Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23516 del 18/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 18/11/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 18/11/2016), n.23516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16387/2014 proposto da:

S.C., S.I., S.F., S.R.,

S.A., IN QUALITA’ DI EREDI DI S.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, C/O STUDIO AVV. FEDERICA BRIGANTE LARGO

STRINDBERG 43/10, rappresentati e difesi dall’Avv. BRUNI NADIA;

– ricorrenti –

contro

EBRON SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2487/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato Bruni Nadia difensore dei ricorrenti che si riporta

al ricorso introduttivo e chiede l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine, il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione 8.7.1998 S.L. e i figli C., F., I., R. e A. convennero davanti al Tribunale di Latina la Ebron srl esponendo, per quanto ancora interessa:

– che S.L. aveva concluso, con scrittura privata (OMISSIS), un preliminare di permuta con R.D. (intervenuto per sè o per persona da nominare) con cui si stabiliva l’obbligo del primo a trasferire al secondo un terreno edificabile in cambio di sei appartamenti più garage e cantina, da realizzare;

– che in data (OMISSIS) venne concluso da S. il contratto di vendita per il prezzo (indicato però ai soli fini fiscali) di 100.000.000 di vecchie Lire;

– che in data (OMISSIS) S.L. trasferì a ciascuno dei cinque figli uno degli appartamenti oggetto di causa, trattenendone uno per sè;

Tutto ciò premesso, gli attori domandarono che ognuno dei sei appartamenti (specificamente indicati) fosse trasferito dalla società in favore di ciascuno di essi con i garages in comune.

La società convenuta, costituitasi nel giudizio, eccepì il difetto di legittimazione passiva (per non essere stata parte del preliminare di permuta, avendo partecipato solo alla stipula del contratto di acquisto del terreno), nonchè il difetto di legittimazione attiva dei figli di S.L., essendo nulla, per difetto di forma, la donazione degli appartamenti effettuata in loro favore dal padre nel 1991.

2 Con sentenza del 27.9.2007 il Tribunale adito accolse solo la domanda di S.L., a cui trasferì l’appartamento da lui richiesto, mentre rigettò la pretesa dei figli, ritenendo fondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, perchè essi non erano stati parte del preliminare e la donazione fatta dal padre era nulla per difetto di forma.

Decidendo sull’appello principale S.A., C., I., F. e R. (proposto in qualità di eredi del genitore L., frattanto defunto) su quello incidentale spiegato dalla società, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il primo ed in accoglimento del primo motivo dell’impugnazione incidentale, ha respinto la domanda a suo tempo proposta da S.L..

Per giungere a tale conclusione, la Corte di merito, sempre per quanto interessa, ha osservato:

– che gli S. avevano agito esclusivamente quali eredi del padre, al quale pertanto succedevano nella domanda da lui proposta in primo grado e non suscettibile di modifica in appello, stante il divieto dell’art. 345 c.p.c.;

– che in primo grado S.L. si era limitato chiedere la consegna di un unico appartamento, mediante sentenza traslativa costitutiva;

che il primo motivo dell’appello incidentale (sull’accoglimento della domanda di S.L.) era da ritenersi fondato, non ravvisandosi nessun collegamento negoziale (per mancanza dei necessari requisiti soggettivi oggettivi) tra il preliminare del (OMISSIS) stipulato tra S.L. e il R., per sè o per persona da nominare, e il contratto del (OMISSIS) con cui S. aveva alienato R., quale amministratore unico e legale rappresentante della Ebron srl il medesimo immobile al prezzo di Lire 100.000.000 (versato in favore della parte venditrice, come da ampia quietanza liberatoria rilasciata);

– che la dichiarazione del (OMISSIS) a firma del R. (con cui si precisava che il corrispettivo della vendita non era rappresentato dal prezzo ma dagli appartamenti da costruire) non poteva valere come controdichiarazione ai fini della prova della simulazione relativa del prezzo (quanto alla dedotta permuta in luogo della vendita) perchè proveniente da un soggetto diverso, cioè da R., non qualificatosi come legale rappresentante della società.

3 Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione S.A., C., I., F. e R., quali eredi del defunto genitore L., sulla base di due motivi.

La Ebron srl non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Con il primo motivo gli S. denunziano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 292, 331 e 343 c.p.c.. Secondo la tesi dei ricorrenti, l’appello incidentale proposto dalla Ebron va dichiarato inammissibile per omessa notifica agli appellanti “iure proprio” in quanto parti non presenti nel giudizio di secondo grado. Rilevano che in appello sussistono le medesime esigenze di rispetto del contraddittorio e di tutela del diritto di difesa del contumace, con conseguente necessità di notifica a questi ultimi della comparsa di risposta. Ritengono inammissibile anche l’appello incidentale nei riguardi degli S. in qualità di eredi di S.L., perchè “non proposto nei confronti di questi ultimi nella qualità di iure hereditario”. Ritengono altresì ormai precluso l’appello incidentale per decorso dei termini con conseguente formazione del giudicato sulla decisione di parziale accoglimento della domanda di S.L. emessa in primo grado.

Il motivo è infondato.

Nella sentenza impugnata (pag. 6) si legge che i fratelli S. avevano proposto appello “in qualità di eredi del defunto S.L.”.

Risulta altresì, sempre dalla sentenza impugnata che la Ebron, nel costituirsi nel giudizio di gravame, aveva posto in evidenza innanzitutto l’impugnazione della sentenza “nella dichiarata qualità di eredi di S.L. e non in proprio”.

Appare dunque evidente che l’appello incidentale, contenuto nella comparsa di costituzione era stato proposto contro gli S. nella qualità di eredi del genitore defunto, così come essi si erano qualificati il che, logicamente, rendeva superfluo anche la notifica dell’appello incidentale agli S. “in proprio”, posto che la censura mossa dalla società Ebron con il primo motivo dell’impugnazione incidentale riguardava la domanda del solo S.L. (che il Tribunale aveva accolto disponendo il trasferimento dell’appartamento da lui richiesto con le relative pertinenze) e, dunque, una volta intervenuto il decesso dell’attore, alla delibazione di tale domanda non potevano che essere interessati gli eredi, regolarmente in giudizio, come si è detto.

La censura, dunque, fondata, su un inutile formalismo, non coglie nel segno.

2 Col secondo motivo i ricorrenti denunziano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rimproverando alla Corte di Appello una motivazione palesemente illogica e insufficiente, essendosi limitata riportare gli stralci di alcuni giudicati omettendo qualunque riferimento al contenuto integrale del preliminare di permuta, (illuminante per comprendere il collegamento negoziale in senso tecnico), e del successivo contratto di vendita del (OMISSIS) (sottoscritto dallo S. e dal R. in qualità di legale rappresentante della Ebron, costruttrice degli appartamenti e delle relative pertinenze). Si addebita altresì alla Corte di merito di non avere considerato lo spostamento patrimoniale determinato dall’acquisto della proprietà del suolo in favore della Ebron e di non aver tenuto presenti le possibili qualificazioni giuridiche della clausola che prevede il diritto del promissario acquirente di acquistare per sè o per persona da nominare.

Il motivo è inammissibile perchè l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo vigente – applicabile alla sentenza impugnata, pubblicata il 3.5.2013 e quindi ben oltre il termine di entrata in vigore della novella (v. per la disciplina transitoria il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 2012) – non prevede più il vizio di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, ma “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Ora, poichè – a parte l’errata formulazione della rubrica – il contenuto della censura è impostato tutto sulla illogicità e insufficienza della motivazione adottata dalla Corte di merito in ordine al fatto ritenuto decisivo dai ricorrenti (la sottoscrizione del preliminare di permuta del (OMISSIS) da parte di S.L., fin dall’origine quale unica parte contraente, non avendo quest’ultimo indicato altri soggetti da nominare: v. pagg. SS, la doglianza non coglie nel segno. In conclusione, il ricorso va respinto restando il Collegio esonerato dalla pronuncia sulle spese, in considerazione dell’assenza di attività difensiva della Ebron.

Considerato inoltre che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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