Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23529 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 10/11/2011), n.23529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22807-2009 proposto da:

C.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ORTI DELLA FARNESINA 126, presso lo studio dell’avvocato

STELLA RICHTER GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 79/2/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGINALE di ROMA del 23/05/08, depositata il 03/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il 3 settembre 2008 la CTR-Lazio ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate nei confronti di C.R., confermando l’avviso di accertamento notificato alla contribuente per recupero a tassazione IRPEF 1996. Costei ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’amministrazione si è costituita, eccependo l’inammissibilità del ricorso.

Redatta relazione ex art. 380 bis c.p.c. ed effettuate le comunicazioni e notificazioni di rito, la ricorrente ha depositato memoria.

L’eccezione dell’Agenzia delle entrate è manifestamente fondata, così come ritenuto nelle relazione. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 non che correlativo difetto di motivazione, “il tutto in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4, 5”.

Con il secondo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 54 (nel testo vigente dal 30/6/94 al 31/12/96) e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 nonchè correlativo difetto di motivazione, “il tutto in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”. Entrambi i mezzi sono palesemente inammissibili:

A. – E’ del tutto preliminare il rilievo che il ricorso è irrimediabilmente viziato dall’assoluta inosservanza dell’art. 366 bis c.p.c. (vigente per le sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006 e abrogato per le sentenze pubblicate dal 4 luglio 2009), nella parte in cui prevede che, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 4 “l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto”.

Nel ricorso in esame, non solo manca del tutto la prescritta formulazione conclusiva, ma manca persino graficamente qualsivoglia riferimento ad un quesito di diritto vero e proprio. E’, infatti, inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7258 del 26/03/2007). Nè il quesito di diritto può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè, in un sistema processuale che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ., consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20409 del 24/07/2008).

A/1.-Inoltre, quanto alla normativa applicabile al ricorso in esame, oggetto di contestazione nella memoria dalla parte ricorrente, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5 in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima Legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti antecedentemente (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006) tale norma è da ritenersi ancora applicabile (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7119 del 24/03/2010). Sul punto è stato escluso ogni dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 58 cit., comma 5 per contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore disciplinare nel tempo l’applicabilità delle disposizioni processuali e non appare irragionevole il mantenimento della pregressa disciplina per i ricorsi per cassazione promossi avverso provvedimenti pubblicati prima dell’entrata in vigore della novella (Cass. Sez. 50, n. 26364 del 16/12/2009).

B.-Infine, le censure motivazionali trascurano che, nel vigore dell’art. 366 bis c.p.c., il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere accompagnato da un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità; il motivo, cioè, deve contenere – a pena d’inammissibilità un’indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 12339 del 2010). Nulla di tutto ciò è leggibile nel caso di specie, atteso che le righe estrapolate da pag. 8 e 10 del ricorso – e virgolettate in memoria – costituiscono passaggi dialogici di carattere argomentativo e illustrativo.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, stante la sua manifesta inammissibilità; le spese di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.500 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

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