Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23524 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/10/2017, (ud. 27/06/2017, dep.09/10/2017),  n. 23524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20485/2012 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G.FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato DINO VALENZA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO DI TEODORO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli

Avvocati CARLO SCARPANTONI, LUCA SCARPANTONI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 69/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 16/03/2012 R.G.N. 416/2011.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO:

1. che la Corte di Appello di l’Aquila con la sentenza n. 69 in data 16.3.2012 ha rigettato l’appello proposto dall’Azienda Sanitaria Locale di (OMISSIS) avverso la sentenza di primo grado che l’aveva condannata a pagare a M.G., in relazione al periodo compreso tra il 12.7.2000 ed il 5.11.2000, la retribuzione di posizione, quota variabile, secondo il valore determinato dalla delibera n. 265 del 2000 e l’indennità di direzione di struttura complessa (Responsabile del Dipartimento Sistemi Informativi) per il periodo dal 12.7.2000 al 31.12.2000.

2. che avverso tale sentenza l’Azienda Sanitaria Locale di Teramo ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, al quale M.G. ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria;

CONSIDERATO:

3. che con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 30 del 1992, art. 15 quinquies, comma 6, e dell’art. 2697 c.c., lamentando che la Corte territoriale avrebbe affermato che una determinata struttura organizzativa sia da qualificarsi come “complessa”, non già in ragione della accertata composizione fattuale della medesima, ma sul presupposto che a quella struttura potesse essere astrattamente essere assegnato un dirigente di secondo livello;

4. che con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del CCNL Area Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa parte economica biennio 1996-1997 (tab. All. 1) e insufficiente e contradditoria motivazione, deducendo che solo I’ ex XI livello è equiparato al dirigente di II livello e non anche l’ex X livello, nel quale il M. era inquadrato;

5. che con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del CCNL dell’Area Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa parte normativa quadriennio 1998-2001, parte economica biennio 1998-1999 per avere la Corte territoriale qualificato come struttura complessa la struttura “Acquisizione Beni e Servizi” ed il “Presidio Ospedaliero”; asserisce che la clausola della contrattazione collettiva non riconosce dette articolazioni come strutture complesse e che anche il D.Lgs. n. 502 del 1992, ai fini della qualificazione rinvia all’atto aziendale che nella fattispecie dedotta in giudizio non sussisteva;

6. che il primo ed il terzo motiv di ricorso, da trattarsi congiuntamente per reciproca inferenza, devono essere rigettati perchè non inficiano il complessivo percorso argomentativo della sentenza impugnata in modo adeguato a determinare l’invocata cassazione della sentenza;

7. che il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 quinquies, comma 6, nel testo applicabile “ratione temporis”, dispone che “ai fini del presente decreto si considerano strutture complesse i dipartimenti e le unità operative individuate secondo i criteri di cui all’atto di indirizzo e coordinamento previsto dall’art. 8 quater, comma 3”;

8. che la stessa disposizione prosegue stabilendo che “Fino all’emanazione del predetto atto si considerano strutture complesse tutte le strutture già riservate dalla pregressa normativa ai dirigenti di secondo livello dirigenziale”;

9. che, coerentemente con tale disposto, l’art. 27, comma 4, del CCNL dell’Area della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN, siglato in data 8 giugno 2000, stabilisce che “per struttura complessa – sino all’emanazione dell’atto di indirizzo e coordinamento previsto dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 quinquies, comma 6, e del conseguente atto aziendale – nell’ambito del ruolo sanitario si considerano tutte le strutture già riservate in azienda ai dirigenti di ex II livello e per i dirigenti degli altri ruoli quelle afferenti gli incarichi di cui all’art. 54, comma 1, fascia A) del CCNL del 5 dicembre 1996”;

10. che tale ultima disposizione definisce le posizioni dirigenziali di strutture complesse come quelle caratterizzate “dalla presenza contestuale di più criteri e parametri di elevata consistenza, tra quelli individuati all’art. 50, ovvero da leggi regionali di organizzazione e indica, a titolo meramente esemplificativo, il Dipartimento, il Distretto, il Presidio ospedaliero, le Unità Operative complesse (sul rilievo a fini interpretativi di siffatte elencazioni esemplificative cfr. Cass. n.9383/2017, 8606/2017, 6050/2016, 3644/2016, 20603/2014);

1. che la Corte territoriale ha accertato che dalla documentazione acquisita al processo si evinceva che il M. sin dal 1995 era stato incaricato in forza delle delibere n. 3238 del 20.12.1995, n. 2477 del 18.9.1997, e n. 281 del 5.6.2000 della direzione di una struttura complessa, in quanto preposto ad un organismo ricompreso nell’elenco di cui all’art. 54 del CCNL del 1994 e che aveva “la posizione apicale della categoria di appartenenza, sicchè le strutture affidate alla sua direzione vanno considerate come strutture complesse”; la Corte territoriale ha anche accertato in fatto, con indagine per nulla censurata adeguatamente in questa sede, che: la Azienda con la deliberazione n. 265 del 2000 aveva classificato i diversi incarichi dirigenziali in base alla dimensione quali-quantitativa della struttura da dirigere e delle funzioni da esercitare individuando le quattro categorie di strutture complesse (Dipartimento, Servizi Informativi, Presidi Ospedalieri con più o meno di 400 posti letto) assegnando parametri diversificati in relazione al singolo incarico e con successiva delibera n. 281 del 2000 aveva inserito il M. nella fascia A); che le deliberazioni della ASL nn. 265 e 281 del 2000, pur essendo state revocate limitatamente ai punteggi assegnati a ciascun dirigente nell’ambito della graduazione delle funzioni, non lo erano state “con riferimento alla classificazione delle strutture ed alla qualificazione dei Dipartimenti, dei Servizi Informatici, dei Presidi Ospedalieri come strutture complesse e che, pertanto, ricorrevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 54 del CCNL di comparto del 5.12.2006;

2. che deve pertanto ritenersi che il M., in ragione della disciplina normativa e collettiva richiamata, sino all’emanazione dell’atto di indirizzo e coordinamento previsto dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 quinquies, comma 6, e del conseguente atto aziendale, fu destinatario di un incarico di direzione di struttura complessa, non venendo in rilievo nè la composizione fattuale della struttura stessa, come opina il primo motivo di ricorso, nè tanto meno essendo necessario l’atto aziendale di individuazione (come preteso dal terzo mezzo di gravame (Cass. 6050/2016, 3644/2016, 9383/2017,9383/2017, 8606/2017).

3. che nella sentenza non si rinviene affatto l’affermazione, censurata nel terzo motivo, secondo cui hanno natura di struttura complessa le strutture “Acquisizione Beni e Servizi ed il presidio Ospedaliero”, articolazioni del tutto estranee al “thema decidendum” del giudizio, posto che non risulta che al M. siano stati affidati incarichi di direzione di siffatta tipologia di strutture organizzative ma, invece, la direzione della struttura “Sistemi Informativi”;

4. che il secondo motivo, con il quale si contesta l’equiparazione del M. ad una figura di secondo livello dirigenziale, deducendosi che questi rivestiva il X livello e non l’XI, è inammissibile perchè non risulta che la questione, comportante accertamenti in fatto, ad essa sottesa fosse controversa tra le parti e fosse stata in tali termini sottoposta al vaglio della Corte territoriale (Cass. SS. UU. n. 2399 del 2014; Cass. n. 2730 del 2012; Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass. n. 3664 del 2006; Cass. n. 6542 del 2004).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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