Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23513 del 18/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 18/11/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 18/11/2016), n.23513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5135/2012 proposto da:

B.F., C.F. (OMISSIS), CHE STA IN GIUDIZIO DI PERSONA ex art.

86 c.p.c., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R.R. PEREIRA 202,

presso il suo studio, rappresentato e difeso anche dall’avvocato

FEDERICO BUCCI;

– ricorrente –

contro

C.E., C.F. (OMISSIS), D.T.R.,

C.A. C.F. (OMISSIS), AUTOSERVIZI CALATI SRL P.I. (OMISSIS) IN

PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T., CA.AN., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA SARDEGNA 50, presso lo studio dell’avvocato

FRANCO CAMPIONE, che li rappresenta e difende;

C.L., C.F. (OMISSIS), C.M. C.F.

(OMISSIS), M.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA E. XIMENES 10, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

MARINI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso le ordinanze del Tribunale di Roma: del 6/12/11; del 30/6/11

e 24/1/2012;

sul ricorso 24240/2013 proposto da:

B.F. (OMISSIS), – come sopra;

– ricorrente –

contro

M.P. (OMISSIS), C.M. (OMISSIS),

C.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA E. XIMENES

10, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MARINI, che li

rappresenta e difende;

C.A. (OMISSIS), CA.AN., D.T.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SARDEGNA 50, presso lo studio

dell’avvocato FRANCO CAMPIONE, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

C.E.;

– intimato –

avverso le ordinanze del TRIBUNALE di ROMA, R.G.62693/2008, del

25/1/13; del 10/3/2009; del 20/12/12 e dell’8/2/13;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito l’Avvocato B.F. difensore di se stesso, che chiede

l’accoglimento delle difese esposte ed in atti, e deposita due copie

di sentenze di Corte di Cassazione;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 2008, con proprio atto di citazione, l’avv. B.F. evocava in giudizio D.T.R., C.A., Ca.An., C.E., C.L., M.P., C.M. e Autoservizi Galati s.r.l. per sentirli condannare al pagamento dei propri compensi professionali, oltre che al risarcimento dei danni. Nel corso del detto procedimento il giudice monocratico pronunciava una ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., seguita dai provvedimenti che sono stati impugnati con due distinti ricorsi straordinari per cassazione.

Con un primo ricorso, con cui è stato introdotto il procedimento R.G. n. 5135/2012, sono state impugnate l’ordinanza di rimessione sul ruolo del 6 dicembre 2011, l’ordinanza con cui la causa stata trattenuta in decisione, in data 30 giugno 2011, e l’ordinanza del 24 gennaio 2012 con cui è stato disposto l’accertamento tecnico volto a determinare l’ammontare del credito dell’attore.

Con un successivo ricorso straordinario per cassazione è stato introdotto il procedimento di cui al R.G. n. 24230/2013. Con tale ricorso l’avv. B. ha impugnato quattro distinti provvedimenti del Tribunale di Roma: l’ordinanza del 25 gennaio 2013 di revoca dell’ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., del 10 marzo 2009; il provvedimento del 17 dicembre 2012 con cui è stata disposta la sospensione dell’efficacia esecutiva della predetta ordinanza; il provvedimento del 7 febbraio 2013 con cui è stata respinta una istanza di sequestro conservativo e sono stati determinati nuovi temi di accertamento; l’ordinanza del 6 dicembre 2011 di rimessione della causa in istruttoria (pure oggetto dell’altro ricorso).

Il primo ricorso si fonda su sei motivi e hanno proposto controricorso D.T.R., C.A., C.E. e Autoservizi Calati s.r.l..

Il secondo ricorso è affidato a sette motivi, mentre hanno proposto controricorso D.T.R., C.A., C.E., C.L., M.P., C.M. e Autoservizi Calati s.r.l..

Il ricorrente ha depositato memoria, e cosi pure i controricorrenti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi, che possono essere decisi congiuntamente, inerendo alla medesima vicenda.

Nel primo ricorso (da cui ha preso le mosse il procedimento R.G. n. 5135/2012) sono stati articolati i motivi che si vanno a indicare.

Il primo, richiamando l’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, denuncia violazione e falsa applicazione implicita dell’art. 61 c.p.c., da parte dell’ordinanza con cui la causa è stata rimessa sul ruolo, posto che tale rimessione era stata disposta con l’unica finalità di procedere ad un accertamento già compiuto con l’ordinanza ingiuntiva.

Con il secondo motivo, avendo sempre riguardo all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, è lamentata violazione e falsa applicazione implicita dell’art. 279 c.p.c., comma 1: si lamenta che l’ordinanza di rimessione sul ruolo aveva annullato, anche se per effetto implicito, l’accertamento dell’entità del compenso operato con l’ordinanza di ingiunzione.

Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione implicita dell’art. 177 c.p.c., comma 2, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, non avendo l’ordinanza di rimessione della causa in istruttoria nè modificato, nè revocato l’accertamento di cui alla ordinanza di ingiunzione.

Il quarto motivo prospetta l’abnormità del provvedimento di rimessione della causa sul ruolo a causa di un accertamento già effettuato dal giudice, nonchè l’implicita e falsa applicazione dell’art. 177 c.p.c.: il tutto con riferimento all’art. 360 c.p.c., , nn. 3 e 5. Secondo il ricorrente l’ordinanza più volte richiamata doveva qualificarsi come decisoria, avendo annullato l’accertamento giudiziale operato con l’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., ed era abnorme non essendo previsto dall’art. 177 cit., l’esercizio del potere di annullamento di precedenti provvedimenti giurisdizionali.

Con il quinto motivo è formulata censura di violazione dell’art. 134 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., comma 6, avendo riguardo all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per difetto assoluto di motivazione dell’ordinanza con cui la causa era stata rimessa in istruttoria.

Il sesto mezzo, sempre richiamando l’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, lamenta la violazione sia dell’art. 112, comma 1, che dell’art. 113 c.p.c. e denuncia che con l’ordinanza impugnata di rimessione sul ruolo della causa era stato introdotto in giudizio il tema del tutto nuovo concernente i rapporti interni tra i condebitori convenuti in giudizio.

I motivi del secondo ricorso (con cui è stato introdotto il procedimento R.G. n. 24240/2013) sono invece i seguenti.

Con il primo motivo di ricorso, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, sono denunciati l’omesso esame e l’omessa valutazione della richiesta a che il provvedimento ingiuntivo fosse esaminato per la sua natura decisoria e definitiva e nel contesto dei successivi provvedimenti, con superamento dello stesso, nonchè extrapetizione con riferimento all’introduzione nelle tematiche di causa della distinta posizione dei debitori solidali.Con il secondo motivo, sempre ex art. 360 c.p.c., n. 4, è censurata l’abnormità dell’ordinanza di revoca dell’ordinanza di ingiunzione: provvedimento che aveva assunto irreversibile natura decisoria.

Il terzo motivo, sempre rubricato come vizio in procedendo, lamenta l’abnormità del provvedimento del 20 dicembre 2012 che aveva disposto la sospensione dell’esecutività dell’ordinanza di ingiunzione.

Il quarto motivo contiene una censura riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 4 e cioè violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., per avere il provvedimento del 7 febbraio 2013 innovato i termini della controversia, riconfermando l’avvenuta definizione della causa sul tema dei compensi al professionista in dipendenza dell’ordinanza di rimessione della stessa sul ruolo e in connessione con i provvedimenti di sospensione dell’ordinanza di ingiunzione, della revoca del detto provvedimento e di rinnovo dell’incarico al consulente tecnico.

Il quinto motivo richiama l’art. 360 c.p.c., n. 3 e lamenta la violazione dell’art. 341 c.p.c., con il quale è attribuita alla corte di appello la competenza a valutare e riformare la decisione del giudice che ha reso la sentenza di primo grado.

Col sesto motivo, sempre richiamando l’art. 360 c.p.c., n. 3, è denunciata falsa applicazione ad opera dell’ordinanza del 25 gennaio 2013 dell’art. 186 ter c.p.c. con riguardo al provvedimento del 10 marzo 2009.

Col settimo motivo si invoca sempre l’art. 360 c.p.c., n. 3; si deduce falsa applicazione, con riferimento all’ordinanza del 25 gennaio 2013, dell’art. 633 c.p.c., n. 2, degli artt. 636 e 649 c.p.c., avendo riguardo all’ordinanza di ingiunzione, la quale aveva assunto il valore di sentenza in considerazione delle modalità di formazione e decisione del provvedimento, che quindi era “annullabile solo con pronunzia impugnabile in appello”.

I due ricorsi pongono, a monte, una questione di ammissibilità che va risolta nei termini appresso precisati.

Il ricorrente muove dall’assunto che l’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del 10 marzo 2009 abbia natura di sentenza: di qui l’assunto che i successivi provvedimenti pronunciati dal Tribunale che ne avrebbero vanificato la portata e gli effetti, fino a disporne la revoca integrerebbero altrettanti provvedimenti decisori, connotati da abnormità.

Tale tesi non è fondata.

La detta ordinanza di ingiunzione è perfettamente aderente al modulo normativo di cui all’art. 186 ter c.p.c.: essa non definisce, neppure parzialmente, il giudizio ma si limita a disporre il pagamento di somme nei confronti dei convenuti, preavvertendo quelli contumaci della facoltà di proporre opposizione a norma dell’art. 647 c.p.c. (così come prevede il comma 5 dello stesso art. 186 ter); essa poi, in conformità della disciplina del procedimento ordinario di cognizione cui inerisce, contiene il rinvio della causa, per la sua trattazione, all’udienza del 23 giugno 2009.

Ciò posto, la disciplina contenuta nell’art. 186 ter c.p.c., con riferimento all’ordinanza di ingiunzione di pagamento o di consegna in corso di causa, non contempla l’apertura di una fase autonoma di opposizione, svincolata dal giudizio di merito pendente nel quale è stata emessa, nè la sua definitività con gli effetti del giudicato in caso di omessa opposizione, prevedendo piuttosto che il processo debba proseguire regolarmente, affinchè la condanna provvisoria venga revocata, modificata o confermata dalla sentenza conclusiva, dalla quale è necessariamente destinata ad essere sostituita assorbita: infatti, detto provvedimento anticipatorio è assoggettato al regime delle ordinanze revocabili di cui all’art. 177 c.p.c. e art. 178 c.p.c., comma 1 e, come tale, è inidoneo ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con l’autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale (Cass. S.U. 29 gennaio 2007, n. 1820; cfr. pure Cass. S.U. 17 maggio 2002, n. 7292; Cass. 26 maggio 2006, n. 12623).

Ovviamente non vale a mutare la natura del provvedimento il fatto che l’accertamento dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere con l’istanza di ingiunzione, sia stato, da parte del giudice del merito, particolarmente accurato o approfondito. Ciò che rileva è infatti il carattere non decisorio, ma intrinsecamente provvisorio, del provvedimento, il quale assolve alla funzione propria di quelle tutele sommarie che hanno come scopo l’anticipazione satisfattiva della pretesa.

In conseguenza, i successivi provvedimenti pronunciati nel corso del giudizio di merito non possono a loro volta assumere – per il sol fatto di avere inciso in vario modo sull’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. (o di aver comunque segnato un percorso processuale diretto ad accertamenti già contenuti nel corpo della detta ingiunzione) – natura decisoria.

Si osserva, del resto, come questa Corte si sia già pronunciata nel senso della non ricorribilità per cassazione del provvedimento con cui sia revocata l’ordinanza di ingiunzione (Cass. 15 giugno 1999, n. 5944), sia disposta la rimessione della causa sul ruolo (Cass. 11 maggio 2007, n. 10886), o si provveda in ordine all’istruzione della causa (da ultimo Cass. 17 maggio 2014, n. 11870).

Tanto basta per escludere in radice l’ammissibilità delle impugnazioni proposte a norma dell’art. 111 c.p.c., comma 7, avverso i provvedimenti sopra indicati.I due ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili.

Segue la condanna alle spese, secondo il criterio della soccombenza. Deve darsi atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’obbligo, da parte dei ricorrenti, di procedere – con riferimento al secondo dei procedimenti riuniti al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate per ciascun gruppo dei controricorrenti separatamente costituitisi in Euro 3.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; dà atto dell’obbligo, da parte dei ricorrenti, di procedere – con riferimento al secondo dei procedimenti riuniti – al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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