Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23517 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.09/10/2017),  n. 23517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13615-2012 proposto da:

E.M., C.F. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato

VINCENZO DI PALMA, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR PRESSO LA

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134 presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3592/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/05/2011 R.G.N. 2918/08.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza n. 3592/2011, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa inter partes dal Tribunale della stessa città con la quale era stata respinta la domanda, proposta da E.M., volta ad ottenere la dichiarazione di nullità della clausola di durata apposta al contratto stipulato con Poste Italiane spa dall’1.7.2002 al 30.9.2002 “ai sensi della vigente normativa per esigenze tecniche organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento delle risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, prodotti o servizi, nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002 congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo”, con condanna ella azienda alla reintegra nel posto di lavoro e al pagamento delle mensilità dalla interruzione fino al ripristino;

che avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione E.M. affidato a quattro motivi;

che Poste Italiane spa ha resistito con controricorso;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso per cassazione, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4,comma 2, art. 12 preleggi, artt. 1362 c.c. e ss, artt. 1325 c.c. e ss (art. 360 c.p.c., n. 3) perchè la causale utilizzata nel contratto, relativamente al generico ed indifferenziato riferimento alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, non poteva ritenersi specifica e non erano stati indicati concreti elementi atti a rapportare le svariate causali addotte alle esigenze dell’ufficio o della filiale cui era stato destinato il lavoratore; 2) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2 e art. 2697 c.c. perchè Poste Italiane spa non aveva fornito alcuna prova del numero, delle mansioni e della collocazione aziendale del personale interessato alla mobilità in modo da verificare se sussistesse realmente la necessità di sostituire i lavoratori in mobilità; 3) la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) perchè erano state indicate diverse esigenze, inconciliabili tra loro, senza alcuna specificazione sul collegamento con la sede di lavoro, con l’inquadramento ed il numero dei lavoratori collocati in ferie; 4) la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4) in relazione all’art. 2697 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la società avesse assolto all’onere probatorio su di essa gravante con la produzione del prospetto dalla medesima redatto non contenente la dimostrazione che il lavoratore fosse stato effettivamente adibito alla sostituzione di personale assente;

che le censure, per la loro connessione, possono essere esaminate congiuntamente;

che, in via preliminare, va rimarcato che giudici di secondo grado si sono attenuti ai principi affermati da questa Corte circa la possibilità che nel contratto a termine possano essere indicate due ragioni legittimanti, ove non sussista incompatibilità o intrinseca contraddittorietà, e che è sufficiente l’esistenza di una condizione legittimante sia nel regime della L. n. 230 del 1962, art. 1 che nella disciplina successiva (cfr. in motivazione Cass. n. 16396/2008; Cass. n. 6328/2010; Cass. n. 7331/2014): nel caso di specie, le esigenze poste a base del contratto (tecniche, organizzative e produttive conseguenti ai processi di riorganizzazione e riposizionamento di risorse, da un lato, e sostitutive, dall’altro) non sono contrastanti tra loro e possono coesistere autonomamente proprio perchè riguardano un determinato periodo dell’anno (quello del contratto, luglio-settembre) in cui è fisiologico che il personale debba fruire delle ferie in un contesto già reso problematico dai processi riorganizzativi che erano in atto;

che, quanto all’esame delle ragioni sostitutive, come affermato da questa Corte (cfr. tra le altre Cass. 26.1.2010 n. 1577; Cass. 26.1.2010 n. 1576), in tema di assunzione a termine di lavoratori per esigenze sostitutive, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 214/2009, l’onere di specificazione delle ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e a veridicità della causa di apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa; in un quadro caratterizzato dalla definizione di un criterio elastico, che si riflette poi sulla relatività della verifica delle esigenze sostitutive in concreto, per la legittimità dell’apposizione del termine è sufficiente, quindi, l’indicazione di elementi ulteriori che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente (Cass. n. 4267/2011; Cass. n. 27052/2011; Cass. n. 8966/2012; Cass. n. 1928/2014);

che, nel caso concreto, la Corte distrettuale si è attenuta a tali principi, condividendo la ratio decidendi del primo giudice secondo cui, presso il CMP di Napoli, nello stesso periodo del rapporto di lavoro dell’ E., il personale in servizio aveva totalizzato un numero di assenze per ferie superiore a quello delle giornate lavorative del personale impiegato a termine;

che, con il quarto motivo, il ricorrente muove in sostanza alla sentenza impugnata inammissibili censure, essendo la pronuncia della Corte di appello assistita da motivazione logica e ampiamente sufficiente in quanto era stato specificato che l’argomentazione sopra indicata (in ordine al prospetto riepilogativo delle giornate di assenza) non era stata oggetto di specifica impugnazione dall’allora parte appellante per cui la reintroduzione, in questa sede di legittimità, della questione sulla efficacia probatoria del prospetto si rivela inammissibilmente riproposta;

che correttamente è stato ritenuto, quindi, assorbito in appello l’esame delle ulteriori doglianze essendo stato valutato che la società aveva assolto all’onere di dimostrare la sussistenza tra le esigenze sostitutive e la rilevante scopertura degli addetti al servizio di sportelleria cui era stato destinato l’ E. con la stipula del contratto a termine di cui è processo;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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