Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23523 del 18/11/2016

Cassazione civile sez. lav., 18/11/2016, (ud. 18/07/2016, dep. 18/11/2016), n.23523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22914/2010 proposto da:

D.F.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE PAVESE 141, presso lo studio dell’avvocato MARIA

CONCETTA OLIVIERI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE

MICALETTI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato edifeso dagli

avvocati ALESSANDRO RICCIO, CLEMENTINA PULLI e MAURO RICCI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, C.F. (OMISSIS), REGIONE ABRUZZO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 620/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 24/05/2010, R.G. N. 642/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/07/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato ROBERTO VALENZA per delega verbale GIUSEPPE

MICALETTI e MARIA CONCETTA OLIVIERI;

udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6/5 – 24/5/2010 la Corte d’appello dell’Aquila ha rigettato l’impugnazione di D.F.M. avverso la sentenza del Tribunale di Teramo che aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta dalla sua genitrice C.A., all’epoca in cui egli era minore, per il conseguimento dell’indennità di accompagnamento.

Il primo giudice aveva accolto l’eccezione di decadenza di cui alla L. n. 326 del 2003, art. 42, comma 3, sollevata dagli enti resistenti e la Corte territoriale ha confermato tale decisione dopo aver accertato che, a fronte del verbale negativo della Commissione medica del 14/5/2005, il ricorso giudiziale risultava essere stato depositato solo il 23/12/2005, vale a dire oltre il termine di decadenza semestrale di cui alla predetta norma.

Per la cassazione della sentenza ricorre il D.F. con un solo motivo.

Resiste con controricorso l’Inps. Rimangono intimati il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un solo motivo il ricorrente deduce l’errata applicazione della L. n. 326 del 2003, art. 42, comma 3, di conversione del D.L. n. 269 del 2003, in quanto si duole dell’accoglimento dell’eccezione di decadenza, assumendo che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito, in ossequio al principio di irretroattività della legge, il termine decadenziale di cui alla predetta norma non poteva essere applicato alle fattispecie, come quella in esame, in cui la domanda amministrativa era stata presentata prima dell’entrata in vigore della stessa L. n. 326 del 2003.

Il motivo è infondato.

Invero, come questa Corte ha già avuto occasione di statuire (Cass. Sez. Lav. n. 9647 del 13/6/2012), “in tema di azione giudiziale per le prestazioni d’invalidità civile, il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3, conv. in L. n. 326 del 2003, la cui efficacia è stata differita al 31 dicembre 2004 dal D.L. n. 355 del 2003, art. 23, comma 2, conv. in L. n. 47 del 2004, ha introdotto una decadenza prima inesistente, fissando il termine di sei mesi dalla data di comunicazione all’interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa. Ne consegue che detto termine di decadenza si applica solo se il provvedimento amministrativo sia stato comunicato all’interessato dopo il 31 dicembre 2004, dovendosi ritenere, da un lato, che non rilevi l’art. 252 disp. att. c.c. – norma di principio, che tuttavia concerne il diverso fenomeno dell’abbreviazione del termine di decadenza già esistente – e dall’altro che la comunicazione, integrando il fatto che comporta la decorrenza della decadenza di nuova istituzione, non possa situarsi al di fuori dell’area temporale di operatività della norma che l’ha introdotta”.

Tale indirizzo ha poi trovato conferma nella sentenza n. 11484 del 3/6/2015 di questa stessa Corte, ove si è affermato che “in tema di azione giudiziale per le prestazioni d’invalidità civile, la decadenza introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 3, convertito con la L. 24 novembre 2003, n. 326, la cui efficacia è stata differita al 31 dicembre 2004 dal D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, art. 23, comma 2, convertito con la L. 27 febbraio 2004, n. 47, si applica solo ai provvedimenti amministrativi comunicati a decorrere dal 1 gennaio 2005 e, pertanto, non nell’ipotesi in cui il ricorso amministrativo (avverso un provvedimento amministrativo di rigetto) sia stato proposto prima del 31 dicembre 2004, dovendosi in tal caso applicare la previgente disciplina di cui al D.P.R. 24 settembre 1994, n. 698”. Orbene, nella fattispecie la Corte territoriale ha applicato correttamente tali principi nel momento in cui ha ben evidenziato che ciò che rilevava ai fini di causa era la comunicazione esplicita dell’esito del procedimento amministrativo, onde poter stabilire la decorrenza del termine di decadenza di cui trattasi, e che al riguardo, a fronte della ricezione, da parte dell’appellante, del verbale negativo della Commissione medica in data 14.5.2005, allorquando era già in vigore la nuova normativa, risultava che il ricorso davanti al Tribunale di Teramo era stato depositato solo in data 23.12.2005, cioè oltre il termine di decadenza di sei mesi.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., così come novellato a seguito della entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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