Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23524 del 27/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 27/08/2021), n.23524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16396-2019 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 243/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

la Corte d’Appello di Trieste ha respinto l’appello del MIUR e confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato illegittima e “annullato” la sanzione disciplinare della sospensione dall’insegnamento per tre giorni applicata ad F.A., perché emessa da organo incompetente (id est: dal dirigente scolastico e non dall’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari);

a tale riguardo, la Corte territoriale ha ritenuto che la competenza del dirigente scolastico dovesse individuarsi in relazione alla sanzione edittale astrattamente irrogabile, sulla base della disciplina sanzionatoria normativamente prevista e non, invece, stabilirsi sulla base di una valutazione ex ante, rimessa al responsabile della struttura, della gravità della violazione contestata e della sanzione in concreto irrogabile tra il minimo ed il massimo previsti;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il MIUR prospettando un motivo di ricorso, cui non ha opposto difese il dipendente.

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – il MIUR ha dedotto la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, nonché del D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 492,494,495 e 498;

secondo il Ministero ricorrente, sussisterebbe, alla stregua della disciplina di riferimento, la competenza del dirigente scolastico a promuovere e a concludere il procedimento disciplinare in oggetto, venendo in rilievo l’entità della sanzione applicata in concreto, in rapporto alla gravità dell’infrazione; nello specifico, la sanzione della sospensione irrogata è stata inferiore a “più di dieci giorni”;

il motivo è infondato;

la questione qui controversa è stata affrontata e decisa da Cass. n. 28111 del 2019, con l’affermazione del seguente principio di diritto: “In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la competenza dell’organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo, essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare”;

al principio esposto ed alle argomentazioni che lo sorreggono, condivise dal Collegio, occorre assicurare continuità in questa sede;

diversamente opinando, l’individuazione dell’organo competente – da cui dipende anche la determinazione delle regole procedurali applicabili – avverrebbe sulla base di un dato meramente ipotetico, che potrebbe anche essere smentito all’esito del procedimento medesimo;

il caso di specie riguarda il personale docente ed educativo della scuola;

per tale categoria, a norma dell’art. 492, comma 2, lett. b), e dell’art. 494, comma 1, lett. a), b) e c), è prevista la fattispecie legale della sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio nella misura minima “fino a un mese”;

pertanto, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 1, primo e secondo periodo, applicabile ratione temporis nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 75 del 2017, non trattandosi di “infrazioni di minore gravita”, per le quali cioè è prevista “l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni”, sussiste la competenza dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) e non quella del dirigente scolastico;

sulla base delle svolte argomentazioni il ricorso va dunque rigettato;

non si provvede in ordine alle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata;

non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per essere soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato (ex plurimis, Cass. n. 1778 del 2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2021

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