Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23529 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/09/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 20/09/2019), n.23529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14707-2018 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati GIUSEPPE PICONE, ROSA DI NARDO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9440/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata i109/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

Con sentenza n. 9440/11/2017 depositata il 9.11.2017 la CTR della Campania rigettava l’appello proposto da A.M. su controversia avente ad oggetto avviso di accertamento per omessa dichiarazione della plusvalenza da cessione di appezzamento di terreno di natura edificabile sul presupposto che il contribuente nulla avesse dedotto in ordine alla effettiva definizione della lite per adesione alla procedura di definizione agevolata e che la plusvalenza può ritenersi soggetta a tassazione soltanto dal momento in cui è stato perfezionato il relativo rogito.

Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Il ricorrente ha depositato memoria.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

1. Con il primo motivo il contribuente deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 e ss., e del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, lamentando che la CTR non aveva dichiarato cessata la materia del contendere a seguito del deposito della istanza corredata di copia del modulo di adesione alla rottamazione.

Il motivo è fondato per quanto di ragione.

La CTR non ha dato atto di avere esaminato la documentazione allegata a sostegno della eccezione di adesione alla rottamazione avendo affermato che il ricorrente nulla aveva dedotto in ordine alla effettiva definizione della lite.

A tanto provvederà il giudice di rinvio.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce il contrasto di giudicato in cause riferite allo stesso oggetto lamentando che la identica vicenda, relativa alla moglie, coobbligata in solido fosse stata definita dalla stessa CTR con declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La censura è infondata. Il ricorrente non ha documentato il passaggio in giudicato della sentenza che ha riguardato il coobbligato in solido (circostanza contestata). In ogni caso la pronuncia di cessazione della materia del contendere per adesione alla rottamazione, avendo ad oggetto una circostanza personale del debitore non è idonea, ai sensi dell’art. 1306 c.c., a riversare i suoi effetti favorevoli sul coobbligato in solido.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 53 Cost., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, e in particolare del principio di capacità contributiva per avere la CTR attribuito rilievo, ai fini della plusvalenza, alla data della cessione mediante stipula dell’atto notarile.

La censura non è fondata.

Questa Corte con orientamento consolidato ha affermato che nella cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, contemplata nel D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. b), art. 81, comma 1, lett. b), “ratione temporis” vigente, l’imponibilità della plusvalenza è regolata dal principio di cassa, dal cit. D.P.R., art. 82, comma 1; il momento impositivo, tuttavia, richiede anche l’effetto traslativo del negozio, al quale si ancora la definitività della operazione e della conseguente plusvalenza, sicchè al principio di cassa è informata altresì l’ipotesi del pagamento dell’intero corrispettivo nella vigenza di un contratto preliminare, dovendosi ritenere, in tal caso, che la tassazione della plusvalenza coincida con il contratto definitivo non in ragione del diverso principio di competenza, ma perchè il pagamento avvenuto in epoca anteriore al trasferimento del bene era ancora insufficiente nella vigenza dei soli effetti obbligatori del preliminare (per tutte Cass. 17960/2013; Cass. 18389/2018). Il ricorso deve essere, pertanto accolto per quanto di ragione e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Campania che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, rigettati il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

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