Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23522 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 20/09/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 20/09/2019), n.23522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18346/2016 proposto da:

F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VALLEBONA, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AVENTINA 3/A,

presso lo studio dell’avvocato SAVERIO CASULLI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati PIETRO EMILIO ANTONIO ICHINO e

GUGLIELMO BURRAGATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 721/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 28/06/2016, R.G.N. 373/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento delle domande proposte da F.P. nei confronti di Banca Antonveneta s.p.a. (in seguito incorporata da Banca Monte Paschi di Siena s.p.a.), con sentenza 3/5/2012, dichiarava il diritto del ricorrente all’inquadramento nel livello QD3 dal novembre 2002 ed al livello QD4 da novembre 2004, condannando la parte datoriale al pagamento delle consequenziali differenze retributive nella misura di Euro 7.162,60 oltre accessori di legge; rigettava invece le ulteriori domande volte a conseguire il pagamento del corrispettivo per le ore di lavoro straordinario oggetto di pretesa, ed il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale per il prospettato demansionamento.

Detta pronuncia veniva integralmente riformata dalla Corte distrettuale che, respinto il gravame proposto dal lavoratore, in accoglimento dell’appello incidentale spiegato dalla società, rigettava tutte le domande proposte dal lavoratore col ricorso introduttivo del giudizio.

Avverso tale decisione F.P. interpone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso l’istituto di credito intimato.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 132-161 c.p.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5.

Si criticano gli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito respingendo la domanda volta a conseguire il superiore inquadramento, in ragione della genericità delle dichiarazioni sul punto rilasciate dai testimoni escussi, i quali avrebbero solo genericamente riferito in ordine allo svolgimento della attività di assistente commerciale di area (corrispondente all’inquadramento in Q3), senza precisare la data di inizio dello svolgimento di dette mansioni, circostanza, questa, decisiva, considerato che dal marzo 2003 il ricorrente aveva ricevuto il relativo inquadramento.

Si deduce, tuttavia, che la Corte di merito avrebbe tralasciato di considerare il doc. 57 della produzione del ricorrente, consistente nella comunicazione aziendale in data 13/3/2001 con cui la società aveva in lui individuato il referente commerciale per i prodotti (OMISSIS).

2. Il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità.

Innanzitutto non risulta conformato al principio di specificità che governa il ricorso per cassazione, secondo i precetti impartiti ex art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6. In base alle richiamate disposizioni, il ricorrente deve infatti specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, al fine di consentire alla Corte di legittimità – che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino – di verificare ex actis, se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro (vedi per tutte Cass. 4/10/2018 n. 24340, Cass. 13/11/2018 n. 29093).

Nello specifico il ricorrente, nel lamentare il mancato scrutinio da parte della Corte di merito, del doc. 57 di produzione del lavoratore, non chiarisce tempi e modi di produzione del documento atti a comprovarne il tempestivo deposito in atti.

3. Non può poi sottacersi che la censura investe nella sostanza l’accertamento in fatto compiuto dai giudici del merito in ordine alla ricognizione del materiale istruttorio acquisito; e tale accertamento non suscettibile di sindacato in questa sede di legittimità perchè prospettato attraverso un rinnovato apprezzamento del merito ben oltre i limiti imposti dall’art. 360, comma 1, n. 5, novellato, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014.

Secondo il condiviso approccio reso dalle Sezioni Unite, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il ” fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. cit. n. 8053/2014, cui adde, ex plurimis, Cass. 29/10/2018 n. 27415). Peraltro, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi pilva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (così Cass. 26/6/2018 n. 16812).

Ma nella specie, il ricorrente si è limitato a riprodurre uno stralcio del documento datato 13/3/2001 la cui disamina si assume sia stata trascurata dal giudice del gravame, in cui si deduceva che il F. era “stato individuato nel gruppo di referente commerciale per i prodotti (OMISSIS)”. La critica formulata non appare assistita dal requisito della decisività, non essendo esplicate le ragioni che militano a sostegno della tesi patrocinata, nè potendo ritenersi automatica l’equiparazione, ad essa sottesa, fra lo svolgimento di attività di Referente Commerciale Prodotti (OMISSIS) indicata nel documento, ed il ruolo di Referente Commerciale di Area, che avrebbe potuto giustificare il riconoscimento della superiore qualifica.

4. Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 132-161 c.p.c., nonchè omesso esame di, un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5.

Ci si duole che la Corte di merito abbia ritenuto mancante in atti, l’accordo sindacale disciplinante il diritto alla promozione da quadro D3 a quadro D4, benchè fosse stato depositato in primo grado come documento 12, e per avere affermato che la promozione era condizionata al “ruolo chiave A consolidato” nonostante non vi fosse cenno nel menzionato accordo.

5. Il motivo va disatteso.

Ed invero, la Corte di merito, nel rigettare la pretesa azionata dal ricorrente, ed intesa a conseguire la qualifica di quadro direttivo di 4 livello ruolo chiave A consolidato, decorsi 24 mesi dalla promozione in QD3, ha dedotto la mancata produzione in primo grado, del pretesò titolo contrattuale, precisando che l’allegato 12 menzionato dal primo giudice, non conteneva il testo dell’accordo in questione. Ha quindi aggiunto che il testo prodotto dal lavoratore, tardivamente, con le note del 29/5/2016, e concernente l’Accordo sull’istituzione della nuova categoria dei quadri direttivi stipulato il 22/12/2000, non faceva alcun riferimento a “tale sorta di generalizzato, automatico, riconoscimento in capo al Q3, decorsi 24 mesi, del liv. QD4 e tantomeno del ruolo chiave A consolidato”.

Rilevato che la motivazione elaborata dal giudice del gravame si muove su di un duplice piano relativo, da un canto, alla mancata tempestiva produzione del documento invocato dal ricorrente a sostegno del diritto azionato e dall’altro, alla inidoneità del documento tardivamente prodotto, a fondare la pretesa attorea, deve concludersi che la censura articolata è inidonea a scalfire la ricordata statuizione.

E tale inidoneità si esprime, con riferimento alla asserita produzione della documentazione, nella prospettazione di un errore di tipo revocatorio, mentre con riferimento all’aspetto contenutistico della documentazione stessa, nella assoluta carenza di censura.

Quanto al primo profilo, non può sottacersi che il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto in giudizio, non essendo configurabile un difetto di attività del giudice circa l’efficacia determinante, ai fini della decisione della causa, di un documento non portato alla cognizione del giudice stesso. Se la parte assume, invece come nella specie – che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 (vedi Cass. 1/6/2007n. 12904).

Quanto al secondo profilo, viene in rilievo il consolidato orientamento espresso da questa Corte secondo cui qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (vedi ex plurimis, Cass. 4/3/2016 n. 4293, Cass. S.U. 29/03/2013 n. 7931).

In definitiva, sotto tutti gli aspetti sinora delineati, il motivo non può essere condiviso.

6. La terza critica concerne violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 132-161 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ci si duole che la Corte di merito abbia ritenuto la lettera del lavoratore in data 23/4/2004, inidonea ad interrompere la prescrizione del credito per lavoro straordinario.

7. Il motivo è privo di pregio.

Il giudice del gravame aveva infatti proceduto alla approfondita disamina della missiva in data 23/4/2004 pervenendo alla conclusione che la stessa oltre che generica, non era accompagnata da alcuna richiesta di adempimento.

Ma tale statuizione non appare suscettibile di essere inficiata dalla riportata critica.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, invero, affinchè un atto. possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione, a norma dell’art. 2943 c.c., comma 4, deve contenere l’esplicitazione di una pretesa, ovvero una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l’effetto di costituirlo in mora; l’accertamento di tale requisito oggettivo costituisce indagine di fatto riservata all’apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se – come nello specifico – immune da vizi logici (cfr. Cass. 9/4/2019 n. 9502, Cass. 7/5/2013 n. 10594, Cass. 3/12/2004 n. 22751).

E nella specie, correttamente il giudice di merito, ha congruamente esplicato il proprio convincimento circa l’inidoneità della missiva a costituire in mora la Banca Antonveneta e ad interrompere nei confronti della stessa, la prescrizione del credito azionato in relazione alle prestazioni di lavoro straordinario reso.

8. Con il quarto motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 132-161 c.p.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ci si duole che la Corte di merito abbia ritenuto indimostrato il lavoro straordinario reso negli anni 2002-2006 perchè i documenti attestanti tale svolgimento di attività lavorativa erano stati sottoscritti dal solo lavoratore, laddove recavano anche il benestare del superiore. Inoltre, era mancata una congrua ricognizione delle prove testimoniali acquisite, che confermavano lo svolgimento di attività di lavoro straordinario nel periodo rilevante in causa.

9. Al di là di ogni ulteriore considerazione, s’impone l’evidenza del difetto di specificità della censura con riferimento alla non corretta valutazione dei dati documentali comprovanti le ore di lavoro straordinario reso, che non vengono riportati nel loro contenuto.

Per il resto, deve ribadirsi che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); nell’ottica descritta, è stato condivisibilmente affermato che l’errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito – e che investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare – non è mai sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 24/10/2018 n. 27033).

In definitiva, al lume delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto.

Consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità nella misura in dispositivo liquidata.

Infine si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

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