c.c.), salvo espressa previsione legislativa di retroattività nella specie insussistente-, non essendo derogato tale principio
dall’effetto invalidante che il provvedimento sostitutivo produce sulla
clausola sostituita che cessa di essere applicabile e produrre effetto in
quanto da ritenersi invalida (si tratta di nullità circoscritta alla clausola
che non si propaga al contratto – “vitiatur sed non vitiat”: art. 1419,
comma 2, c.c.). Ed infatti nei casi di nullità sopravvenuta, anche di
clausole da ritenersi essenziali nel contratto, la invalidità non va ad
incidere sugli elementi della formazione del negozio che attengono al
momento genetico, ormai esaurito, ma opera cronologicamente con
effetto “ex nunc” determinando la nullità della clausola nei contratti in
corso dal momento della sostituzione per la successiva durata del
contratto (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. del 26/01/2006, con
riferimento alla disposizione dell’art. 1956co2 c.c., introdotta dall’art. 10
della legge n. 154 del 1992, che sanzionava a pena di nullità la clausola
di rinuncia del fidejussore ad avvalersi della eccezione liberatoria: la
Corte ha statuito che la nullità sopravvenuta, con effetto da quel
momento ed in forza dell’applicazione dell’art. 1339 cod. civ., della
clausola convenzionale, non si applica alle obbligazione sorte prima della
12
RG n. 8955/2016
ric. INPS c/ Agnelli Federico

s
Stefa

st.
livieri

dell’accordo) è, quindi, irrilevante la successiva modifica dei criteri di

modifica normativa, ma esclusivamente ad obbligazioni principali che
siano sorte soltanto dopo quel momento. VEDI, analogamente, con
riferimento alla nullità della fidejussione omnibus, senza determinazione
del limite massimo di garanzia, Corte cass. Sez. 1, Sentenza n.
09/02/2007; id. Sez. 1 – , Sentenza n.

del

del 20/01/2017; in relazione

alla sopravvenuta nullità ex art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741,

nei pagamenti spettanti all’appaltatore di opere pubbliche: Corte cass.
Sez. 3, Sentenza n. del 10/05/200).
Nella specie il procedimento di formazione della volontà dell’ente pubblico si
era correttamente svolto nel momento in cui era stato concluso il preliminare
di vendita.
Né in contrario può obiettarsi che la causa del preliminare di vendita si
caratterizza per la volontà delle parti di differire gli effetti reali ed obbligatori
definitivi della compravendita in funzione della esigenza di “controllare” le
sopravvenienze che possono incidere sulla concreta attuazione del negozio
finale.
Se, infatti, non pare dubitabile anche per il contratto preliminare la
esperibilità, dalla parte promittente e promissaria, dei rimedi risolutori previsti
per i contratti a prestazioni corrispettive in caso di sopravvenuta impossibilità
od eccesiva onerosità della prestazione (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n.
5690 del 20/06/1996; id. Sez. 2, Sentenza n. 4423 del 04/03/2004 ; id. Sez.
2 – , Sentenza n. 9314 del 11/04/2017 -tutte con riferimento alla eccessiva
onerosità sopravvenuta-), la vicenda in esame non si connota, tuttavia, per la
ricorrenza dei presupposti individuati dai predetti rimedi contrattuali, atteso
che alla successiva emanazione del DM 1.4.2007 non può riconoscersi
l’intervento del

“factum principis”

innpeditivo della realizzazione del

programma negoziale concordato con il preliminare, tenuto conto che il
provvedimento amministrativo sopravvenuto, non immuta il regime giuridico
13
RG n. 8955/2016
ric. INPS c/ Agnetti Federico

st.
livieri

dei patti in contrario o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardo

della circolazione o della appartenenza del bene. Ed infatti il DM 1.4.2007 n.
108 non va ad incidere :
a) sul bene oggetto della compravendita, rendendolo illecito od impossibile ex
art. 1346 c.c., ovvero del tutto inidoneo all’uso o trasformandolo in un bene
diverso ex artt. 1490 e 1497 c.c.: non interviene, infatti, a modificare la

urbanistica, ed in generale le qualità essenziali pattuite; né a qualificare il bene
come “res extra commercium”;
b) sul diritto che deve essere trasferito: non apponendo vincoli o limitazioni
all’esercizio del diritto di proprietà sul bene che dovrà essere acquistato dal
promissario;
c) sugli effetti reali del contratto definitivo, così da rendere inattuabili le
obbligazioni derivanti dal preliminare: non ponendo alcuna norma di divieto al
trasferimento della proprietà dell’immobile e dunque non configurando illecita
la cessione del bene.
In sostanza il decreto ministeriale in questione ha attribuito una “nuova”
qualifica all’immobile sito in Milano Corso di Porta Romana n. 51 che prima non
aveva (essendo stato qualificato “non di pregio” dal DM 19.9.2004). Essendo
tale decreto funzionale esclusivamente al procedimento di determinazione del
prezzo di vendita unilateralmente affidato all’ente pubblico proponente, giusta
le disposizioni dell’art. 3, commi 7, 8 e 9 del DL 25.9.2001 n. 351 conv. in
legge 23.11.2001 n. 410, non può evidentemente operare al di fuori del
procedimento nel quale si inserisce quale atto presupposto, potendo una sua
violazione eventualmente riverberare come vizio del consenso inerente alla
formazione della volontà dell’ente pubblico, sicché se la proposta (offerta in
opzione), che costituisce l’atto finale attraverso il quale si estrinseca la volontà
negoziale dell’ente pubblico, va esente da vizi di invalidità in quanto non
risultano violate le norme di legge che ne disciplinavano la formazione al
tempo in cui l’atto è stato adottato ed ha prodotto -a seguito della accettazione
14
RG n. 8955/2016
ric. INPS e/ Agnelli Federico

Stef

. est.
Olivieri

natura (immobile ad uso residenziale), la consistenza fisica, la destinazione

dell’opzionario- gli effetti vincolanti dell’accordo preliminare (2006), deve
ritenersi che, in difetto di espressa indicazione di retroattività disposta per
legge, la “nuova” qualifica attribuita all’immobile dal DM emanato nel 2007 non
potrà che operare “ex nunc”, vincolando la determinazione del prezzo da
indicare nelle “nuove” offerte di vendita dell’ente pubblico relative ad
appartamenti ubicati in quello stabile, ma non potrà, invece, interferire, né
“causa so/vendi”

che deve

riconoscersi alla stipula del contratto definitivo di compravendita in quanto
attuativo di un preliminare valido ed efficace.
Ad analoga soluzione sono pervenute le Sezioni Unite di questa Corte
nell’esaminare un caso analogo (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. ), del
25/03/2016) affermando che, perfezionatosi il contratto “al momento stesso
dell’accettazione, perfettamente coincidente con la proposta”
irrilevante

deve ritenersi

“qualsiasi successiva mutazione della qualifica dell’immobile.

Irrilevanza anche ai fini della disposizione dell’art. 1339 c. c., siccome il
contratto s’era già perfezionato al momento del subentro della nuova
qualifica….”.
Le doglianze prospettate dal controricorrente, non proposte con ricorso
incidentale, sono insuscettibili di esame da parte di questa Corte in quanto
inammissibili.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Le spese del giudizio di legittimità, debbono porsi a carico del ricorrente
soccombente e sono regolate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115,
inserito dall’art. 1 comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
15
RG n. 8955/2016
ric. INPS c/ Agnetti Federico

C s. st.
Stefano/Olivieri

tanto meno impedire la realizzazione della

dichiara improcedibile il ricorso. Dichiara inammissibili gli ulteriori motivi
dedotti con controricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle
spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00 per compensi,
oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in
Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

inserito dall’art. 1 comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 23/11 /2017

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115,

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