Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23520 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.09/10/2017),  n. 23520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2020/2012 proposto da:

CASSA EDILE DI MUTUALITA’ ED ASSISTENZA DI VENEZIA E PROVINCIA, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCO MICHELINI TOCCI 50,

presso lo studio dell’avvocato MARCO VISCONTI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE PEA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso il decreto 5443/11 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

06/12/2011 R.G.N. 5314/11.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RITENUTO:

che con ricorso ex articolo 98 legge fallimentare la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e Provincia proponeva opposizione al decreto del Giudice Delegato del Fallimento La Fenice Srl in liquidazione con il quale non era stato riconosciuto il privilegio di cui all’art. 2754 c.c., al suo credito per assistenza mutualistica, contributo complementare assistenza e oneri mutualistici;

che il tribunale ordinario di Venezia sezione fallimentare rigettava l’opposizione con decreto 5443/2011;

che avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e provincia con un motivo di doglianza con il quale deduce: la violazione e falsa applicazione dell’art. 2754 c.c., della L. n. 55 del 1990, art. 18, del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 86, del D.Lgs. n. 251 del 2004, art. 20, del D.M. Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007, art. 2, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) poichè il privilegio di cui all’art. 2754 c.c., andava riconosciuto anche al credito in oggetto, in considerazione: del fatto che la contrattazione collettiva di diritto comune ha efficacia vincolante non solo limitatamente agli scritti alle associazioni sindacali stipulanti ma anche nei confronti di coloro che vi abbiano prestato adesione anche implicita; del fatto che la qualifica di ente previdenziale obbligatorio è stata espressamente riconosciuta alla Cassa Edile dalla L. n. 55 del 1990, art. 18, comma 7; ed inoltre dell’art. 2754 c.c., il quale accorda il privilegio ai crediti per attività assistenziale previdenziale, come quella svolta dalla cassa mentre non fa espresso riferimento alla natura obbligatoria delle forme di tutela previdenziale ed assistenziale;

che il Fallimento la (OMISSIS) Srl è rimasto intimato.

CONSIDERATO:

che il motivo di ricorso è infondato avendo questa Corte chiarito in più occasioni, anche nei confronti della stessa Cassa Edile, e pure di recente (sentenza n. 25173 del 14/12/2015, n. 19792 del 2015, n. 15676 del 2006,) che restano fuori dal privilegio di cui agli artt. 2753 e 1754 c.c., i contributi che trovano fonte non già nella legge ma nella contrattazione collettiva; posto che la causa del credito in considerazione della quale la legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c., va individuata nell’interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale, fine non tutelato, invece, dagli enti privati, pur portatori di interessi collettivi, che gestiscono forme integrative di previdenza ed assistenza, sicchè i contributi non versati dal datore di lavoro, poi fallito, alla Cassa Edile non sono assistiti dal predetto privilegio in quanto dovuti non “ex lege” ma in forza della contrattazione collettiva;

che in forza delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dunque rigettato; mentre nulla deve essere disposto sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio del Fallimento.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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