Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2352 del 03/02/2014
Civile Decr. Sez. 6 Num. 2352 Anno 2014
Presidente:
Relatore:
2 3S2.
Sul ricorso proposta da:
CARDONE Pietro (CRD PTR 52A06 G187H) e PARISIO Danilo (PRS DNL 44M18 G388D),
rappresentati e difesi, per procura speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato Daniela
Tamborrino, elettivamente domiciliati in Roma, via Anapo n. 20, presso lo studio dell’Avvocato
Guido Ninni;
ricorrenti
–
contro
COMUNE DI OSTUNI, in persona del Sindaco pro tempore;
–
intimato
–
avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 352 del 2011, depositata il 12 aprile 2011.
Il Consigliere coordinatore
Letta la rinuncia al ricorso proposto da Cardone Pietro e Parisio Danilo, accettata dal Comune di
Ostuni, in persona del Sindaco;
rilevato che la rinuncia, stante la sua ritualità, comporta l’estinzione del giudizio;
ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, tenuto conto della intervenuta
accettazione della rinuncia da parte del Sindaco del Comune di Ostuni, peraltro non costituito in
questa sede;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come
modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai
difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione
possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Così deciso in Roma il 24 gennaio 2014 Depositata in Cancelleria
Data pubblicazione: 03/02/2014