Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23514 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 20/09/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 20/09/2019), n.23514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5177-2018 proposto da:

I.F.C.A. – ISTITUTO FIORENTINO DI CURE E ASSISTENZA S.P.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 332, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE DE MAJO, rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANO

CHITI, VITTORIO BECHI;

– ricorrente –

contro

I.O.;

– intimata –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il

07/12/2017 R.G.N. 1241/2016;

avverso la sentenza definitiva n. 925/2016 del TRIBUNALE DI FIRENZE,

depositata il 27/10/2016 R.G.N. 1221/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/04/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIUSEPPE DE MAJO per delega avvocato VITTORIO BECHI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza pronunciata il 7 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dall’Istituto Fiorentino di Cure e Assistenza S.p.A. avverso la sentenza n. 925/2016 del Tribunale di Firenze, che aveva annullato il licenziamento intimato a I.O. per superamento del periodo di comporto, in esso computate anche le assenze dovute ad un infortunio sul lavoro.

2. La Corte ha osservato a sostegno della propria decisione come l’appello dell’Istituto non avesse ragionevoli probabilità di essere accolto, non offrendo, se non in termini meramente iterativi e tautologici, un’interpretazione dell’art. 42 del c.c.n.l. 19 gennaio 2005 per il personale non medico dipendente da case di cura private diversa da quella disattesa dal giudice di primo grado, il quale aveva rilevato, in sede di esame della norma collettiva, come la regolamentazione del comporto si trovasse collocata nella disciplina riservata alla sola malattia, e non anche in quella relativa all’infortunio sul lavoro, e come da tale dato dovesse necessariamente desumersi che la comune intenzione delle parti era stata quella di escludere i giorni di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro dal periodo di comporto.

3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’Istituto Fiorentino di Cure e Assistenza S.p.A. con due motivi, assistiti da memoria.

4. La lavoratrice è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 42 del c.c.n.l. di settore per avere il Tribunale di Firenze posto a sostegno della propria opzione ermeneutica una parte soltanto del testo della disposizione collettiva, omettendo conseguentemente di leggere quest’ultima nel suo complesso.

2. Con il secondo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2110 c.c. per avere il Tribunale offerto un’interpretazione della disposizione collettiva non coerente con i principi giurisprudenziali, secondo i quali la nozione legale di infortunio o malattia è comprensiva anche delle specifiche categorie di impedimenti dovuti a cause di lavoro.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. La società ricorrente, infatti, non ha indicato i motivi di appello, se non in modo del tutto generico, secondo ciò che emerge dall’esposizione dei fatti di causa e in particolare dai paragrafi 5 e 9: là dove è meramente denunciata l’erroneità della esclusione dal computo del periodo di comporto dei giorni di assenza per infortunio sul lavoro (cfr. ricorso per cassazione, p. 6) e là dove viene censurata l’ordinanza della Corte territoriale per non avere “colto le articolate argomentazioni dedotte con l’atto di appello” dalla società, peraltro richiamate con la pura e semplice riproposizione dell’assunto originario, in via di estrema sintesi, di una considerazione unitaria, da parte della disposizione collettiva, di malattia e infortunio ai fini del superamento del periodo di comporto (cfr. ricorso per cassazione, p. 7).

5. Deve in proposito ribadirsi il consolidato principio di diritto, per il quale nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, l’atto di appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa analitica menzione almeno dei motivi di appello, se non pure della motivazione dell’ordinanza dichiarativa della inammissibilità, al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame (cfr., fra le molte conformi, Cass. n. 10722/2014).

6. In sostanza, la necessità di compiuta identificazione dell’ambito del giudicato interno derivante dai limiti dell’impugnazione mediante l’appello continua ad esigere, alla luce della giurisprudenza richiamata, la puntuale indicazione dei motivi di appello, se non pure della motivazione dell’ordinanza di secondo grado, quale contenuto essenziale del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado (Cass. n. 26936/2016).

7. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, essendo la lavoratrice rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

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