Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23516 del 27/08/2021
Cassazione civile sez. VI, 27/08/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 27/08/2021), n.23516
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 31401-2018 proposto da:
P.P., D.P.R.D., entrambi personalmente
e quali eredi di P.V., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA ANGELO EMO 144, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO
CALARCO, rappresentati e difesi dall’avvocato SIMONE GASPARRONI;
– ricorrenti –
contro
HYPO VORALBERGER BANK AG, in persona dei legali rappresentanti pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EUSTACHIO MANFREDI
5, presso lo studio dell’avvocato LUCA MAZZEO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CHRISTOPH SENONER;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 91/2018 della CORTE D’APPELLO di TRENTO
SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO, depositata il 14/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 16/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO
FALABELLA.
LA CORTE OSSERVA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – Con sentenza del 14 luglio 2018 la Corte di appello di Trento, in accoglimento dell’appello incidentale proposto da Voralberg Landes und Hypothekenbank AG – ora Hypo Voralberg Bank AG -respingeva l’opposizione a precetto proposta da P.P. e D.P.R.D. e dichiarava che il primo era debitore, nei confronti della appellante incidentale, per la somma di Euro 198.269,39, oltre interessi. P. e D.P. avevano infatti proposto opposizione al precetto intimato da Voralberg Landes und Hypothekenbank, che si assumeva creditrice nei confronti degli intimati in forza di un contratto di mutuo ipotecario stipulato l’8 marzo 2005. Il Tribunale di Bolzano, aveva pronunciato sentenza reputando usurario l’interesse moratorio convenuto col contratto di mutuo; il giudice del gravame aveva ritenuto invece che non si fosse determinato un superamento del tasso soglia, giacché ai fini dell’usura andava considerata la maggiorazione media per il ritardato pagamento, pari a 2,1 punti percentuali.
2. – Avverso la sentenza pronunciata dalla Corte tridentina P.P. e D.P.R.D. ricorrono per cassazione: lo fanno con una impugnazione affidata a un solo motivo. Resiste con controricorso Hypo Voralberg Bank AG.
3. – I ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione di norme di diritto per aver determinato ed in concreto applicato il tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto di mutuo in violazione della L. n. 108 del 1996, art. 2, commi 1 e 4, e del D.M. 17 dicembre 2004, art. 2, comma 2, in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali, con conseguente omessa applicazione dell’art. 1815 c.c., comma 2. Deducono: che il parametro del 2,1%, quale maggiorazione media degli interessi corrispettivi rilevata statisticamente, “non può in alcun modo essere utilizzato per ‘costruire’ un tasso soglia alternativo, specifico degli interessi moratori”; che la Corte distrettuale aveva erroneamente impiegato tale coefficiente numerico per operare la maggiorazione del tasso soglia anziché del tasso effettivo globale medio (TEGM); che in conseguenza dell’inesattezza del metodo di calcolo adottato, il giudice del gravame aveva mancato di fare applicazione dell’art. 1815 c.c., comma 2, che sanzionerebbe con una pena civile, consistente nella trasformazione del mutuo da oneroso a gratuito, la pattuizione di interessi usurari.
4. – Il Collegio reputa che il ricorso presenti profili di complessità che ne sconsigliano la trattazione presso la sezione filtro.
P.Q.M.
La Corte:
rimette il ricorso alla prima sezione civile, perché sia destinato alla trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 16 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2021