Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23526 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/09/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 20/09/2019), n.23526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINO Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19503/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

D.L. PRONTO MODA s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1347/02/2017 della Commissione tributaria

regionale della CALABRIA, depositata il 23/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di un atto di contestazione e di irrogazione di sanzioni per violazioni in materia di IVA, IRAP ed imposte dirette relativo all’anno 2004, emesso nei confronti della D.L. Pronto Moda s.r.l., con la sentenza impugnata la CTR della Calabria dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado per l’omesso deposito della ricevuta postale di spedizione dell’atto di appello che non consentiva di verificare la tempestività della sua costituzione in giudizio, non essendo utile all’uopo l’elenco delle raccomandate postali spedite in data 30/05/2014 dall’Agenzia delle entrate in quanto non riportante l’indirizzo della società destinataria e con timbro postale illeggibile;

– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l’intimata;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. E’ fondato e va accolto il motivo di ricorso con il quale la ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, in combinato disposto dallo stesso D.Lgs., art. 22, dall’art. 156 c.p.c. e dall’art. 2699 c.c., per avere la CTR ritenuto inammissibile l’appello dell’ufficio per omesso deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata postale nonostante il deposito della distinta/elenco delle raccomandate postali attestante l’avvenuta tempestiva presentazione del plico all’ufficio postale di spedizione e dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale attestante la consegna del plico al destinatario in data 04/06/2015, che, diversamente da quanto sostenuto dalla CTR, rileva ai fini della costituzione in giudizio dell’appellante agenzia, effettuata in data 25/06/2014.

2. Orbene, in diritto deve ricordarsi che il Supremo consesso di questa Corte nelle sentenze n. 13452 e n. 13453 del 2017 ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale (come nel caso di specie), che: 1) “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente o dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”; 2) “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”.

3.1. Tale ultima affermazione è espressione della c.d. “prova di resistenza” evocata dalle Sezioni unite di questa Corte nelle citate pronunce con riferimento al tema della decorrenza del termine di costituzione dell’appellante che notifichi a mezzo del servizio postale, in base alla quale l’inammissibilità non può essere dichiarata “se la data di ricezione del ricorso, essendo asseverata dall’agente postale addetto al recapito in giorno anteriore alla scadenza del termine per impugnare l’atto o appellare la sentenza, dia obiettiva certezza pubblica della tempestiva consegna del plico all’ufficio postale da parte del notificante per l’inoltro al destinatario” (Cass. Sez. U., citate; conf. Cass. n. 25237, 25400 e n. 25495 del 2017).

3.2. E’, inoltre, principio giurisprudenziale assolutamente pacifico quello secondo cui “Nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale” (Cass. n. 22878 del 2017; v. anche Cass. n. 24568 del 2014 e n. 7312 del 2016). Peraltro, “La giurisprudenza chiarisce, sul punto, che la veridicità dell’apposizione della data mediante il timbro postale a calendario è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, poichè si riferisce all’attestazione di attività compiute dal pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni in relazioni alla ricezione (Cass. pen., 14.4.1994 – Cass. pen. 1996, 93, s.m.). Infatti, riguardo al timbro postale mancante di firma si ritiene che si ha atto pubblico in senso tecnico giuridico pur in difetto di sottoscrizione dell’atto stesso, esistendo la possibilità d’identificarne la provenienza e non richiedendone la legge la sottoscrizione ad substantiam (Cass. pen.,10.1. 1989 -Cass. pen. 1991, I, 418, s.m.; conf. 1.3.1985 – Cass. pen. 1986, 1083, s.m.; 27.5.1982 – Cass. pen. 1983, 1980, s.m.; v. sull’accettazione del plico Cass. pen., 27.1.1987 – Cass. pen. 1988, 826, s.m.)” (Cass., Sez. U., n. 13452 del 2017, p. 5.9, v. anche p. 5.10).

4. Ciò posto in diritto, deve rilevarsi in fatto che nel casó di specie risulta dalla sentenza impugnata che la statuizione di primo grado venne pubblicata in data 17/04/2013 e pertanto il termine lungo di impugnazione di un anno, applicabile al caso di specie ex art. 327 c.p.c. nella versione vigente ratione temporis, ovvero ante riforma 2009, maggiorato di quarantasei giorni di sospensione per il periodo feriale (ai sensi della L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, ante riforma del 2014), andava a scadere il 03/06/2014 (a tale data differito ex art. 155 c.p.c., comma 4, il termine scadente il giorno 02/06/2014, festivo). Risulta altresì che il ricorso d’appello venne ricevuto dalla società appellata in data 04/06/2014 e, quindi, oltre il termine lungo di impugnazione, con conseguente inoperatività della c.d. prova di resistenza (di cui al precedente p. 3.1.), e che l’amministrazione finanziaria unitamente all’appello depositò alla segreteria della Commissione tributaria regionale sia l’avviso di ricevimento che l’elenco delle raccomandate consegnate all’ufficio postale per la spedizione in data 30/05/2014.

5. Orbene, dall’elenco delle raccomandate riprodotto fotograficamente nel ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza dello stesso, risulta che il timbro a secco dell’ufficio postale di spedizione, diversamente da quanto sostenuto dalla CTR, è perfettamente leggibile e riporta la data del 30/05/2014, anteriore, quindi, alla scadenza del termine di impugnazione sopra indicato. Inoltre, per quanto detto al precedente par. 3.2., la CTR erra nel ritenere necessaria l’apposizione anche della sottoscrizione dell’ufficiale postale e, quanto alla corrispondenza del destinatario dell’atto indicato sul predetto elenco, i dubbi prospettati dai giudici di appello potevano essere superati con il semplice raffronto del numero della raccomandata indicata nell’elenco e quello riportato nell’avviso di ricevimento, che sono del tutto identici.

6. A quanto fin qui detto deve aggiungersi che, a prescindere dalla questione della data di decorrenza del termine per la costituzione in giudizio dell’appellante – nella specie effettuata, per stessa ammissione della CTR, in data 25/06/2014 – risulta ampiamente rispettato il termine di trenta giorni previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 (cui fa rinvio il medesimo D.Lgs., art. 53, comma 2) sia con riferimento alla data di ricezione del ricorso (04/06/2014), che a quella di spedizione dello stesso (30/05/3014).

7. Conclusivamente, quindi, dall’accoglimento del ricorso discende la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame nel merito della vicenda processuale, alla competente CTR, in diversa composizione, che provvederà anche a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

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