Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2352 del 03/02/2020

Cassazione civile sez. I, 03/02/2020, (ud. 02/10/2019, dep. 03/02/2020), n.2352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23762/2018 proposto da:

A.I.D., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico,

38, presso lo studio dell’avvocato Roberto Maiorana che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi, 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

avverso il decreto n. 466/2018 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato

il 17/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/10/2019 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.I.D. ricorre in cassazione con quattro motivi avverso il decreto in epigrafe indicato con il quale il Tribunale di Perugia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, rigettava l’impugnazione dal primo proposta avverso il provvedimento emesso dalla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che, non ritenendo la credibilità del racconto reso, gli aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria anche nella ritenuta insussistenza dei presupposti di legge.

2. Il Ministero dell’Interno intimato non ha articolato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente – proveniente dalla Costa d’Avorio da cui si era allontanato temendo per la propria incolumità in ragione della relazione instaurata con una ragazza di fede cristiana, evidenza che aveva scatenato le ire delle F.R.C. (Forze Repubblicane della Costa d’Avorio) di zona che per tale ragione ricercava il ragazzo con l’intento di fargliela pagare – denuncia vizio di motivazione per omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente dinanzi alla competente Commissione e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del richiedente.

Il racconto reso, di contro a quanto ritenuto dal Tribunale che aveva sposa in modo acritico le conclusioni della commissione territoriale, era circostanziato e puntuale D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ed il giudice non avrebbe apprezzato al valenza del racconto. Il motivo è inammissibile per genericità e comunque perchè diretto a portare un non consentito sindacato sul merito in sede di legittimità.

La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (da ultimo: Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 20580 del 31/07/2019).

Rispetto all’indicato principio, che risponde a consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, fermo ogni altro profilo di critica, la censurabilità del racconto sub specie del vizio motivazionale, nella sua tendenziale insindacabilità nell’ambito del giudizio di legittimità, deve in ogni caso, ove introdotta, farsi carico di segnalare, nei termini sopra indicati, quale fatto sia stato omesso, nella sua decisività, nella valutazione del giudice del merito, non potendo limitarsi a denunciarne genericamente l’omissione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione di legge sostanziale in cui sarebbe incorso con l’impugnato decreto il Tribunale di Perugia per non aver concesso la protezione sussidiaria alla quale il ricorrente aveva diritto per legge D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), in ragione delle attuali condizioni del Paese di origine.

Richiamate notizie di stampa e di siti internet, il ricorrente fa valere evidenze, quali proteste e disordini su tutto il territorio nazionale, truffe ai danni di cittadini stranieri, criticità nel sistema di sicurezza nelle aree a confine con la Liberia, l’evidenza che siano sconsigliati viaggi nel nord del Paese, violazioni alla libertà di espressione e di riunione e mancata celebrazione di processi ai danni di avversari politici (detenuti fedeli all’ex Presidente G.L.), responsabilità sociali delle imprese, informazioni che, tutte coinvolgendo l’intero Paese di origine, sconsiglierebbero il rientro del richiedente, pena il serio rischio alla incolumità fisica. Nella giurisprudenza della Corte di giustizia (caso Diakitè, sent. n. 285 del 2012) ripresa da quella di questa Corte di legittimità ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non è necessaria l’esposizione di una condizione di rischio individuale là dove vi sia una situazione di violenza generalizzata e non controllata, per inerzia e collusione, dai poteri statuali.

Escluso rilievo ad evidenze di sostegno di ipotesi legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria per le fattispecie di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), nella ritenuta, per l’impugnato decreto inattendibilità del racconto del richiedente – inteso, in ogni caso, quale rappresentazione di una mera vendetta privata non agganciata de facto a mancate risposte di protezione statuale – quanto poi alla restante figura del rischio paese interata dall’art. 14, lett. c) D.Lgs. cit., vero è che il mezzo proposto non allega, nell’osservanza del principio di autosufficienza, di aver denunciato la sussistenza delle violazioni integrative dinanzi ai giudici di merito.

Nei giudizi di protezione internazionale, resta fermo per vero il dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la domanda anche quanto alle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), estremo che, in quanto assoggettato alla “integrazione” istruttoria officiosa, che il giudice del merito è tenuto a svolgere tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso ed aggiornate al momento dell’adozione della decisione, non può essere, come tale, affidato in via esclusiva a quell’iniziativa (vd. Cass. 22/05/2019 n. 13897).

D’altra parte, il Tribunale con l’impugnato decreto, richiamata la giurisprudenza della Corte di giustizia (c. 465/07, caso Elfagaji c. Paesi Bassi), ha congruamente valorizzato il carattere eccezionale della situazione di violenza generalizzata del Paese di origine che in quanto tale osta al rientro del richiedente, pur in difetto della individualizzazione del rischio.

La situazione denunciata in ricorso, pur nella perturbata sua consistenza, non vale ad integrare l’indicato estremo e a censurare in modo concludente la decisione.

3. Con il terzo motivo si fa valere la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dell’art. 19 D.Lgs. cit. nel ricorso di seri motivi umanitari.

Il motivo è generico e come tale inammissibile nel carattere meramente assertivo e descrittivo assolto dal medesimo che richiama contenuti di norme e principi di loro interpretazione non puntualizzati in relazione al caso concreto.

A siffatto rilievo si accompagna altresì la considerazione che la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria se da un lato implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. “maggiore” (Cass. 07/08/2019 n. 21123).

Il ricorrente denuncia la violazione dell’istituto senza indicare al di là della provenienza, il Bangladesh, e la ridotta aspettativa di vita di quella popolazione rispetto a quella italiana, la propria condizione di vulnerabilità e la violazione del principio di non respingimento resta anch’esso genericamente dedotta a fronte di un sistema a tutele tipizzate.

4. Con il quarto motivo si fa valere la violazione del principio di non respingimento ex art. 33 della Convenzione di Ginevra e del ex D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e della direttiva 2008/115/Ce.

La deduzione è generica e manca di ogni puntuale riferimento al caso scrutinato obliterando poi di confrontarsi con la decisione impugnata per una diretta incursione nel merito della vicenda.

L’istituto del divieto di espulsione o di respingimento previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, in cui si declina il più generale principio di non refoulement, resta in ogni caso inserito nel diverso contesto dell’opposizione alla misura espulsiva, che impone al richiedente di prospettare il concreto pericolo di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rimpatrio nel paese di origine; la norma di protezione introduce invero una misura umanitaria a carattere negativo, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto di elevato rischio personale, qualora tale condizione venga positivamente accertata dal giudice (Cass. 17/02/2011 n. 3898; Cass. 08/04/2019 n. 9762).

Ciò posto, il ricorrente non provvede neppure a segnalare termini e modi per i quali l’invocato principio di non respingimento troverebbe applicazione in un sistema a tutela tipizzata qual è quello nazionale con cui è chiamato a confrontarsi il giudice del merito nella decisione di accordare, o meno, protezione umanitaria, non invocando neppure della direttiva comunitaria cd. rimpatri alcuna efficacia diretta verticale nei rapporti tra Stati membri e cittadini.

5. Il ricorso è, in via conclusiva, inammissibile. Nulla sulle spese non avendo l’amministrazione intimata articolato difese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2020

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