Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23527 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/09/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 20/09/2019), n.23527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19531/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

J.S.A. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1826/01/2017 della Commissione tributaria

regionale del PIEMONTE, depositata il 18/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

FATTO e DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

L’Agenzia delle entrate ricorre con unico motivo nei confronti della società contribuente, esercente il commercio all’ingrosso di apparecchi e materiali telefonici, che resta intimata, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la CTR, in controversia relativa ad impugnazione di avviso di accertamento ai fini IVA emesso a carico della predetta società con riferimento all’anno di imposta 2010, a seguito del disconoscimento della detrazione IVA relativa a fatture che l’amministrazione finanziaria riteneva essere state emesse per operazioni soggettivamente inesistenti, ha rigettato l’appello proposto dall’ufficio avverso la sfavorevole pronuncia di primo grado, sostenendo che l’Agenzia delle entrate non aveva fornito la prova della sussistenza in capo alla società contribuente della consapevolezza che gli acquisti derivassero da una frode carosello, non assumendo rilievo decisivo “l’elemento del prezzo di acquisto non essendovi, dagli atti processuali, sicurezza che lo stesso fosse effettivamente inferiore a quello di mercato”.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, e ha depositato memoria.

Il Collegio ritiene che sia infondato e vada rigettato il motivo di ricorso con cui viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21, degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., e che è incentrato sugli oneri probatori gravanti sulle parti in ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti.

Sostiene la ricorrente di avere “correttamente adempiuto l’onere della prova su di essa gravante, facendo propri, già negli atti impositivi impugnati, gli elementi evidenziati nel PVC che permettono di tracciare i contorni della “frode carosello” cui la ricorrente si presume abbia partecipato. In particolare, come peraltro riconosciuto anche dalla pronuncia impugnata, è stata fornita la dimostrazione della “colpevolezza del fornitore Gsa (vale a dire la dimostrazione della natura di società cartiera” e che, pertanto, “la CTR ha adottato una regola di giudizio contraria a quanto costantemente affermato da codesta Suprema Corte, sulla scorta anche dei principi affermati dalla Corte di Giustizia, quanto al riparto dell’onere della prova e all’elemento soggettivo in materia di fatture soggettivamente inesistenti”.

Orbene, al riguardo questa Corte ha più volte ribadito e precisato che l’amministrazione finanziaria “ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9851 del 20/04/2018, Rv. 647837 – 01).

In relazione a tale ultimo profilo, oggetto di specifica deduzione da parte della ricorrente, nella citata pronuncia questa Corte ha affermato che “E’ invece priva di rilievo tanto la prova sulla regolarità formale delle scritture, quanto sulle evidenze contabili dei pagamenti, quanto, infine, sull’inesistenza di un dimostrato vantaggio perchè i prezzi di vendita erano conformi o superiori alla media di mercato. Si tratta, invero, di circostanze, le prime, già insite nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente (e relative a dati e documenti facilmente falsificabili), e, l’ultima, perchè riferita ad un dato di fatto esterno alla fattispecie tipica ed inidoneo di per sè a dimostrare l’estraneità alla frode (v. Cass. n. 20059 del 2014 cit.; Cass. n. 428 del 14/01/2015; Cass. n. 29002 del 05/12/2017; Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14, sopra citata, che precisa che “in circostanze del genere il soggetto passivo deve essere considerato… partecipante a tale evasione, e ciò indipendentemente dalla circostanza di trarre o meno beneficio dalla rivendita dei beni o dall’utilizzo dei servizi nell’ambito delle operazioni soggette a imposta da lui effettuate a valle”)”.

Ciò precisato, ritiene il Collegio che i giudici di appello, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, affermando che l’amministrazione finanziaria aveva dato prova certa soltanto dell’oggettiva fittizietà della società fornitrice dei beni, ma non anche dello stato soggettivo della società contribuente, di consapevolezza che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, in quanto l’Agenzia delle entrate si era limitata ad evidenziare, a pag. 5 dell’avviso di accertamento, quali erano “le conseguenze commerciali e tributarie” dell’acquisto da società cartiera – ovvero “che la Società J.S.A. SRL acquista i beni ad un prezzo NON corrispondente al valore normale”, poichè la società fornitrice G.S.A. s.r.l. rivendeva i beni al prezzo pagato, quindi senza IVA (trattandosi di acquisti intracomunitari), aggiungendo un piccolo ricarico -, ma non aveva concretamente dimostrato che la difesa erariale non ha neppure censurato con il corrispondente vizio motivazionale, cosicchè anche per tale ultima ragione il ricorso va rigettato.

Nulla va disposto quanto alle spese di lite, non avendo l’intimata svolto difese.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA