Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23517 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 20/09/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 20/09/2019), n.23517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16646/2014 proposto da:

RIVA & MARIANI GROUP S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO DI DONO

3/A, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DE BERARDINIS, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLAUDIO ZAMBRANO,

VINCENZO MOZZI, PIETRO ZAMBRANO;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV

NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato LORELLA FRASCONA’, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANDOMENICO

CATALANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1335/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/12/2013 R.G.N. 563/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/05/2019 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato DANIELE MARIANI per delega verbale Avvocato PAOLO DE

BERARDINIS;

udito l’Avvocato GIANDOMENICO CATALANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto legittimo l’aumento del tasso di premio per il periodo 2009/2010, richiesto dall’Inail alla soc. Riva & Mariani Group in relazione alla malattia professionale, mesotelioma pleurico,contratta dal lavoratore G.O. in favore del quale l’Inail aveva costituito una rendita dal 2008, commutata dopo la morte del lavoratore nel 2009, in rendita ai superstiti.

Ha affermato che il G. aveva svolto attività di operaio coibentatore presso aziende che svolgevano attività di coibentazione (Italfac, Coprel – che aveva sporto denuncia di malattia professionale riconoscendo il rischio di esposizione all’amianto, Montaggi Impianti, Termacoitalia, Coprel, Riva e Mariani Sud, Coterma – incorporata per fusione nell’attuale appellante, Riva e Mariani Group spa).

Secondo la Corte ai fini della decisione non era richiamabile la disciplina di cui all’art. 2087 c.c. e la necessità di individuare il nesso causale che era estraneo alla materia del premio assicurativo per rischio da esposizione all’amianto. La Corte ha rilevato che la malattia professionale in esame rientrava nelle tabelle Inail sicchè sussisteva una presunzione di nesso causalità per espressa previsione normativa tra malattia e attività lavorativa.

Circa la legittimazione della soc Riva & Mariani Group la Corte ha rilevato che dall’1/6/1994 al 30/6/2008 il G. aveva sostanzialmente senza soluzione di continuità lavorato per la soc. appellante per effetto dei trasferimenti del rapporto di lavoro che si erano succeduti, che era rimasto invariato il rischio di esposizione all’amianto e che ai sensi del D.M. 12 dicembre 2000, art. 25, comma 2, nei casi in cui non ricorre una modificazione del rischio già coperto dall’assicurazione non rilevano le variazioni riguardanti il titolare della stessa, il domicilio, nonchè il cambiamento di ragione sociale, il trasferimento dell’azienda.

2. Avverso la sentenza ricorre la Riva & Mariani Group spa con 7 motivi. Resiste l’Inail che deposita anche una memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 3, D.M. 9 aprile 2008, art. 57, lett. B, nonchè degli artt. 2087 e 2697 c.c..

Osserva che incombe all’Inail provare il presupposto del diritto al pagamento del premio per un tasso più elevato; che tale presupposto era appunto l’addebitabilità alla Riva e Mariani Group della malattia del G. e che erroneamente la Corte aveva applicato il principio di presunzione di indennizzabilità violando in tal modo l’art. 2697 c.c., sulla ripartizione dell’onere della prova, nonchè le norme e i principi che regolano la prova del nesso causale e la responsabilità del datore di lavoro da esposizione ad amianto ex art. 2087 c.c..

4. Con il secondo motivo denuncia omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione attinenti la sussistenza o meno del nesso di causalità e quindi dell’esistenza o meno di responsabilità ex art. 2087 c.c., quali la circostanza che il G. aveva lavorato fin dal 1967 in attività con altissima esposizione ad amianto;che il periodo nel quale era presumibile l’inalazione della dose innescante era da individuarsi tra gli anni 70 e 80, ossia ben prima del rapporto con la Coprel e che non era stato svolto alcun accertamento di inosservanza delle cautele suoi luoghi di lavoro.

5. Con il terzo motivo denuncia omesso esame di fatti decisivi attinenti i rapporti societari ritenuti rilevanti dall’INAIL. L’Istituto aveva ritenuto responsabile la società ricorrente per il fatto che la stessa aveva incorporato per fusione sia la Coprel sia la Italfec, ma la Corte non aveva invece valutato che non vi era stata alcuna incorporazione per fusione nè della Coprel nè della Italfec.

6.Con il quarto motivo denuncia omesso esame del fatto storico relativo al mutamento della giustificazione offerta dall’Inail. Nel costituirsi Inail aveva depositato un prospetto che evidenziava tutta una serie di eventi la cui incidenza sulla quantificazione del tasso non era mai stata in precedenza indicata alla società e non esaminati dalla Corte. Se come affermato dalla Inail essi incidevano sulla misura del premio avrebbero dovuto essere esaminati nel caso di ritorno al tasso precedente come influenzato dalla malattia del G..

7. Con il quinto motivo denuncia violazione del D.M. 12 dicembre 2000, art. 25. Non era giustificata l’applicazione di detta norma non avendo l’Inail provato che il fattore di rischio era rimasto immutato anche dopo l’acquisizione di Coterma da parte della ricorrente.

8.Con il sesto motivo denuncia anomalia motivazionale e violazione di legge costituzionalmente rilevante. La Corte non motiva circa l’affermazione che il fattore rischio era rimasto lo stesso ledendo la garanzia di cui all’art. 111 Cost., in base al quale i provvedimenti devono essere motivati.

9. Con il settimo motivo denuncia nullità della sentenza per carenza di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

10. I motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono infondati.

11. Il presupposto dell’aumento del tasso di tariffa, in forza del quale l’Inali ha richiesto il pagamento dei maggiori contributi per cui è causa, risiede nelle previsioni del D.M. 12 dicembre 2000, artt. 22 e 23, in base al quale “Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell’attività, il tasso medio di tariffa è ogni anno suscettibile di una oscillazione in riduzione o in aumento determinata, ai sensi dei commi 6 e 7, in relazione all’andamento degli infortuni e delle malattie professionali dell’azienda, tenuto conto del tasso specifico aziendale e del numero dei lavoratori-anno del periodo”.

Onere dell’Inail è quindi quello di allegare e, ove ciò fosse stato oggetto di contestazione, fornire la prova, di avere provveduto, nel periodo di riferimento, all’indennizzo che aveva determinato la variazione in aumento del tasso specifico aziendale, costituendo per contro oggetto di eventuale specifica eccezione da parte della contribuente la deduzione dell’insussistenza delle circostanze fattuali che avrebbero reso legittimo tale indennizzo.

A riguardo questa Corte ha affermato che (cfr. Cass. n. 778/1995, n. 17781/2004)”. In tema di criteri per la determinazione del premio per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il datore di lavoro che, pur in presenza di oneri effettivamente sostenuti dall’I.N.A.I.L. per l’erogazione di prestazioni assicurative ai lavoratori dell’azienda, per un ammontare tale da implicare oscillazione in aumento del tasso specifico aziendale, assuma di essere tenuto al versamento di un premio di importo inferiore a quello preteso dall’Istituto stesso, postula necessariamente la giuridica inefficacia, nei propri confronti, del fatto costitutivo di siffatta pretesa, solo in tal guisa potendo sottrarsi alle obbligazioni nascenti dal rapporto di assicurazione e dalla specifica disciplina della determinazione dei premi. Ne consegue, in applicazione dei criteri di distribuzione dell’onere della prova dettati dall’art. 2697 c.c., che ove la suddetta postulazione di inefficacia – sia essa dedotta quale mezzo di difesa per ottenere la semplice reiezione della domanda proposta dall’Istituto (nel qual caso si tratta di onere probatorio dei fatti costitutivi dell’eccezione), sia essa posta a fondamento della domanda di ripetizione delle maggiori somme versate (nel qual caso si tratta di onere probatorio dei fatti costitutivi del vantato diritto alla restituzione) – venga affidato all’assunto della non riconducibilità degli oneri (che l’Istituto assicuratore dimostri di avere effettivamente sopportato) per i lavoratori dell’azienda a specifiche condizioni di rischio riscontrabili nella medesima, ovvero alla deduzione di erronee duplicazioni, incombe al datore di lavoro l’onere di fornire al giudice la dimostrazione di questi fatti sui quali fonda la propria eccezione o la propria domanda”.

12. Nella specie, pacifico il dato del pagamento della rendita per mesotelioma pleurico e poi della rendita ai superstiti a favore del dipendente G., la ricorrente lamenta che la Corte territoriale non aveva svolto alcun accertamento della colpevolezza del datore di lavoro, del nesso causale tra l’attività lavorativa e la malattia denunciata.

Le censure sono infondate.

Nell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il tasso specifico aziendale deve essere calcolato includendo le malattie professionali o gli infortuni purchè tali eventi siano ricompresi nell’ambito di tutela stabilito dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Cass. 29 maggio 1996, n. 4953; Cass. 2 giugno 1998, n. 5408).

13. Nella specie è incontestabile che la malattia professionale in questione e la lavorazione cui era addetto il G. rientra nelle tabelle Inail sicchè sussiste una presunzione di nesso di causalità per espressa previsione contenuta nel D.M. 9 aprile 2008, che al numero 57/B prevede l’indennizzabilità del mesotelioma pleurico in relazione alla lavorazioni che espongono all’azione di fibre di asbesto e che l’indennizzo non è soggetto ad alcun limite di tempo dalla cessazione del rischio.

14. Va ricordato, infatti, che, in materia di tutela assicurativa delle malattie professionali, la tabellazione rappresenta l’approdo e la cristallizzazione di giudizi scientifici specifici sull’esistenza del nesso di causalità. La tabella è prevista dalla legge, viene redatta ed aggiornata in base alla legge, proprio allo scopo di agevolare il lavoratore esposto a determinati rischi nella dimostrazione del nesso di causalità sul terreno assicurativo INAIL. Talche, quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore basterà provare la malattia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva (anch’essa tabellata) perchè il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge (sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch’esso indicato in tabella). Ora, è certamente vero che la presunzione in questione non sia assoluta (Cass. 14023/2004), rimanendo la possibilità per l’INAIL di provare una diagnosi differenziale, ossia di fornire la prova contraria idonea a vincere la presunzione legale dimostrando l’intervento causale di fattori patogeni extralavorativi. Ma occorre che tale prova attinga ad un fattore causale dotato di efficacia esclusiva, idonea a superare l’efficacia della prova presuntiva dell’accertata esposizione professionale e della tabella.

15. Nella fattispecie in esame non vi sono elementi per ritenere che il riconoscimento della rendita effettuato dall’Inali non sia rispondente ai principi sanciti dalla normativa o che sia avvenuto al di fuori della disciplina applicabile. La soc. ricorrente non ha fornito alcun elemento al fine di escludere che la malattia che ha portato alla morte il lavoratore sia, invece, riconducibile a diverso e specifico fattore ben individuato.

16. Circa la legittimazione passiva (di cui ai motivi 3, 4 e 5) la Corte ha ritenuto da un lato che la ricorrente avrebbe dovuto rispondere della malattia che aveva colpito il G. per il fatto che aveva incorporato sia la Coprel che la Italfec. Dall’altro lato,la Corte ha evidenziato che l’esposizione all’amianto, cui il G. era stato esposto nel corso del rapporto quale addetto al medesimo stabilimento, era rimasta invariata e che l’assenza di mutamenti nel fattore di rischio giustificava l’applicazione dell’art. 25 MAT 12/12/2000 secondo cui “Nei casi in cui non ricorra una modificazione nella natura del rischio già coperto dall’assicurazione non rilevano le variazioni riguardanti il titolare della stessa, il domicilio e la residenza di esso, la sede legale, nonchè il cambiamento di ragione sociale, il trasferimento dell’azienda, il passaggio di un datore di lavoro ad una diversa gestione tariffaria”.

Non è censurabile – e dunque la motivazione della sentenza è comunque adeguata – la ritenuta applicabilità del principio di irrilevanza, ai fini delle oscillazioni in aumento o in diminuzione del tasso di premio, delle modifiche della compagine societaria datoriale a parità di esposizione a rischio. Le generiche affermazioni della ricorrente circa la mancanza di prova della permanenza del medesimo rischio o la modifica dello stesso sono circostanze non provate che la ricorrente si limita solo genericamente a ipotizzare.

17. Infine la censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione risulta del tutto priva di qualsiasi fondatezza avendo la Corte fornito una motivazione senz’altro congrua.

18. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente a pagare le spese processuali.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 8.000,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

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