Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23517 del 27/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 27/08/2021), n.23517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10058-2020 proposto da:

A.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 121,

presso lo studio dell’avvocato EMANUELE BIONDI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 4406/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata l’11/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Napoli, attinta dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19, e dell’art. 702- quater c.p.c., ha respinto il gravame dello stesso avverso il diniego in prima istanza della protezione internazionale e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, e art. 14, lett. a) e b), avendo il decidente ricusato il riconoscimento della protezione sussidiaria senza procedere agli approfondimenti; istruttori del caso esercitando i poteri ufficiosi di indagine conferitigli dalla legge; 2) della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), avendo il decidente ricusato il riconoscimento della protezione sussidiaria prevista nell’ipotesi richiamata valutando in modo apodittico la situazione del Ghana e senza indicare alcuna fonte internazionale qualificata; 3) della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, nonché dell’omesso esame di un fatto decisivo avendo il decidente ricusato il riconoscimento della protezione umanitaria senza indagare se in Ghana sussiste un sistema di vendette private idoneo a suffragare una condizione di vulnerabilità soggettiva quale presupposto per la concessione della misura invocata.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. La Corte partenopea, dopo aver ritenuto non credibile il racconto del richiedente asilo circa la sua vicenda personale, ha ritenuto che non si ponesse alcuna esigenza di approfondimento della situazione del Paese di origine, in adempimento del dovere di “cooperazione istruttoria” con riferimento in particolare al rischio di danno grave derivante dall’esposizione indiscriminata dei civili ad atti di violenza scaturenti da un conflitto armato interno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), pure oggetto dell’appello dell’attuale ricorrente.

3. Orbene su questo terreno si confrontano due orientamenti.

4. Il primo sostiene che ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del Paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate e a tal fine il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti aggiornate in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante per la decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di detta informazione con riguardo alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione. Il citato orientamento ravvisa un error in procedendo nel comportamento del giudice che abbia violato il dovere di “cooperazione istruttoria”, che concretizza un obbligo di azione da parte sua, tenuto conto della normativa dell’Unione e dalla disciplina nazionale che gli assegnano una funzione strumentale rispetto all’accertamento in capo al richiedente asilo del diritto alla protezione internazionale, in relazione all’onere della prova attenuato che grava su di lui. Ciò comporta un pregiudizio in re ipsa che svincola il ricorrente dalla allegazione o dalla dimostrazione delle conseguenze pregiudizievoli scaturite dall’inadempimento del dovere: allegazione questa che la giurisprudenza di questa Corte normalmente esige, allorché afferma che la parte che propone ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell’attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l’onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, la impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma mira a eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l’annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata.

Diversamente ragionando, secondo questo orientamento, si verrebbe a riattribuire al ricorrente non solo l’onere di allegazione ma anche quello della prova, interferendo con i tratti fondanti della disciplina armonizzata dell’Unione; appaiono peraltro evidenti sia l’esigenza di coordinamento di questo orientamento con la giurisprudenza della Corte in tema di denuncia di nullità processuali, sia la necessità di armonizzare le soluzioni interpretative con il diritto della Unione.

5. Un secondo orientamento propugna la tesi che chi intenda denunciare con ricorso per cassazione la violazione da parte del giudice di merito del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere rigettato la domanda senza indicare le fonti di informazione da cui ha tratto le conclusioni, ha l’onere di allegare che esistono COI (Country of Origin Informationi) aggiornate e attendibili dimostrative dell’esistenza, nella regione di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, di indicarne gli estremi e di riassumerne (o trascriverne) il contenuto, al fine di evidenziare che, se il giudice ne avesse tenuto conto, l’esito della lite sarebbe stato diverso, non potendo altrimenti la Corte apprezzare l’astratta rilevanza del vizio dedotto e, conseguentemente, valutare l’interesse all’impugnazione ex art. 100 c.p.c.. Il requisito dell’interesse a ricorrere, quale condizione di ammissibilità dell’impugnazione, richiederebbe quindi al ricorrente l’onere di dimostrare il fondamento della sua richiesta, ingiustamente sacrificato dall’inadempimento del dovere di cooperazione istruttoria, in una prospettiva in cui non pare immediatamente evidente il confine fra la verifica delle condizioni di ammissibilità dell’impugnazione e il merito della domanda. Le pronunce del secondo orientamento, nell’affermare l’onere di allegazione e trascrizione o almeno di citazione e sintesi delle COI pretermesse, sembrano riferirsi anche a fonti e documenti non prodotti – o non necessariamente prodotti nel giudizio di merito – e il cui esame verrebbe in rilievo per la prima volta nel giudizio di legittimità quale condizione di ammissibilità della censura.

Non è tuttavia chiaro, però, se i relativi documenti possano essere introdotti per la prima volta nel giudizio di legittimità, in deroga all’art. 372 c.p.c., o se la parte possa limitarsi ad una mera allegazione “vestita” delle fonti informative alternative, la cui effettiva esistenza e il cui concreto contenuto non rientrano nelle indagini dovute dalla Corte di Cassazione.

6. Si pone pertanto un complesso problema ermeneutico, non esente da collegamenti al diritto dell’Unione Europea e ai principi generali in tema di deduzione degli errores in procedendo.

7. Per questa ragione non ricorrono le ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5, sicché il ricorso deve essere rimesso alla pubblica udienza ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

Rimette la trattazione del ricorso all’udienza pubblica della I Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA