Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23515 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.09/10/2017),  n. 23515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11954-2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134 presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.H., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO

MIRABELLO 17, presso lo studio dell’avvocato FULVIO ZARDO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE MISCIONE, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 925/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 04/05/2011 R.G.N. 723/06.

Fatto

RILEVATO

1. che la Corte di appello di Bologna, pronunziando sull’impugnazione di Poste Italiane s.p.a., ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata dichiarata la nullità del termine apposto al contratto stipulato tra D.H. e la società Poste e quest’ultima condannata alla riammissione in servizio della lavoratrice ed al risarcimento del danno pari alle retribuzioni non corrisposte dalla messa in mora, oltre accessori, salvo l’aliunde perceptum;

1.1. che la statuizione di conferma è stata fondata sulla improcedibilità del ricorso in appello notificato, per la prima volta, alla D. in data 16 febbraio 2010 e cioè in data successiva a quella dell’udienza di discussione fissata per il giorno 28 gennaio 2010;

1.2. che, in particolare, la Corte di appello ha rilevato di non avere concesso alla difesa di parte appellante neppure il termine perentorio ex art. 291 cod. proc. civ.per il rinnovo della notifica “essendosi – per così dire-risolta l’udienza del giorno 28 gennaio 2010 nella semplice sostituzione del giudice relatore, con rinvio alla udienza del giorno 5 ottobre 2010”; ha, inoltre osservato che, trattandosi di termine sottratto alla disponibilità delle parti, alcun effetto sanante poteva conseguire alla costituzione della parte appellata la quale, peraltro, aveva preliminarmente eccepito la improcedibilità del ricorso;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a. sulla base di un unico motivo;

3. che D.H. ha depositato controricorso, successivamente illustrato con “note”;

Diritto

CONSIDERATO

1. che con l’unico motivo di ricorso Poste Italiane s.p.a., premesso di non avere ricevuto rituale comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza di discussione fissata originariamente per il giorno 28 gennaio 2010, che di tale udienza aveva avuto conoscenza “in altro modo”, non in tempo utile per la notifica dell’appello nei termini di rito, ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 435 c.p.c., comma 3, e dell’art. 164 c.p.c., censurando la decisione per non avere rilevato che, rispetto all’udienza di rinvio, vi era stata rituale notifica del ricorso in appello, del decreto di fissazione dell’udienza di discussione e del verbale dell’udienza del 28 gennaio 2010, dal quale – sostiene- si evince che il rinvio era stato effettuato “naturalmente” al fine di permettere alla Società Poste Italiane la notifica del ricorso in appello. Ha, inoltre rilevato che la costituzione della parte appellata all’udienza del 10 ottobre 2010 aveva comunque sanato ogni possibile profilo di nullità;

2. che il ricorso è infondato;

2.1. che, in linea generale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel rito del lavoro, la mancanza di comunicazione all’appellante dell’avvenuto deposito del decreto di fissazione dell’udienza di discussione, escludendo l’insorgere dell’onere di quest’ultimo di provvedere alla notificazione dell’atto di gravame e del decreto stesso, non è incompatibile con la conservazione dell’effetto preclusivo del giudicato conseguente al tempestivo deposito del ricorso in appello, sicchè quando sopravvenga, a causa di detta mancanza, l’impossibilità di eseguire tempestivamente la notificazione, dev’essere disposta la fissazione di altra udienza di discussione in data idonea a consentirla rispettando i termini, potendo, peraltro, il contraddittorio ritenersi validamente costituito anche quando il collegio, senza emettere un formale provvedimento di rinnovo, si sia limitato, all’udienza di discussione originariamente fissata, a disporne il rinvio e l’appellante, nell’osservanza dei ripetuti termini, abbia notificato alla controparte copia del ricorso in appello e del decreto del presidente nonchè del verbale dell’udienza in cui è stato disposto il rinvio. (Cass. 29/12/2016 n. 27375, Cass. 27/10/2010 21978; Cass. 14/11/1991 n. 12147);

2.2. che è stato altresì chiarito che le comunicazioni di cancelleria sono validamente eseguite, anche in forme equipollenti a quelle previste dall’art. 136 c.p.c. e art. 45 disp. att. cod., purchè sia certa l’avvenuta consegna del decreto di fissazione dell’udienza di discussione e la precisa individuazione del destinatario (Cass. 10/10/2014 n. 21428);

2.3. che parte ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non ha specificato le modalità e l’epoca con le quali aveva avuto conoscenza della data di fissazione dell’udienza di discussione del 28 gennaio 2010 – alla quale era stata, comunque, presente – allegazione indispensabile al fine di consentire al giudice di legittimità la verifica ex actis della idoneità delle forme attraverso le quali aveva avuto conoscenza del decreto di fissazione dell’udienza di discussione, a costituire equipollente della comunicazione di cancelleria che si asserisce omessa;

2.4. che il giudice di appello ha espressamente escluso che il rinvio dell’originaria udienza di discussione era stato determinato dalla concessione di un termine ai sensi dell’art. 291 c.p.c.;

2.5. che la decisione adottata risulta conforme al principio affermato da questa Corte secondo il quale nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell’attività processuale cui l’atto è finalizzato con conseguente declaratoria di chiusura del processo in rito, per improcedibilità, non essendo consentito al giudice assegnare all’appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, senza che possa giovare all’appellante la mancata comunicazione del decreto di fissazione di udienza da parte della cancelleria, quando comunque abbia acquisito conoscenza, attraverso un mezzo idoneo equipollente, della data fissata per la discussione della causa. (Cass. 28/09/2016 n. 19191);

3. che a tanto consegue il rigetto del ricorso;

4. che le spese del giudizio sono regolate secondo soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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