Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23525 del 27/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 27/08/2021), n.23525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27270-2019 proposto da:

D.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 41,

presso lo studio dell’avvocato CIRO CAFIERO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SALVATORE MASCOLO;

– ricorrente –

contro

ASL NA (OMISSIS), in persona del Direttore e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso

la SEDE REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall’avvocato

EDUARDO MARTUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1854/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Asl Napoli (OMISSIS), nei confronti di D.M.L., avverso la decisione di primo grado, ha rigettato le domande di risarcimento del danno per la tardiva costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e della relativa posizione assicurativa e previdenziale; ha confermato, per il resto, la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva accolto la domanda della lavoratrice di riconoscimento dell’anzianità pregressa;

per quanto solo rileva in questa sede, la Corte partenopea ha ritenuto che la determinazione dell’Asl di sospendere la procedura di stabilizzazione della D.M., fino all’emanazione di un provvedimento giudiziale definitivo, dipendesse dal divieto assoluto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, imposto alle aziende sanitarie della regione Campania dal commissario ad acta;

in particolare, la Corte di merito ha osservato come la procedura di stabilizzazione, iniziata nel rispetto della normativa di riferimento, venisse poi sospesa, in via di autotutela, nel rispetto della legge finanziaria 2010, con la quale si era stabilita la sospensione delle assunzioni fino al 31 dicembre 2011, per esigenze di carattere finanziario. La sospensione, dunque, rappresentava atto dovuto;

avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione D.M.L., con tre motivi; ha depositato controricorso l’Asl in epigrafe;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta la violazione dell’art. 2043 c.c., degli artt. 669-octies, 669-terdecies e 700 c.p.c., nonché – ai sensi dell’art. 360, n. 5 – la carenza di motivazione;

parte ricorrente censura la statuizione di legittimità della sospensione della procedura di stabilizzazione da parte dell’ASL; assume che i provvedimenti cautelari (ordinanza resa ai sensi dell’art. 700 c.p.c., dal Tribunale di Torre Annunziata e successiva ordinanza collegiale a seguito di reclamo proposto dall’Asl Napoli (OMISSIS)), in esecuzione dei quali l’ASL aveva proceduto alla assunzione a tempo indeterminato della D.M., contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, avrebbero riconosciuto la condotta illegittima dell’Azienda sanitaria e che, pertanto, non avendo l’ASL promosso il giudizio di merito nell’ambito del procedimento cautelare, ogni questione relativa alla correttezza dell’operato dell’Amministrazione sanitaria avrebbe dovuto ritenersi preclusa nell’attuale giudizio risarcitorio;

il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità per difetto di specificità. Parte ricorrente non trascrive, in ricorso, i provvedimenti cautelari, in relazione ai quali assume la formazione di un giudicato, così violando l’onere imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 4;

va osservato che, anche per gli errores in procedendo, ancorché in tal caso la Corte di cassazione sia “giudice del fatto” (inteso, ovviamente, come fatto processuale) e possa procedere all’esame diretto degli atti, l’esercizio del potere medesimo resta condizionato alla formulazione di un valido motivo di ricorso, secondo le regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo della Corte (Cass., sez.un., n. 8077 del 2012; ex plurimis, Cass., sez. Lav., n. 13713 del 2015). L’evidenziata omissione impedisce, dunque, in radice, ogni verifica di fondatezza delle censure;

con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, è dedotta la violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c.. Per la parte ricorrente, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, sussistevano tutti i presupposti della domanda risarcitoria, come correttamente affermato dal Tribunale, nel giudizio di primo grado;

anche il secondo motivo è inammissibile;

inappropriata è la deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché le censure piuttosto che denunciare un errore di applicazione, da parte della Corte di merito, delle regole contenute in dette norme si limitano, nella sostanza, ad esprimere una non consentita critica del convincimento della Corte territoriale nella parte in cui ha escluso l’illegittimità della condotta posta in essere dall’ASL;

inconferente è altresì il richiamo del precetto di cui all’art. 2697 c.c., che viene in rilievo nella sola ipotesi – qui non ricorrente – in cui il giudice, in assenza della prova del fatto controverso, applichi la regola di giudizio basata sull’onere della prova ed individui come soccombente la parte onerata della stessa (ics est: della prova). Nella fattispecie, la Corte di appello di Napoli ha, invece, accertato, in base agli elementi di giudizio, la legittimità della condotta dell’Azienda sanitaria, sicché non hanno influito sulla decisione la distribuzione dell’onere probatorio e le conseguenze del suo mancato assolvimento;

con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 36 c.p.c., n. 3 – è dedotta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché la carenza di motivazione. E’ censurata la statuizione di compensazione;

anche il motivo che riguarda la regolazione delle spese è inammissibile;

l’esito finale del giudizio è quello di una soccombenza reciproca, secondo la nozione di questa Corte, comprensiva non solo dell’ipotesi di una pluralità di domande contrapposte (accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti) ma anche dell’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta (allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero una parzialità dell’accoglimento meramente quantitativa della domanda articolata in unico capo: ex plurimis, Cass. n. 20888 del 2018; Cass. n. 10113 del 2018);

la soccombenza reciproca conferisce al giudice del merito il potere di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite; il relativo esercizio non è sindacabile in questa sede (ex multis, Cass. n. 24502 del 2017);

sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;

non deve, però, disporsi la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, in quanto il controricorso non risulta ritualmente proposto per mancanza di prova dell’avvenuta notifica a controparte: l’atto depositato dall’ASL Napoli (OMISSIS), volto a contraddire al ricorso, risulta inviato, sia a mezzo del servizio postale che in via telematica; tuttavia, quanto alla prima notifica, difetta la prova della ricezione del plico da parte della ricorrente, da darsi con la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento; quanto alla seconda, mancano, in atti, le copie cartacee delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, con attestazione di conformità (v. in argomento, tra le altre, Cass. n. 27369 del 2017; Cass. n. 12605 del 2018);

sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2021

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