Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23514 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.09/10/2017),  n. 23514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11929-2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

TRIFIRO’, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.S.;

– intimata –

nonchè da:

G.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 145, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO LOMBARDI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO AGOSTINIS,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

TRIFIRO’, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 236/2011 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 20/12/2011 R.G.N. 146/08.

Fatto

RILEVATO

1. che la Corte d’appello di Trieste, in parziale riforma della decisione, di primo grado, ha condannato Poste Italiane s.p.a. al pagamento in favore di G.S., ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, di un’indennità pari a dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di messa in mora, confermando la sentenza impugnata nella parte in cui era stata dichiarata la nullità del termine apposto ai contratti inter partes, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e la società datrice condannata alla riammissione in servizio del lavoratore;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a. sulla base di sette motivi;

3. che l’intimato ha resistito con controricorso e contestuale ricorso incidentale affidato ad un motivo;

4. che Poste Italiane s.p.a. ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale;

5. che entrambe le parti hanno depositato memoria;

6. che il PG ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale;

7. che entrambe le parti hanno depositato memoria in relazione alla precedente adunanza camerale del 24.10.2013, all’esito della quale la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione presso la Sezione Lavoro ordinaria;

8. che la società Poste Italiane s.p.a., in relazione all’odierna adunanza, ha depositato memoria con allegato verbale di conciliazione in sede sindacale, e chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Diritto

CONSIDERATO

1. che dal verbale in data 7.7.2016 risulta che in relazione alla presente controversia è stato raggiunto un accordo transattivo; nell’ambito di tale accordo le parti hanno dato espressamente atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarato che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;

2. che la definizione transattiva della lite determina il venir meno della posizione di contrasto tra le parti per cui deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;

3. che alla luce del raggiunto accordo transattivo le spese di lite sono interamente compensate.

PQM

 

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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