Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23515 del 26/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/08/2021, (ud. 22/04/2021, dep. 26/08/2021), n.23515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. R.G. 33999-2019 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MARCO PAPIO 15, presso lo studio dell’avvocato ANGELO BONITO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.B., sia in proprio e in qualità di legale rappresentante

del “LABORATORIO ANALISI CLINICHE C2”, CA.RI., elettivamente

domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA

CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall’avvocato ROSARIO FRANCESCO

CRUDO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2278/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA

CALAFIORE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello principale proposto dall’ASL NAPOLI (OMISSIS) nei confronti del Laboratorio. Analisi Cliniche C2 di C.B. e Ca.Ri. s.a.s., quest’ultima anche in proprio, avverso la sentenza emessa dal Tribunale in funzione di Giudice del lavoro della stessa città, che aveva accolto la domanda proposta dalla medesima società al fine di ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’ASL NAPOLI (OMISSIS) di corrispondere, per tutte le prestazioni ricevute dal Centro, il contributo ENPAB del 2% per la quota della società facente capo ai biologi C.B. e Ca.Ri., iscritti all’ENPAB, con condanna della detta ASL al pagamento di quanto dovuto per il mancato versamento del contributo integrativo maturato sulle prestazioni relative al periodo gennaio 2010 dicembre 2012, oltre accessori;

la pronuncia ha pure disatteso l’appello incidentale proposto dagli originari ricorrenti in relazione alla compensazione delle spese disposta dal primo Giudice;

la Corte territoriale ha rilevato che per i periodi precedenti all’anno 2010, con due sentenze del Tribunale di Napoli non impugnate (n. 35296/2008 e n. 23695/2011), si era formato il giudicato favorevole alla pretesa del Centro di analisi, per cui esso non poteva che riflettersi sulla vicenda in esame essendo rimasti immutati. I presupposti ivi accertati per il perfezionamento dell’obbligo contributivo oggetto di causa;

avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione l’ASL Napoli (OMISSIS) sulla base di due motivi;

resistono con controricorso C.B., in proprio e n.q. di legale rappresentante del Centro e Ca.Ri.;

la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112,113,115,116 e 324 c.p.c., in quanto non si sarebbe dovuto attribuire rilievo al giudicato formatosi sulle sentenze del Tribunale di Napoli che avevano riconosciuto l’obbligo di corrispondere il contributo essendo ciò in contrasto con la giurisprudenza di legittimità in materia di obblighi previdenziali di durata;

con il secondo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 112,113,115 e 116 c.p.c., della L. n. 234 del 2004 e dell’art. 12 preleggi, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in quanto la motivazione addotta dalla Corte d’appello, che aveva escluso la rilevanza della L. n. 234 del 2004, per ragioni meramente cronologiche, aveva riguardato la sola efficacia del giudicato esterno intervenuto tra le parti senza esaminare la possibilità di fare applicazione analogica della detta legge;

il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto non risulta riprodotto in ricorso il testo delle sentenze passate in giudicato, i cui effetti sono stati ritenuti dalla sentenza impugnata estensibili alla fattispecie e che invece si pretende non siano influenti, né risultano allegati al ricorso;

questa Corte di cassazione ha avuto modo di affermare che nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso;

pertanto, la parte ricorrente che deduca l’esistenza del giudicato deve, a pena d’inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (Sez. 2, n. 15737, 23/6/2017, Rv. 644674; conf., ex multis, Cass. n. 13988/2018);

come affermato da Cassazione n. 17310 del 2020, l’esposto principio non può non valere nel caso inverso, ma corrispondente, in cui il ricorrente assuma l’insussistenza della preclusione da giudicato esterno, invece predicata dalla sentenza d’appello;

poiché questa Corte di cassazione, non è stata messa in condizione di conoscere il contenuto delle statuizioni irrevocabili intervenute fra le parti, non può vagliare la prospettata insussistenza della preclusione;

dunque, non viene scalfita la motivazione della sentenza impugnata là dove la stessa ha ritenuto coperto dal giudicato l’accertamento dell’obbligo di ASL Napoli (OMISSIS) di versare il contributo integrativo ENPAB del 2% anche per gli anni oggetto di causa;

quanto al secondo motivo, fatto salvo l’effetto preclusivo del giudicato radicatosi tra le parti che rende per la gran parte superflua la sua disamina, va comunque osservato che la corretta interpretazione del quadro normativo al cui interno si colloca la fattispecie (specie sotto il profilo dei pretesi effetti sull’obbligazione contributiva per cui è causa derivanti dalla L. n. 234 del 2004, art. 1, commi 39 e 40, non è quella propugnata dalla ricorrente;

occorre qui ribadire i principi affermati da Cass. n. 2236/2020, n. 2850/2020 e n. 22140 del 2021 secondo le quali l’obbligo di versare all’ente previdenziale dei biologi il contributo integrativo, di cui al D.Lgs. n. 103 del 1996, art. 8, comma 3, compete a coloro che si avvalgono dell’attività professionale degli iscritti, anche se quest’ultima venga esercitata in forma societaria o associata, incidendo il vincolo societario o associativo solo sulle concrete modalità di calcolo dell’importo contributivo dovuto ma non anche sul rapporto previdenziale intercorrente tra l’iscritto e l’Ente;

inoltre, poiché la regolamentazione contributiva appena descritta non soffre di alcuna lacuna, non vi è spazio per interpretazioni analogiche o solo estensive che attingano al disposto della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 39;

tale disposizione, peraltro, non condivide la ratio di quelle sopra applicate. Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. n. 10959 del 2018; Cass. n. 11257 del 2016; Cass. n. 11591 del 2016) esse sono relative alle società professionali mediche od odontoiatriche ed quelle di capitali ed attribuiscono a ciascun medico la quota parte della contribuzione di spettanza individuale, prevedendo che “le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale”: si è ritenuta la portata specifica della disposizione nel senso che la stessa impone una lettura appropriata e tecnica della parola “fatturato”, giacché essa non avrebbe significato ove la base di calcolo fosse già costituita dalle fatture emesse dai professionisti a fronte dei compensi ricevuti dalla società;

l’intento teleologico della norma in esame conferma che la L. n. 243 del 2004, è intervenuta a colmare una lacuna normativa (l’assoggettamento a contribuzione delle attività dei medici specialisti esterni operanti in strutture societarie), attraverso la previsione del prelievo contributivo sul fatturato annuo delle società, in qualsiasi forma costituite, prodotto dalle prestazioni specialistiche rese dai medici e odontoiatri nei confronti del Servizio pubblico. Si è voluto così evitare che, attraverso lo schermo della struttura societaria, l’attività di lavoro del medico in regime di libera professione fosse sottratta alla contribuzione previdenziale;

in definitiva, il ricorso va rigettato;

le spese seguono la soccombenza nella misura liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1700,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2021

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