Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23523 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/10/2017, (ud. 27/06/2017, dep.09/10/2017),  n. 23523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4073-2012 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO, C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G. FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato DINO

VALENZA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO

DI TEODORO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.C., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA S. ANDREA

DELLA VALLE, 3, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MELLARO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO SCARPANTONI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 738/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 03/08/2011 R.G.N. 1537/2010.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. che la Corte di Appello di l’Aquila con la sentenza n. 738 in data 3.8.2011 ha rigettato l’appello proposto dall’Azienda Sanitaria Locale di Teramo avverso la sentenza di primo grado che l’aveva condannata a pagare a F.C., in relazione al periodo compreso tra il 5.9.2000 ed il 5.11.2000, la retribuzione di posizione, quota variabile, secondo il valore determinato dalla delibera n. 265 del 2000 e l’indennità di direzione di struttura complessa (Responsabile del Dipartimento Sistemi Informativi) per il periodo dal 5.9.2000 al 31.12.2004 e, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dal F., ha condannato l’Azienda al pagamento della retribuzione di posizione quota variabile anche in relazione al periodo 1.7.1998 – 5.6.2000 e l’indennità di direzione di struttura complessa anche per il periodo 1.7.1998-31.12.1999.

2. che la Corte territoriale, per quanto oggi rileva, precisato che il gravame dell’Azienda aveva investito il solo capo della decisione di primo grado relativo alla indennità di direzione di struttura complessa, ha ritenuto: che il CCNL dell’8 giugno 2000, art. 27, ricomprende tra gli incarichi di struttura complessa quelli di direttore di dipartimento, di distretto sanitario e di presidio ospedaliero di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992 e l’incarico di direzione di struttura semplice; che, in attesa dell’atto aziendale previsto dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 quinquies, detta disposizione aveva previsto che erano da considerare strutture complesse tutte quelle che la precedente normativa riservava ai dirigenti di ex secondo livello dirigenziale e, per i dirigenti degli altri ruoli, quelle afferenti gli incarichi di cui al CCNL 5 dicembre 1996, art. 54, comma 1, fascia A; che la ASL con la Delib. 5 giugno 2000, n. 265, aveva adottato il Regolamento in materia di affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali relativi alla direzione di strutture complesse, di strutture semplici, di strutture il cui espletamento richiede rilevante competenza professionale o specialistica funzionale, le funzioni dirigenziali non comportanti l’espletamento di incarichi formalmente conferiti, aventi rilevanza all’interno della struttura di appartenenza, prevedendone l’inserimento nella fascia A; che con la Delib. 5 giugno 2000, n. 281, l’Azienda aveva inquadrato il F. nella fascia A, dando atto che il medesimo era responsabile del dipartimento per le attività tecniche e per la gestione del patrimonio e qualificando detta articolazione come struttura complessa; che il F. aveva, pertanto, il diritto di percepire la maggiorazione della retribuzione di posizione – parte variabile – e l’indennità di struttura complessa nella misura rivendicata;

3. che avverso tale sentenza l’Azienda Sanitaria Locale di Teramo ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, al quale F.C. ha resistito con controricorso illustrato da successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. che con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 30 del 1992, art. 15 quinquies, comma 6, e dell’art. 2697 c.c., lamentando che la Corte territoriale avrebbe affermato che una determinata struttura organizzativa sia da qualificarsi come “complessa”, non già in ragione della accertata composizione fattuale della medesima, ma sul presupposto che a quella struttura poteva essere astrattamente essere assegnato un dirigente di secondo livello;

5. che con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, violazione e falsa applicazione del CCNL Area Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa parte economica biennio 1996-1997 (tab. All 1) e insufficiente e contradditoria motivazione, deducendo che solo l’ex 11^ livello è equiparato al dirigente di 2^ livello e non anche l’ex 10^ livello, nel quale il F. era inquadrato;

6. che con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del CCNL dell’ Area Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa parte normativa quadriennio 1998-2001, parte economica biennio 1998 – 1999 per avere la Corte territoriale qualificato come struttura complessa la struttura “Acquisizione Beni e Servizi ed il presidio Ospedaliero”; asserisce che la clausola della contrattazione collettiva non attribuisce al Dipartimento la qualifica di struttura complessa e che anche il D.Lgs n. 502 del 1992 ai fini della qualificazione rinvia all’atto aziendale, che nella fattispecie dedotta in giudizio non sussisteva.

7. che il primo ed il terzo motivo i ricorso, da trattarsi congiuntamente, devono essere rigettati;

8. che il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 quinquies, comma 6, nel testo applicabile “ratione temporis”, dispone che “ai fini del presente decreto si considerano strutture complesse i dipartimenti e le unità operative individuate secondo i criteri di cui all’atto di indirizzo e coordinamento previsto dall’art. 8 quater, comma 3”;

9. che la stessa disposizione prosegue stabilendo che “Fino all’emanazione del predetto atto si considerano strutture complesse tutte le strutture già riservate dalla pregressa normativa ai dirigenti di secondo livello dirigenziale”;

10. che, coerentemente con tale disposto, l’art. 27, comma 4, del CCNL dell’Area della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN, siglato in data 8 giugno 2000, stabilisce che “per struttura complessa – sino all’emanazione dell’atto di indirizzo e coordinamento previsto dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 quinquies, comma 6, e del conseguente atto aziendale – nell’ambito del ruolo sanitario si considerano tutte le strutture già riservate in azienda ai dirigenti di ex 2^ livello e per i dirigenti degli altri ruoli quelle afferenti gli incarichi di cui al CCNL del 5 dicembre 1996, art. 54, comma 1, fascia A)”;

11. che tale ultima disposizione definisce le posizioni dirigenziali di strutture complesse come quelle caratterizzate “dalla presenza contestuale di più criteri e parametri di elevata consistenza, tra quelli individuati all’art. 50, ovvero da leggi regionali di organizzazione e indica, a titolo meramente esemplificativo, il Dipartimento, il Distretto, il Presidio ospedaliero, le Unità Operative complesse…(sul rilievo a fini interpretativi di siffatte elencazioni esemplificative cfr. Cass. n. 9383/2017, 8606/2017, 6050/2016, 3644/2016, 20603/2014);

12. che la Corte territoriale (cfr. punto 2 di questa sentenza) ha statuito, con accertamento per nulla censurato in questa sede: che la Azienda con la deliberazione n. 265 del 2000 aveva classificato i diversi incarichi dirigenziali in base alla dimensione quali – quantitativa della struttura da dirigere e delle funzioni da esercitare, individuando le quattro categorie di incarichi (la direzione di strutture complesse, la direzione di strutture semplici, gli incarichi non comportanti la direzione di struttura il cui espletamento richiede rilevante competenza professionale o specialistico funzionale, le funzioni dirigenziali non comportanti l’espletamento di incarichi formalmente conferiti aventi rilevanza solo all’interno della struttura di appartenenza) precisando che nella fascia A sarebbero stati inseriti i dirigenti responsabili di dipartimento; che con successiva Delib. n. 281 del 2000 l’Azienda aveva inserito il F. nella fascia A), dando atto che il medesimo era responsabile del dipartimento per le attività tecniche e per la gestione del patrimonio, articolazione qualificata come struttura complessa;

13. che deve, pertanto, ritenersi che il F., in ragione della disciplina normativa e collettiva richiamata, sino all’emanazione dell’atto di indirizzo e coordinamento previsto dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 quinquies, comma 6, e del conseguente atto aziendale, poteva considerarsi destinatario di un incarico di direzione di struttura complessa, non venendo in rilievo nè la composizione fattuale della struttura stessa, come opina il primo motivo di ricorso, nè tanto meno essendo necessario l’atto aziendale di individuazione, come preteso dal terzo mezzo di gravame (Cass., 9383/2017, 8606/2017, 6050/2016, 3644/2016);

14. che il secondo motivo, con il quale si contesta l’equiparazione del F. ad una figura di secondo livello dirigenziale, deducendosi che questi rivestiva il 10^ livello e non l’11^, è inammissibile perchè non risulta che la questione, comportante accertamenti in fatto, ad essa sottesa fosse controversa tra le parti e fosse stata in tali termini sottoposta al vaglio della Corte territoriale (Cass. SS. UU. n. 2399 del 2014; Cass. n. 2730 del 2012; Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass. n. 3664 del 2006; Cass. n. 6542 del 2004).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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