Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23528 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/09/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 20/09/2019), n.23528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2123-2018 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE UMBERTO

TUPINI, 103, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE GIANESE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3342/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata l’08/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

Con sentenza n. 3342/9/2017 depositata il 8.6.2017 la CTR del Lazio respingeva l’appello di P.R. il quale aveva censurato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato tardivo il ricorso proposto avverso il silenzio rifiuto su istanza di rimborso Irap delle annualità 2002-2003

Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, nonchè dell’art. 24 Cost., comma 2, e dell’art. 11 Cost., comma 2, nella parte in cui aveva rilevato d’ufficio la tardività della domanda di rimborso.

2. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, per avere la CTR ritenuto tardivo il ricorso nonostante avesse dato atto della presentazione dell’istanza di rimborso in data 1.8.2005 in relazione a versamenti effettuati tra il 16 luglio 2002 e il 19 luglio 2004.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, nonchè in relazione all’art. 12 preleggi, comma 1, agli artt. 2935,2943 e 2946 c.c. nonchè degli artt. 11 e 113 Cost. per non avere la CTR erroneamente ritenuto che dalla formazione del silenzio rifiuto comincia a decorrere un termine di prescrizione decennale.

La terza censura è fondata.

Il ricorrente ha proposto istanza di rimborso in data 1.8.2005 per IRAP versata per gli anni 2002 e 2003. Il silenzio-rifiuto, formatosi alla data del 30 ottobre 2005 (art. 21 proc. trib.), fu impugnato dal contribuente il 18.10.2013.

La questione che si pone, allora, è quella del decorso del normale termine prescrizionale.

In particolare, proprio in merito alla decorrenza della prescrizione per la domanda di rimborso, questa Corte ha affermato (Sez. VI-5, Ord. n. 1543 del 2018) che alla domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente si applica, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, la norma generale residuale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, prevedente il termine biennale di decadenza per la presentazione dell’istanza, che non esclude tuttavia, una volta maturato il silenzio-rifiuto, la decorrenza del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. Ne consegue che il decorso della prescrizione, che comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere è sospeso durante il tempo di formazione del silenzio-rifiuto a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, laddove la richiesta al fisco di un rimborso s’intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi novanta giorni dalla data della sua presentazione, senza che l’ufficio si sia pronunciato (Cass. 4377/2019).

Ne deriva che il giudice d’appello, nel ritenere tardiva la domanda giudiziale del 18.10.2013 a fronte del silenzio-rifiuto formatosi il 30.10.2005 si è discostato dai superiori principi di diritto ai quali il giudice di rinvio si dovrà attenere in seguito alla necessaria cassazione della sentenza impugnata.

I primi due motivi devono ritenersi assorbiti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

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