Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2352 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 01/02/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 01/02/2011), n.2352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 268/05/07, depositata il 3 ottobre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 dicembre 2010 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio.

Fatto

LA CORTE

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 268/05/07, depositata il 3 ottobre 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato riconosciuto a R.L., commercialista, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2001.

Il contribuente non si è costituito.

2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo, appare manifestamente infondato, in quanto la ratio decidendi della sentenza impugnata è conforme ai principi ripetutamele affermati da questa Corte in materia.

3. Appare, invece, manifestamente fondato il secondo motivo, con il quale si censura la sentenza impugnata per insufficiente motivazione sul fatto decisivo della sussistenza di autonoma organizzazione, in quanto, a fronte delle specifiche deduzioni contenute nell’appello dell’Ufficio, e riportate nel ricorso, relative alla sussistenza per gli anni in contestazione (come risulterebbe dalle dichiarazioni dei redditi del contribuente) di compensi corrisposti a terzi e di spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, il giudice di merito nulla dice sul punto, limitandosi a rilevare l’esistenza di beni strumentali di modesto valore.

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, per manifesta fondatezza del secondo motivo, rigettato il primo”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, va accolto il secondo motivo di ricorso e rigettato il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale provvederà in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA