Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23513 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 20/09/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 20/09/2019), n.23513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18474/2018 proposto da:

ALITALIA S.P.A., LINEE AEREE ITALIANE IN AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (già ALITALIA – COMPAGNIA AEREA

ITALIANA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso

lo studio degli avvocati MAURIZIO MARAZZA, MARCO MARAZZA, DOMENICO

DE FEO, che la rappresentano e difendono;

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BERTOLONI

1/E PALAZZINA G, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RIZZO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5861/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/12/2017 R.G.N 861/2014.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che, in accoglimento del ricorso proposto da M.F. ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto intercorso tra le pari a decorrere dall’8 giugno 2000 ed ha dichiarato esistente tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la decorrenza indicata e con diritto al riconoscimento all’anzianità maturata nella qualifica ed agli aumenti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva.

2. Per quanto qui ancora interessa, la Corte territoriale ha inteso dare continuità ai principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 19271 del 2013 e, verificato che con la domanda il lavoratore si era limitato a chiedere che venisse accertata la nullità del termine apposto al contratto, l’esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed il riconoscimento del suo diritto all’anzianità maturata, ha ritenuto procedibile la domanda proposta davanti al giudice del lavoro nonostante l’esistenza di una procedura di amministrazione straordinaria.

3. Di tale statuizione si duole Alitalia s.p.a. – Linee Aeree Italiane in a.s. articolando un solo motivo, cui resiste con controricorso il M., aderendovi invece la Compagnia Aerea Italiana s.p.a.. Il controricorrente M. e C.A.I. s.p.a. hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con l’unico motivo di ricorso Alitalia s.p.a. in amministrazione straordinaria denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, artt. 36 e 13 e della L. Fall., artt. 52 e 24 (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) per non avere la Corte territoriale ritenuto improcedibile la domanda proposta dal C. sebbene Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. fosse stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria. Sostiene la ricorrente che le domande di condanna e/o di accertamento, quale quella proposta dal C. nel presente giudizio, si applica la regola della temporanea improcedibilità o improseguibilità davanti al giudice ordinario per la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo atteso che tutti i crediti nei confronti dell’imprenditore insolvente vanno fatti avlere e devono essere accertati secondo le norme che disciplinano il concorso. Sottolinea che all’accertamento chiesto in giudizio seguiranno automaticamente conseguenze patrimoniali (pagamento delle differenze retributive e degli aumenti economici maturati) sicchè non può non rilevarsi il temporaneo difetto di giurisdizione del giudice del lavoro. Evidenzia che all’amministrazione straordinaria trova applicazione, per effetto del rinvio operato dal D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, art. 36, alle disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa e del richiamo contenuto nella L. Fall., art. 36, l’art. 52 di tale legge che dispone che ogni credito nonchè ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare debba essere accertato secondo le norma della procedura concorsuale.

5. La censura è infondata dovendosi dare continuità a quanto affermato da questa Corte, in fattispecie del tutto sovrapponibili a quella di cui oggi ci si occupa, secondo cui in caso di sottoposizione ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro, deve distinguersi tra domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive (ad esempio, domanda di nullità del termine apposto al contratto di lavoro) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale). Per le prime va, infatti, riconosciuta la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera (diversamente dal caso del fallimento, in cui si rinviene l’attrazione del foro fallimentare) la regola della improcedibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura, ferma restando l’assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare (cfr. Cass. 20/08/2013 n. 19271 e le successive Cass. 19/06/2017 n. 15066, 06/10/2017 n. 23418, 23/01/2018 n. 1646, 30/03/2018 n. 7990, 21/06/2018n. 16443).

6. Correttamente pertanto nel caso in esame la Corte territoriale ha rigettato le censure della società tese ad una declaratoria di improseguibilità sul rilievo che il ricorrente avesse chiesto, come effettivamente ha, l’accertamento della maggiore anzianità maturata rispetto a quella comunicata a C.A.I. s.p.a. da Alitalia L.A.I. s.p.a. in a.s. all’atto del passaggio, riservandosi di chiedere in separato giudizio eventuali differenze retributive maturate. Si tratta di domanda che, alla luce dei principi esposti ed in relazione ai quali non sono prospettate ragioni per discostarsene, rientra nella competenza del giudice del lavoro davanti al quale è stata correttamente posta.

7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e le spese liquidate in dispositivo in favore del M., da distrarsi in favore dell’Avv. Claudio Rizzo che se ne dichiara antistatario, vanno poste a carico di Alitalia in a.s. mentre le spese tra Alitalia e CAI s.p.a. possono essere compensate stante la comunanza delle reciproche posizioni. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore di M.F. che si liquidano in Euro 5000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre ad accessori dovuti per legge. Spese da distrarsi in favore dell’Avv. Claudio Rizzo che se ne dichiara antistatario. Compensa le spese tra Alitalia L.A.I. s.p.a. in a. s. e C.A.I. s.p.a..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

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