Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23527 del 18/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 18/11/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 18/11/2016), n.23527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15527/2011 proposto da:

B.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato

GABRIELE DE PAOLA, che lo rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA USL (OMISSIS) DI LUCCA C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DOMENICO CHELINI 9, presso lo studio dell’avvocato CARLO MORACCI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI LEPRI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 321/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 22/03/2011 r.g.n. 484/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito l’Avvocato ROSA CARLO per delega Avvocato DE PAOLA GABRIELE;

udito l’Avvocato MONTELLI GRAZIA MARIA per delega Avvocato MORACCI

CARLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetta del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 321/2011, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da B.F. avverso la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva respinto la domanda diretta ad ottenere la condanna della ASL (OMISSIS) Lucca al risarcimento dei danni biologico, morale ed esistenziale che il ricorrente aveva dedotto essere derivati dal denunciato demansionamento.

2. La Corte territoriale ha rilevato che l’atto di gravame era stato depositato il 31.3.2009, quando erano già decorsi trenta giorni (artt. 325 e 326 c.p.c.) dal momento della notifica sentenza, avvenuta il 24.2.2009. Ha poi osservato che non poteva essere accolta la difesa dell’appellante secondo cui tale notifica non era valida, in quanto eseguita nel domicilio eletto presso l’avv. Francesca Romana Bruera, che però al momento della notifica non era più iscritta all’albo degli avvocati di Lucca: la circostanza non poteva rilevare, poichè l’avv. Bruera non era difensore dell’appellante, ma solo domiciliatario, funzione rispetto alla quale l’iscrizione all’albo degli avvocati è priva di rilievo; nè tale domiciliazione era mai stata revocata. Non poteva essere applicato il principio espresso da Cass. 22542/2007, che si riferisce al diverso caso in cui il domiciliatario sia anche procuratore.

3. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso B.F. con due motivi. Resiste la ASL con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 141, comma 4 c.p.c., per inesistenza della notifica della sentenza n. 46/2009 del Tribunale di Lucca, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Nel richiamare Cass. n. 22542 del 2007 il ricorrente deduce che con la cancellazione dall’albo l’avv. Francesca Romana Bruera aveva cessato ogni attività, per cui da tale momento non era stata più assicurata l’attività tecnica di domiciliazione che costei aveva svolto fino alla data di cancellazione dall’albo.

2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione per omessa considerazione del fatto che la notifica della sentenza di primo grado, effettuata all’avv. Gabriele De Paola, difensore del ricorrente, presso l’avv. Francesca Romana Bruera, era da considerare inesistente ai sensi dell’art. 141 c.p.c., comma 4.

3. I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono infondati.

4. L’elezione di domicilio costituisce atto ontologicamente distinto dal conferimento del mandato alle liti e conserva la sua validità, quale elezione di domicilio per un determinato affare ex art. 47 c.c., in relazione ad ogni stato e grado del giudizio, a meno che non risulti collegata strettamente ad un dato grado del giudizio stesso, esplicando la diversa funzione (del tutto distinta dal conferimento della procura alle liti) di individuare il luogo che la parte ritiene più idoneo ai fini della conoscenza degli atti che le sono notificati (Cass. n. 4845 del 1982, 3879 del 1987, 3146 del 1989n. 6947/1995, 2939 del 1990).

5. Più in generale, va osservato che l’elezione di domicilio (art. 47 c.c., e art. 141 c.p.c.) è un atto giuridico unilaterale idoneo a produrre i suoi effetti fino a quando non intervenga la revoca dell’elezione (cfr. Cass. n. 13243 del 2014, Cass. n. 1219 del 2003, n. 6289 del 1995).

6. Con accertamento di fatto non specificamente contestato, neppure in termini di vizio processuale, la Corte di appello di Firenze ha accertato che “dal mandato a margine del ricorso in primo grado (rilasciato al solo avv. De Paola), l’avv. Bruera non era difensore dell’appellante, e non rivestiva quindi la qualifica di codifensore domiciliatario, ma quella di semplice domiciliatario del ricorrente”.

7. Alla stregua di tali risultanze processuali, la notifica della sentenza di primo grado non poteva che essere effettuata nel luogo indicato come domicilio eletto in forza degli artt. 330 e 141 c.p.c., senza che sul notificante gravasse alcun onere di riscontrare previamente la correttezza di quell’indirizzo presso il locale albo professionale perchè è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti.

8. L’odierno ricorrente ha richiamato Cass. n. 22542 del 2007, secondo cui, qualora la parte abbia nominato due difensori, con poteri anche disgiunti, la morte del procuratore domiciliatario comporta automaticamente l’inefficacia dell’elezione di domicilio, con la conseguenza che la notifica degli atti non può più avvenire, secondo il disposto dell’art. 141 c.p.c., comma 4, presso lo studio del medesimo.

8.1. Tale orientamento interpretativo riguarda l’ipotesi in cui la parte abbia nominato due difensori, mentre nel caso in esame l’avv. Francesca Romana Bruera non era codifensore, ma mero domiciliatario, per cui il venir meno dello ius postulandi di costei non poteva in alcun modo interferire sulla validità della notifica indirizzata all’unico difensore, avv. Gabriele De Paola, presso il domicilio eletto.

9. Giova pure osservare che, ove si tratti di procuratore extradistrictum le norme professionali (R.D. n. 37 del 1934, art. 82) impongono l’onere di eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice adito e quindi anche di comunicarne i mutamenti: in mancanza di tale comunicazione il mancato perfezionamento della notificazione per trasferimento del domiciliatario deve ritenersi non imputabile al notificante (S.U. n. 17352/2009).

10. L’intera costruzione del ricorso muove da una insussistente assimilazione di effetti processuali tra l’ipotesi del difensore che sia pure domiciliatario e quella in cui il domiciliatario sia persona diversa dal difensore. Gli effetti del venir meno dello ius postulandi, con conseguente mancanza di legittimazione di quel difensore a compiere e a ricevere atti processuali, riguarda la prima ipotesi, ma non la seconda, che invece è quella che interessa nella presente sede. D’altra parte, l’elezione di domicilio non richiede neppure che il domiciliatario sia persona iscritta all’albo degli avvocati, nè in presenza di tale eventualità sono estensibili al mero domiciliatario i principi elaborati dalla giurisprudenza per il caso della cancellazione dall’albo del difensore.

11. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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