Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23519 del 09/10/2017
Cassazione civile, sez. lav., 09/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.09/10/2017), n. 23519
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16597-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE
MAZZINI 134 presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
C.S.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1414/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 02/04/2012 R.G.N. 2477/09.
Fatto
RILEVATO
– che con sentenza del 2 aprile 2012, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, accoglieva la domanda proposta da C.S. nei confronti di Poste Italiane S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di nullità del contratto a termine concluso tra le parti relativamente al periodo 21.2/30.4.2004, per “esigenze di sostituzione di personale addetto al servizio di smistamento e movimentazione carichi presso il Polo Corrispondenza Lazione assente con diritto alla conservazione del posto”, sancendo il diritto alla riconversione a tempo indeterminato del rapporto a far data dal 16.2.2004, alla riammissione in servizio, all’indennità risarcitoria L. n. 183 del 2010, ex art. 32 nella misura di quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla cessazione del rapporto fino al soddisfo;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non assolto l’onere di specificazione in concreto delle ragioni giustificatrici del ricorso al contratto a termine; legittima la conversione a tempo indeterminato del rapporto; applicabile lo ius superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a cinque motivi, in relazione alla quale l’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva;
– che, peraltro, nelle more dell’udienza di discussione, la Società depositava un verbale di conciliazione in sede sindacale della controversia, di cui il Collegio ha preso atto nel corso dell’udienza.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 20 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017