Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23518 del 18/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 18/11/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 18/11/2016), n.23518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28930/2012 proposto da:

P.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

C. COLOMBO 436, presso lo studio dell’avvocato RENATO CARUSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA FAGGIOLI;

– ricorrente –

nonchè da:

S. ARREDAMENTI DI S.E. & C SNC, (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato

MARIO GIUSEPPE RIDOLA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C.

COLOMBO 436, presso lo studio dell’avvocato RENATO CARUSO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 823/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 12/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato Renato Caruso con delega depositata in udienza

dell’Avv. Luca Faggioli difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale;

udito l’Avv. Stefania Malagodi con delega depositata in udienza

dell’Avv. Ridola Mario Giuseppe difensore della Soc. S. che ha

chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del

ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento dei primi due

motivi, l’assorbimento del resto del ricorso principale; per il

ricorso incidentale condizionato il rigetto del primo motivo e

l’assorbimento del secondo motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione 17.12.2005, Sassi Arredamenti s.n.c. convenne P.F. innanzi al Tribunale di Modena (sezione di Pavullo nel Frignano) chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 7.520,00 a saldo del corrispettivo della fornitura e del montaggio di una cucina e altri arredi.

Il P., costituitosi nel giudizio, si oppose alla domanda osservando innanzitutto che alcuni degli arredi indicati non erano stati acquistati, mentre per quelli acquistati il prezzo era stato saldato. Lamentò poi che, come già denunziato alla venditrice, alcuni arredi avevano dimensioni non conformi alla sede di montaggio erano perciò inutilizzabili, e che la venditrice, nonostante l’impegno ad eliminare l’inconveniente, non vi aveva poi provveduto, rendendo così necessario l’intervento di una diversa ditta. Concluse dunque per il rigetto della domanda e l’accoglimento, in via riconvenzionale, della domanda di risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento della venditrice, sia per mancato pieno utilizzo dell’abitazione, sia per la compromissione delle normali abitudini abitative (danno esistenziale).

2. Con sentenza del 20.11.2008 il Tribunale adito rigettò la domanda ma la Corte d’Appello di Bologna fu di tutt’altro avviso e, in accoglimento del gravame della S., ha riformato la decisione del Tribunale e accolto la domanda di pagamento della differenza di prezzo, condannando il P. a pagare alla venditrice l’importo preteso.

Per giungere a tale conclusione, la Corte di merito ha osservato:

– che la rinunzia alla domanda riconvenzionale fatta dal P. nel corso del giudizio di appello precludeva l’esame di ogni doglianza sull’esistenza di vizi e difetti della fornitura;

– che dagli atti risultava il mancato pagamento di quegli arredi richiesti successivamente all’acquisto della cucina;

– che il P. aveva ammesso di avere ricevuto in consegna tutti gli arredi indicati nella documentazione;

– che in mancanza di prova, a carico dell’appellato, di vizi o difetti della fornitura e del relativo impegno della appellante alla loro eliminazione, andava conteggiato nel residuo dovuto anche l’ulteriore importo di Euro 860,00 e 540,00 (corrispondente al prezzo degli arredi indicati nel capitolo n. 8 e nelle fatture e bolle di consegna).

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione P.F. sulla base da cinque motivi.

La società S. ha depositato controricorso con ricorso incidentale affidato a due motivi ed il ricorrente, a sua volta, ha depositato un controricorso per resistervi.

La società ha depositato anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la erronea o falsa applicazione degli artt. 36 e 329 c.p.c., ovvero nullità della sentenza per omessa pronuncia.

La Corte d’Appello sarebbe incorsa in errore di diritto nel ritenere che la domanda riconvenzionale di risarcimento danni coincidesse con l’eccezione di inadempimento, di talchè la rinunzia all’una comportasse la rinunzia anche dell’altra. Precisa che la riconvenzionale oggetto di rinunzia riguardava il solo danno esistenziale da mancato utilizzo del mobilio, mentre egli aveva insistito nell’eccezione di inadempimento parziale per la non corretta misurazione degli ambienti e il cattivo montaggio della colonna ad angolo della cucina e della cabina armadio, quale fatto impeditivo all’accoglimento della domanda principale.

1.2. Col secondo motivo denunzia la violazione delle stesse norme ma in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, rimproverando alla Corte di Appello di avere omesso di pronunciare sulla eccezione di inadempimento, tempestivamente riproposta in appello.

1.3 Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all’art. 1495 c.c., dolendosi del fatto che la Corte d’Appello abbia posto a suo carico l’onere della prova di vizi o difetti nella fornitura lamentate, quando invece egli si era limitato a denunziare l’inadempimento della venditrice cui spettava dimostrare d’aver invece esattamente adempiuto. Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe mostrato di non distinguere l’eccezione di inadempimento dall’eccezione relativa alla presenza di vizi e difetti nel materiale venduto e conseguentemente avrebbe utilizzato non correttamente i criteri di ripartizione dell’onere della prova.

1.4 Con il quarto motivo il P. denunzia la insufficienza ed illogicità della motivazione in relazione ad un fatto controverso decisivo per il giudizio.

Ad avviso del ricorrente, fermo il carattere assorbente del precedente motivo di ricorso la Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare a conferma dell’esistenza delle lamentate difformità – il contenuto della deposizione del teste I. e la circostanza che, sul punto, il legale rappresentante della venditrice aveva omesso di comparire rendere il dedotto interrogatorio formale. Ritiene del tutto inadeguata la motivazione resa dalla Corte d’Appello che avrebbe dato prevalenza alle deposizioni dei testi di parte attrice senza giustificare la mancata considerazione delle prove orali dedotte dal convenuto. Che invece avrebbero comportato una riduzione della pretesa creditoria.

1.5 Con il quinto motivo, infine, il ricorrente denunzia ancora insufficiente o illogica motivazione in relazione ad un fatto controverso decisivo per il giudizio lamentando che la Corte d’Appello avrebbe immotivatamente ritenuto inidoneo dimostrare l’inadempimento di parte venditrice il preventivo redatto dalla ditta chiamata ad eliminare le difformità degli arredi; si duole in proposito della mancata ammissione della consulenza tecnica pure richiesta.

2 Il primo motivo è fondato.

Come già affermato da questa Corte, mentre con la domanda riconvenzionale il convenuto, traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, oppone una controdomanda e chiede un provvedimento positivo, sfavorevole all’attore, che va oltre il mero rigetto della domanda attrice, mediante l’eccezione riconvenzionale egli, pur deducendo fatti modificativi, estintivi o impeditivi, che potrebbero costituire oggetto di un’autonoma domanda in un giudizio separato, si limita a chiedere la reiezione della pretesa avversaria, totalmente o anche solo parzialmente, al fine di beneficiare di una condanna più ridotta. Ne consegue che la mancata impugnazione della decisione di rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per i vizi dell’opera appaltata, resa dal giudice di primo grado in considerazione della mancata prova dei fatti posti a fondamento di essa, comporta la sola preclusione di riproporre nel giudizio di appello l’esame di detta domanda, ma non determina l’abbandono dell’eccezione riconvenzionale, riproposta in sede di gravame, parimenti fondata su tali vizi e volta a confutare la pretesa attorea sotto il profilo del “quantum” (Sez. 3, Sentenza n. 4233 del 16/03/2012 Rv. 621661).

Venendo al caso di specie, dagli atti del giudizio di merito, il cui esame è consentito per la natura del vizio dedotto, si evince che il P. aveva rinunziato alla domanda riconvenzionale di risarcimento danni pag. comparsa di costituzione in appello ove si è insistito solo per la conferma della sentenza di primo grado che sui danni non aveva provveduto). Risulta però che sulla eccezione di inadempimento della società fornitrice fondata sulla non corretta misurazione degli ambienti e il montaggio della colonna ad angolo della cucina e della cabina armadio in modo tale da non consentirne l’utilizzo l’appellato aveva insistito comparsa di costituzione in appello).Ha pertanto errato la Corte territoriale a desumere dalla mera rinunzia ad una domanda riconvenzionale avente peraltro ad oggetto una pretesa risarcitoria, una generalizzata rinunzia ad ogni eccezione di inadempimento, eccezione, lo si ripete, mai abbandonata.

Per tale motivo la sentenza deve essere cassata.

3. Anche il terzo motivo di ricorso appare fondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, anche a sezioni unite, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010 (Rv 611587; Sez. 1, Sentenza n. 13674 del 13/06/2006 Rv. 589694; Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 Rv. 549956).

Venendo al caso di specie, a fronte di specifica eccezione di inadempimento dell’obbligazione di montaggio degli arredi acquistati, l’onere della prova era a carico della ditta fornitrice (per effetto della inversione dei ruoli provocata proprio dalla formulazione dell’eccezione da parte del convenuto) e dunque si rivela giuridicamente erronea la sentenza laddove ha onerato il P..

La sentenza d’appello appare inoltre contraddittoria laddove, dopo aver preliminarmente rilevato che per effetto della rinunzia dell’odierno ricorrente alla riconvenzionale spiegata in primo grado “ogni doglianza espressa in merito alla esistenza di vizi e difetti della fornitura deve ritenersi preclusa” (pag. 4), successivamente affronta ugualmente il tema dei “vizi” per rilevare che l’acquirente non ne ha dato prova adeguata (cfr. pag. 5).

Anche in relazione a tale motivo la sentenza va cassata, restando logicamente assorbito l’esame delle altre censure proposte dal ricorrente.

4. Passando all’esame del ricorso incidentale, con il primo motivo la S. Arredamenti ha dedotto l’omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza da diritto di garanzia per vizi. Violazione dell’art. 1495 c.c. e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Il motivo è inammissibile perchè investe una questione di diritto (implicante tipici accertamenti in fatto sulle date di consegna e sulle contestazioni) che non risulta riproposta nell’atto di appello.La giurisprudenza di legittimità è rigorosa in proposito: qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata nè indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga la questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (sez. 1, Sentenza n. 25546 del 30/11/2006 Rv. 593077; Sez. 3, Sentenza n. 15422 del 22/07/2005 Rv. 584872) Sez. 3, Sentenza n. 5070 del 03/03/2009 Rv. 606945).

Dal ricorso incidentale si evince pag. 24) che la questione era stata riproposta nel verbale di conclusioni e nelle comparse conclusionali e di replica in appello, ma non nell’atto di impugnazione.

5. Resta invece logicamente assorbito, in considerazione della disposta cassazione della sentenza di appello, l’esame del secondo motivo di ricorso incidentale con cui la società lamenta, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4, la mancata pronunzia, da parte della Corte bolognese, sulla propria domanda di restituzione delle spese di lite liquidate in primo grado in favore della controparte.

In relazione ai motivi di ricorso principale accolti, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna.

PQM

la Corte accoglie il primo e terzo motivo di ricorso principale e dichiara assorbiti i restanti motivi di ricorso principale nonchè il secondo motivo di ricorso incidentale; dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviando, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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