Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23523 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/09/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 20/09/2019), n.23523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4412/2018 R.G. proposto da:

P.P., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce

al ricorso, dall’avv. Marinella BALDI, ed elettivamente domiciliata

in Milano, alla via Larga, n. 23, presso lo studio legale del

predetto difensore;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza n. 941/02/2017 della Commissione tributaria

regionale della LIGURIA, depositata il 21/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di un diniego di rimborso del credito IVA che la A.P. SERVICE s.a.s. di P.P. & C. aveva maturato nell’anno d’imposta 2005 ed esposto nell’ultima dichiarazione (Modello Unico 2006) presentata dalla predetta società prima della sua estinzione, con la sentenza impugnata la CTR respingeva l’appello proposto dalla contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado rilevando l’inammissibilità del ricorso proposto in primo grado perchè lo stesso non era identico all’istanza di mediazione presentata all’Agenzia delle entrate, non avendo la ricorrente corredato la predetta istanza dei documenti poi allegati al ricorso giurisdizionale, e sostenendo, nel merito, che la contribuente non aveva presentato il modello VR, cosicchè la stessa avrebbe dovuto presentare domanda di rimborso ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, nel termine decadenziale biennale di cui alla citata disposizione;

– avverso tale statuizione la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui l’intimata non replica per iscritto;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del vigente art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 38 bis.

2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e dell’art. 2946 c.c..

3. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 17 bis e 22, e della L. n. 212 del 2000, art. 7. Sostiene la ricorrente che erroneamente la CTR aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso in quanto diverso dall’istanza di mediazione a cui non erano stati allegati i documenti allegati, invece, al ricorso.

4. Ragioni di ordine logico-giuridico impongono l’esame preliminare del terzo mezzo, che è fondato e va accolto in quanto nessuna disposizione prevede, ai fini dell’ammissibilità del ricorso giurisdizionale, che i documenti che lo corredano, depositati alla segreteria della commissione tributaria, siano allegati anche all’istanza di reclamo presentato all’amministrazione finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 bis, nella versione vigente ratione temporis (ovvero, ante riforma introdotta dal D.Lgs. n. 156 del 2015). Al riguardo, deve osservarsi che tale disposizione, che individua nel reclamo una condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale (comma 1) e prevede che il reclamo produce gli effetti del ricorso decorso il termine di novanta giorni dalla sua presentazione (comma 4), rinvia, per quanto attiene alle modalità di costituzione in giudizio del ricorrente, al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, consente espressamente il deposito successivo dei documenti allegati al ricorso, stabilendo al comma 4 che il ricorrente, entro trenta giorni dalla notificazione dello stesso (art. 20) depositi nella segreteria della commissione tributaria adita “il proprio fascicolo, con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia”.

5. Ne consegue che, in accoglimento del motivo in esame, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla competente Commissione tributaria regionale per l’esame dei motivi di impugnazione proposti dalla contribuente. A tale riguardo deve ricordarsi che “Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555 – 01; conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 20/08/2015, Rv. 636624 – 01, nonchè Cass., Sez. 6 5, Ordinanza n. 30393 del 19/12/2017, Rv. 646988 – 01).

7. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

dichiara inammissibili il primo e secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

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