Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23515 del 20/09/2019
Cassazione civile sez. lav., 20/09/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 20/09/2019), n.23515
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2957/2018 proposto da:
G.P.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato LUCA MAORI;
– ricorrente principale –
contro
UBI BANCA – UNIONE BANCHE ITALIANE S.P.A. (SOCIETA’ INCORPORANTE LA
NUOVA BANCA DELLE MARCHE BANCA ADRIATICA S.P.A.), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DI RIPETTA N. 70, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO
LOTTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
FABRIZIO SAVERIO, SALVATORE FLORIO;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
contro
G.P.F.;
– ricorrente principale – controricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1353/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 16/11/2017 R.G.N. 629/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/05/2019 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CELESTE Alberto, che ha concluso per: estinzione;
udito l’Avvocato UBERTO GASPARINI ZACCO per delega LUCA MAORI;
udito l’Avvocato ACHILLE BORRELLI per delega verbale Avvocato
FABRIZIO SAVERIO.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Corte di appello di Bologna, decidendo sui ricorsi in riassunzione a seguito di rinvio da parte della Corte di Cassazione della sentenza della Corte di appello di Ancona n. 173 del 3 aprile 2015, in parziale accoglimento del reclamo principale e di quello incidentale, ha condannato la UBI Banca s.p.a., avente causa della Banca delle Marche s.p.a., a corrispondere a G.P.F. l’indennità sostitutiva del preavviso quantificata in sei mesi della retribuzione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, determinando la retribuzione globale di fatto in Euro 22.053,54 oltre al fringe benefit dell’autovettura pari ad Euro 2.997,00, escludendo invece gli importi versati per la previdenza complementare e per il fondo FUCD. La Corte territoriale ha escluso che il comunicato stampa del 7 febbraio 2013 potesse essere qualificato come licenziamento ed ha ritenuto, invece, non arbitrario e privo di giusta causa, il licenziamento intimato al G. dalla Banca delle Marche nel mese di febbraio del 2013, nell’ambito delle iniziative di ristrutturazione degli assets e di riassetto del managment adottate dalla Banca, una volta riscontrata la prossimità al default e tenuto conto del dissenso manifestatosi nell’ambito del Comitato di Controllo e Rischi del 20.12.2012. Ha quindi ordinato la restituzione delle maggiori somme percepite in esecuzione della precedente sentenza di appello.
2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso G.P.F. che articola cinque motivi. Resiste con controricorso UBI Banca s.p.a. e propone ricorso incidentale affidato a sei motivi. Oppone difese al ricorso incidentale il G. con controricorso. Ubi Banca s.p.a. ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c., insistendo nelle conclusioni prese. Quindi, il 7 maggio 2019 è stata depositata copia autentica del verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in data 6 maggio 2019 e la Banca ha chiesto che la controversia venga definita con una dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Il 7 maggio anche il ricorrente G.P.F. ha dato atto che tra le parti è venuta meno ogni ragione del contendere ed ha depositato atto di rinuncia ai sensi dell’art. 306 c.p.c..
3. Tanto premesso rileva il Collegio che dalla documentazione depositata in giudizio da entrambe le parti emerge che le stesse hanno definito la controversia tra loro pendente alle condizioni indicate nel verbale di conciliazione del 6 maggio 2019, da entrambe depositato in giudizio, anche con riguardo alle spese che sono state compensate interamente tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019