Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23528 del 18/11/2016

Cassazione civile sez. lav., 18/11/2016, (ud. 27/09/2016, dep. 18/11/2016), n.23528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17432/2010 proposto da:

C.S., C.F. (OMISSIS), B.A. C.F. (OMISSIS),

C.J. C.F. (OMISSIS), in qualità di eredi di

C.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34,

presso lo studio dell’avvocato MAURO GIORGI, rappresentati e difesi

dall’avvocato SIMONE GORI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ALESSANDRO RICCIO, ANTONELLA PATTERI, MAURO RICCI, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 892/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 30/06/2009 R.G.N. 1263/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO per delega verbale Avvocato PATTERI

ANTONELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.C., titolare dal 1980 di pensione a carico del Ministero del Tesoro (poi dell’Inpdap e successivamente dell’Inps, cat. FS), chiese al giudice del lavoro del Tribunale di Firenze il riconoscimento, nei confronti dell’Inps, del diritto a percepire la pensione supplementare di vecchiaia nella gestione commercianti, cui era iscritto dalla fine del 1980, secondo il sistema retributivo di calcolo previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 13, anzichè secondo il sistema misto previsto dal precedente comma 12 dello stesso art. 1, che era stato applicato dall’istituto.

A seguito dell’accoglimento della domanda, l’Inps ha impugnato la decisione innanzi alla Corte d’appello di Firenze che, con la sentenza n. 892 del 2010, ha accolto il gravame dell’istituto previdenziale ed ha riformato la decisione di prime cure rigettando la domanda dell’assicurato, con compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.

Per la cassazione della sentenza gli eredi di C.C., nel frattempo deceduto, hanno proposto ricorso, affidato ad un solo articolato motivo. L’Inps ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi e della L. n. 335 del 1995, art. 1, commi 12 e 13, nonchè vizio di motivazione, per non avere la sentenza gravata ritenuto che, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile per la liquidazione della pensione supplementare, deve considerarsi un’anzianità contributiva ottenuta cumulando l’anzianità contributiva maturata presso l’INPDAP e quella presso la Gestione commercianti.

2. Il ricorso è infondato, dovendosi dare continuità all’orientamento già in più occasioni espresso in materia questa Corte (v. da ultimo Cass. n. 704 del 18.1.2016 e, in precedenza, da Cass. n. 21244/14, Cass. n. 13486/14, 24659/2015).

2.1. Si ribadisce quindi che, in base a quanto disposto dalla L. n. 1338 del 1962, art. 5, comma 1, l’assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti l’esclusione o l’esonero, ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell’assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma.

In altre parole, la norma fa esplicito riferimento, ai fini del sorgere del diritto alla pensione supplementare, all’anzianità contributiva maturata presso l’assicurazione generale obbligatoria, ove insufficiente, di per sè, al conseguimento di una pensione autonoma; ne discende la sostanziale irrilevanza dell’anzianità contributiva maturata a carico della forma di previdenza sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell’assicurazione generale obbligatoria che abbia già comportato la liquidazione del trattamento pensionistico.

2.2. La L. n. 335 del 1995, all’art. 1, comma 6, ha previsto, come regola generale, la determinazione dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo. Al fine di procedere in modo graduale al passaggio al sistema contributivo, il medesimo art. 1, al comma 12, ha tuttavia stabilito che “Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”.

Nel comma 13 ha poi disposto: “Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo”.

2.3. Da tali disposizioni si ricava che le anzianità contributive considerate (sia ai fini dell’applicazione del sistema misto di cui al comma 12, sia ai fini del mantenimento del sistema retribuivo di cui al comma 13) sono quelle che non hanno ancora dato origine al trattamento pensionistico, riferendosi espressamente dette disposizioni ai “lavoratori iscritti” e non già ai pensionati. Ne discende che, in applicazione del criterio di interpretazione letterale, non possono venire in rilievo quei periodi di anzianità contributiva in relazione ai quali sia stato già liquidato il relativo trattamento pensionistico. Del resto, ciò è conforme alla ratio legis di garantire un passaggio graduale dal previgente sistema retributivo a quello contributivo, che non ha ragion d’essere con riferimento a quelle posizioni previdenziali che, già anteriormente alla riforma, avevano determinato l’erogazione di un distinto trattamento pensionistico.

2.4. Alle medesime conclusioni, con specifico riferimento alla liquidazione della pensione supplementare, si perviene altresì attraverso un’interpretazione sistematica, dovendo considerarsi che, come già evidenziato, in base alla disciplina dettata dalla L. n. 1338 del 1962, art. 5, risulta irrilevante al suddetto fine l’anzianità contributiva maturata a carico della forma di previdenza sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell’assicurazione generale obbligatoria che abbia già comportato la liquidazione del trattamento pensionistico.

2.5. In breve, anche nel caso in esame va ribadito che ai fini della liquidazione della pensione supplementare, in base alla disciplina dettata dalla L. n. 335 del 1995, non può tenersi conto dell’anzianità contributiva maturata a carico della forma di previdenza sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell’assicurazione generale obbligatoria che abbia già comportato la liquidazione del trattamento pensionistico, sicchè, ove l’anzianità contributiva maturata presso l’assicurazione generale obbligatoria sia inferiore, alla data del 31 dicembre 1995, a diciotto anni, la pensione supplementare deve essere liquidata con il c.d. sistema misto previsto dall’art. 1, comma 12, della suddetta Legge.

3. La sentenza impugnata ha deciso in conformità al predetto principio di diritto, nonchè sulla base della corretta valutazione delle risultanze fattuali, considerato (come si riferisce nel ricorso a pg. 3) che presso la gestione commercianti l’anzianità contributiva del sig. C. al 31 dicembre 1995 era di 15 anni e 1 mese, di guisa che il ricorso è da rigettarsi.

4. L’assenza di precedenti specifici di questa Corte Suprema al momento in cui il pensionato ha presentato il proprio ricorso e l’esito fra loro difforme dei giudizi di merito determina la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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