Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23520 del 18/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 18/11/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 18/11/2016), n.23520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15437/2014 proposto da:

M.D., M.A., M.D.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SILLA 2 A, presso lo studio

dell’avvocato VALERIO SANTAGATA, rappresentati e difesi

dall’avvocato VINCENZO PASCALE;

– ricorrenti –

contro

MA.LU., rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO

IANNIELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 152/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 06/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito l’Avvocato Pascale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 23 dicembre 1996 M.D., in proprio e quale utile gestore dei propri figli M.A. e M.D.A., premesso che gli stessi, con atto del 24 dicembre 1991, avevano venduto, ciascuno per la propria quota, a Ma.Lu. la proprietà di una porzione di fabbricato in (OMISSIS), nonchè una zona di terreno in località (OMISSIS); che, per motivi fiscali, in atto veniva indicato il prezzo di Lire 20.700.000 a fronte di quello effettivo di Lire 300.000.000, così come risultava dal contratto preliminare del 1 febbraio 1990; che l’acquirente aveva versato soltanto Lire 70.000.000, rifiutandosi di pagare la differenza; ciò premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno Ma.Lu. per sentirlo condannare al pagamento della differenza di Lire 230.000.000, oltre interessi, ovvero, in subordine, per sentir dichiarare nullo ed improduttivo di effetti l’atto di vendita. Si costituiva il convenuto, che chiedeva il rigetto della domanda, eccependo di aver integralmente pagato il prezzo di acquisto degli immobili, concordato nella misura di Lire 300.000.000, attraverso il versamento di Lire 20.000.000 all’atto del preliminare del 1 febbraio 1990; di Lire 8.000.000 in data 5 luglio 1990; di Lire 9.000.000 in data 8 luglio 1990; di Lire 40.000.000 in data 22 dicembre 1991; di Lire 218.000.000 in data 24 dicembre 1991; mentre il residuo di Lire 5.000.000 era stato corrisposto mediante l’esecuzione di lavori edili. Il convenuto Ma. produceva copia delle ricevute di pagamento sottoscritte da M.D.. Alla prima udienza di comparizione l’attore disconosceva la sottoscrizione apposta alle ricevute allegate dal Ma., con esclusione di quelle del 5 luglio 1990 e dell’8 luglio 1990, ribadendo di aver ricevuto soltanto Lire 70.000.000 a mezzo di assegni. Il convenuto proponeva istanza di verificazione ed il giudice nominava all’uopo un consulente tecnico grafologo. Depositata la relazione peritale, l’ausiliare veniva successivamente convocato per rendere chiarimenti sulle osservazioni tecniche sollevate dal consulente di parte attrice. Rigettate le ulteriori istanze di prova delle parti, la causa veniva decisa con sentenza del 30 dicembre 2005, nella quale il Tribunale di Salerno, accertata l’autenticità della sottoscrizione apposta da M.D. in calce alla quietanza del 24 dicembre 1991, rigettava la domanda. Con citazione del 21 giugno 2006 M.D., M.D.A. e M.A. impugnavano la sentenza di primo grado, chiedendo la rinnovazione dell’istruttoria con l’espletamento di una nuova consulenza grafologica e l’ammissione dei mezzi di prova richiesti in primo grado e nello stesso atto di appello. Gli appellanti domandavano, pertanto, la condanna del Ma. al pagamento, a titolo di corrispettivo, della somma di Euro 118.785,09 oltre interessi e rivalutazione monetaria; ovvero, in via subordinata, stante l’illiceità del pagamento effettuato, chiedevano la condanna dell’appellato al versamento del residuo prezzo di Euro 112.587,60 oltre interessi e rivalutazione, o, in via ancora più subordinata, del residuo pari ad Euro 68.860,91. M.L. chiedeva il rigetto dell’impugnazione. Con sentenza del 6 marzo 2014, n. 152/2014, la Corte d’Appello di Salerno rigettava l’appello, ritenendo motivata la decisione di primo grado laddove aveva aderito alle conclusioni del CTU e disatteso i rilievi dei consulenti di parte, e definendo completa e rigorosa l’indagine peritale grafologica compiuta, con conseguente prova dell’autenticità della quietanza. I giudici del gravarne confermavano, infine, il giudizio di inammissibilità delle prove costituende dedotte in primo grado e del pari inammissibili dichiaravano le istanze di prova formulate in appello.

M.D., M.D.A. e M.A. hanno proposto ricorso articolato in due motivi, cui resiste con controricorso Ma.Lu.. Ricorrenti e controricorrente hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c., rispettivamente in data 27 settembre 2016 e 23 settembre 2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso M.D., M.D.A. e M.A. deducono, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, la violazione falsa applicazione dell’art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4. Si assume che nella sentenza di appello rivestisse la qualità di giudice estensore la Dottoressa N.M.A., la quale si era già occupata della causa in primo grado quale giudice istruttore fino al momento della pronuncia dell’ordinanza del 14 ottobre 2003, con la quale erano state rigettate le deduzioni probatorie degli attori. Tale circostanza, assumono i ricorrenti, era stata oggetto di istanza indirizzata al Presidente della Corte d’Appello di Salerno “affinchè adottasse i provvedimenti ritenuti idonei alla situazione verificatasi”, dopo che l’impugnazione era stata riservata in decisione all’udienza del 4 aprile 2013, non appena nota all’avvocato Pascale, difensore dei M. (in quanto a tale udienza aveva partecipato “solo il difensore di Salerno”), ma tale istanza era stata rigettata dal Presidente della Corte di Salerno, avendo la Dottoressa N. “partecipato soltanto alla attività istruttoria nel corso del giudizio di primo grado”. Dicono ora i ricorrenti che quell’ordinanza istruttoria del 2003 – della quale trascrivono il testo in ricorso – fosse sostanzialmente anticipatoria della sentenza, in quanto si esprimeva sulla validità della CTU, sulla irrilevanza delle critiche alla stessa operate dal CTP e sulle inammissibilità delle ulteriori richieste di prove degli attori. Essendo palese la violazione dell’art. 51 c.p.c., n. 4, la sentenza impugnata sarebbe nulla.

1.1. Il primo motivo è palesemente infondato.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, il motivo di astensione di cui all’art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4, che la parte non abbia fatto valere con istanza esplicita di ricusazione nei modi e nei termini imposti dall’art. 52 c.p.c., non può essere successivamente dedotto in sede di gravame come motivo di nullità della sentenza. Nè può essere considerata la giustificazione della tardiva conoscenza della composizione del collegio giudicante d’appello, ovvero del giudice relatore, per la mancata partecipazione all’udienza di uno dei procuratori della parte (nella specie, si afferma dai ricorrenti che all’udienza del 4 aprile 2013 fosse comunque presente “il difensore di Salerno” dei medesimi appellanti), tenuto conto che le parti stesse sono in grado di avere tempestiva contezza di tali dati alla stregua dell’art. 113 disp. att. c.p.c. e poi dalla composizione del ruolo di udienza (si vedano Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2399 del 08/02/2016; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 26976 del 15/12/2011).

Si aggiunga che lo stesso obbligo di astensione di cui all’art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere circoscritto alla sola ipotesi in cui il giudice abbia partecipato alla decisione del merito della controversia in un precedente grado di giudizio, e non può estendersi al caso in cui questi si sia limitato ad istruire la causa in primo grado senza deciderla, o pure abbia reso una pronuncia relativa alle deduzioni probatorie, trovandosi, poi, a conoscerne in grado di appello (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4412 del 27/03/2001; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1668 del 17/02/1998; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1323 del 09/02/1998).

Un’ordinanza istruttoria relativa all’ammissione di una prova, anche quando prenda in esame questioni attinenti a presupposti, condizioni processuali o profili di merito, è provvedimento tipicamente ordinatorio, con funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, priva come tale di qualunque efficacia decisoria (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3601 del 12/03/2001). Nei processi civili a trattazione collegiale, del resto, il giudice istruttore è necessariamente parte del collegio come relatore, e questa composizione non subisce modifiche in conseguenza dell’emissione di ordinanze nel corso dell’istruttoria, sia perchè queste non pregiudicano l’esito del giudizio, sia perchè valutazioni preventive nell’emissione di provvedimenti interlocutori costituiscono situazioni ordinarie del giudizio nella fase istruttoria e cautelare, senza determinare l’astensione del G.I. in quella decisoria (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7308 del 05/08/1994).

Se, per assurdo, fosse da condividere l’assunto dei ricorrenti, secondo il quale l’ordinanza del 14 ottobre 2003, resa in primo grado dallo stesso magistrato poi estensore della sentenza d’appello, aveva in realtà “deciso sulla totalità delle richieste istruttorie, non ammettendo la prova per testi nè l’interrogatorio formale, non ammettendo la rinnovazione della CTU, ritenendo completi ed esaustivi gli elaborati redatti dal CTU’, tale ipotetico contenuto decisorio avrebbe reso in astratto quell’ordinanza suscettibile di impugnazione immediata davanti al giudice superiore, o di riserva di gravame, essendosi altrimenti sulle relative statuizioni formato un giudicato, con conseguente inammissibilità delle doglianze reiterate sul punto nel prosieguo del giudizio.

2. Il secondo motivo di ricorso censura la “insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, punto 5”. Si contesta l’adesione prestata dalla sentenza della Corte d’appello alla CTU, pur confutata in ogni suo punto dalla consulenza grafologica di parte, come anche il mancato espletamento di una nuova consulenza nel giudizio di gravame. Si richiamano le critiche mosse dal consulente di parte alla relazione peritale, le quali dovevano indurre il collegio d’appello a ritenere non autentica la firma del M. sotto la quietanza. Viene sottolineata la mancata comparazione della quietanza del 24 dicembre 1991 con quella del 22 dicembre 1991. Si ripropongono interrogativi sulla veridicità del versamento dei 218 milioni di Lire quietanzati con la ricevuta del 24 dicembre 1991, perchè successivo di soli due giorni al versamento di quaranta milioni, perchè la ricevuta recava la firma del solo M.D. e non anche del figlio, perchè il tutto avveniva alla vigilia di Natale (che era, però, il giorno in cui venne stipulato il rogito di acquisto), perchè sulla quietanza si indicava come minorenne il figlio di M.D., invece ormai maggiorenne, perchè il pagamento di un importo così alto in contanti era contrario al D.L. n. 143 del 1991, art. 1. Proprio di tali circostanze si chiedeva la conferma con prova testimoniale. Il motivo continua sottolineando l’erroneità della sentenza impugnata, in quanto non ha compreso che il primo giudice aveva sbagliato a non considerare non provato il pagamento del saldo del prezzo, visto che la quietanza era stata disconosciuta e, per quanto detto, essa documentava circostanze di pagamento non verosimili. Si introduce una diversa ricostruzione dei fatti, secondo cui il Ma., il 24 dicembre 1991, aveva versato soltanto due assegni per l’importo di Lire 70.000.000 (versamento di cui non c’è menzione nella quietanza) ed aveva ammesso di dovere ancora al M. Lire 230.000.000.

2.1. Il secondo motivo è inammissibile.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile ratione temporis nel presente giudizio, è stata interpretata da questa Corte come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza della “insufficienza” o “contraddittorietà” della motivazione, come qui denunciata dai ricorrenti (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Il secondo motivo di ricorso intende, invece, sottoporre a questa Corte una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella prescelta dai giudici di merito, ovvero una diversa valutazione di idoneità probatoria di determinate risultanze processuale, temi tanto più preclusi al giudice di legittimità a seguito della citata modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La motivazione della Corte d’Appello di Salerno non è censurabile di alcun omesso esame di fatto storico, decisivo e controverso. Essa ha dapprima spiegato le ragioni della propria adesione alle conclusioni della consulenza tecnica compiuta nel giudizio di primo grado, che aveva tenuto conto, replicandovi, ai rilievi del consulente di parte. E’ qui da ricordarsi che tutte le contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, comunque sottoposte al CTU, non devono essere espressamente confutate dal giudice, intendendosi implicitamente disattese, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono pur sempre in mere argomentazioni difensive (cfr. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015). D’altro canto, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se non per omessa motivazione, la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico d’ufficio sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o “in toto”, le indagini, sostituendo l’originario ausiliare.

La Corte di Salerno ha poi spiegato la decisività della verificazione di autenticità della sola quietanza del 24 dicembre 1991 (in quanto emessa a saldo per Lire 218 milioni). La verificazione della scrittura privata ex art. 216 c.p.c., ha così attribuito alla quietanza il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l’art. 2702 c.c., della provenienza della stessa da chi ne appare come sottoscrittore, seppur non anche della veridicità delle dichiarazioni in essa rappresentate, il cui contenuto può essere contestato dal sottoscrittore con ogni mezzo di prova, ma entro i limiti di ammissibilità propri di ciascuno di essi, ovvero, ad esempio, deferendo alla controparte giuramento decisorio. Perciò, come ricordato anche dalla Corte d’Appello di Salerno, la prova per testi o per presunzioni contraria al contenuto della quietanza, in quanto diretta a provare il mancato pagamento, è inammissibile ai sensi degli artt. 2726 e 2729 c.c.. Per il resto, la quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all’atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale in ordine al fatto estintivo dell’obbligazione ai sensi dell’art. 2735 c.c. e, come tale, solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso. Non è dunque affatto vero che la Corte di merito abbia reso con riguardo alle deduzioni istruttorie dei M. una motivazione apparente, precludendo alla parte la possibilità di assolvere l’onere probatorio su questa gravante, avendo essa, piuttosto, spiegato le ragioni della inammissibilità di quelle istanze.

3. Conseguono il rigetto del ricorso e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA