Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23517 del 18/11/2016

Cassazione civile sez. II, 18/11/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 18/11/2016), n.23517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24605/2012 proposto da:

EPOCA SRL, (OMISSIS), IN PERSONA DELL’AMM.RE E LEGALE RAPP.TE;

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO CALDERARA 41, presso

lo studio dell’avvocato PIERLUIGI GUERRIERO, rappresentata e difesa

dagli avvocati CLAUDIO VERGINE, ANTONIETTA CARRETTA, RICCARDO

SEIBOLD;

– ricorrente –

contro

P.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CASSIODORO 9, presso lo studio dell’avvocato MARIO NUZZO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI GABRIELLI,

PAOLA DORBOLO’;

– controricorrente –

e contro

CENTRAL PARK SRL, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 475/2011 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 17/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato Andrea Duranti con delega depositata in udienza

dell’Avv. Mario Nuzzo difensore del controricorrente che ribadisce

l’accettazione alla rinuncia già pervenuta via pec;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’estinzione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Epoca srl ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza 17.8.2011 della Corte d’Appello di Trieste nel giudizio di impugnazione da essa promossa nei confronti di P.D. e Central Park srl.

Resiste con controricorso il solo P., mentre la Central Park srl non ha svolto in queste sede attività difensiva.

5 Nell’imminenza dell’udienza è pervenuto atto di rinunzia al ricorso per cassazione, sottoscritto dalla parte e dal suo difensore ed accettato, dal controricorrente da suo difensore.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che la rinunzia all’impugnazione comporta ai sensi dell’art. 390 c.p.c. e segg., l’estinzione del processo senza alcuna pronuncia sulle spese avendo la controparte aderito alla rinunzia (art. 391 c.p.c., u.c.).

PQM

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinunzia.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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