Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2353 del 03/02/2020

Cassazione civile sez. I, 03/02/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 03/02/2020), n.2353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23253/2018 proposto da:

M.U., nato a (OMISSIS), domiciliato in Roma piazza Cavour,

presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avv.to Cladine Pacitti con studio in

Cervaro (FR) in via Collecedro n. 13,

claudinepacitti.pec.avvocaticassino.it;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

14/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/10/2019 da Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RITENUTO

che:

1. M.U. ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione del decreto del Tribunale di Venezia Sezione Specializzata Immigrazione che aveva respinto l’impugnazione proposta avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Verona di diniego della domanda di protezione internazionale, declinata in via gradata nelle fattispecie di “stato di rifugiato”, “protezione sussidiaria”, “protezione umanitaria”.

2. Il Ministero dell’Interno intimato non si è difeso, invocando tuttavia l’applicazione dell’art. 370 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che

1. Con unico articolato motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti.

1.1. Dopo aver ripercorso la motivazione del decreto impugnato, lamenta che il provvedimento si era fondato sulla inattendibilità delle sue dichiarazioni, riferendosi esclusivamente a quanto riportato nel provvedimento della commissione territoriale ma senza disporre la sua audizione e senza visionare la videoregistrazione.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. In primo luogo, infatti, non viene dedotto specificamente il fatto storico oggetto di omesso esame da parte del Tribunale: questa Corte ha avuto modo di chiarire che “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nell’attuale testo modificato dalla L. n. 134 del 2012, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo” (cfr. Cass. 26305/2018; Cass. 22397/2019): può dunque attribuirsi rilievo soltanto all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio.

Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a criticare la motivazione del provvedimento, riportando generiche notizie sulla situazione della sicurezza nel Pakistan e reiterando l’enunciazione del “grave rischio al quale andrebbe incontro nel caso di rientro in Pakistan”, senza indicare in modo specifico quale sarebbe il fatto storico che il Tribunale – che ha reso, al riguardo, una motivazione congrua e logica, corredata dalle COI (rapporto EASO, relazione ICG: cfr. pag. 10,11 e 12 del decreto impugnato) – avrebbe omesso di esaminare. 2.2. In secondo luogo, si osserva che la censura, nella parte in cui è riferita anche all’omessa audizione o all’omesso esame della videoregistrazione (cfr. pag. 7), è del tutto privo di autosufficienza, in quanto, non viene affatto specificato nè quando la richiesta è stata avanzata nè da dove si possa evincere l’omesso esame della videoregistrazione, tenuto conto che nel provvedimento vengono riportate le dichiarazioni rese dal ricorrente (cfr. pag. 2, secondo cpv. del decreto impugnato).

2.3. Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di chiarire che “nel procedimento relativo ad una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio, contenuto nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente comma 10, che prevede l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza (cfr. ex multis Cass. 3003/2018; Cass. 14600/2019).

3. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

4. La mancata tempestiva difesa della parte intimata esime la Corte dalla pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA